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Cass. SSUU 9861/2017: ovvero la superspecialità della professione forense

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Alle specialità tradizionali occorre fare attenzione. Talune sono un pò tossiche persino per organismi sani e forti e in soggetti defedati possono far molto male.

Per analogo ragionamento l'avvocatura italiana (proletarizzata e non) dovrebbe rifiutare il piatto caldo della sua tradizionale specialità che la Cassazione continua a servire al tavolo delle professioni.

Si legge nella sentenza n. 9861, depositata il 19/4/2017:

"Il d.l. n. 223 del 2006 (cd. decreto Bersani) ha previsto, dalla data della propria entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. Il C.N.F. ha ritenuto che il decreto Bersani non abbia abrogato la previsione del codice deontologico (allora vigente) secondo la quale l'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, previsione peraltro rimasta immutata anche nel codice deontologico successivo al citato decreto Bersani.

Tanto premesso occorre innanzitutto considerare che l'esclusione del divieto di rendere pubblici i nominativi dei propri clienti non è espressamente prevista dal decreto citato e pertanto essa può ritenersi rientrare nella richiamata previsione normativa solo in base ad un'ampia interpretazione del concetto di pubblicità informativa circa "le caratteristiche del servizio offerto".

Di tale interpretazione deve tuttavia essere verificata la compatibilità con le peculiari caratteristiche dell'attività libero-professionale considerata, essendo in proposito da evidenziare che l'attività forense risulta disciplinata da una complessa normativa, anche processuale, ed è indubbiamente nell'ambito più generale di tale normativa complessivamente considerata che vanno inserite ed interpretate le disposizioni in materia di pubblicità informativa con riguardo alla professione forense.

Certo l'attività dell'avvocato, in quanto attività libero-professionale, non è sottratta al principio della ammissibilità della pubblicità informativa "circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni", tuttavia l'ambito in concreto di tale principio va considerato e declinato alla luce delle peculiarità della suddetta attività, non essendo l'avvocato solo un libero professionista ma anche il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale, se è vero che nessun processo (salvo i processi civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l'intervento di un avvocato.

La forte valenza pubblicistica dell'attività forense spiega perché il rapporto tra il professionista ed il cliente (attuale o potenziale) rimanga in buona parte scarsamente influenzabile dalla volontà e dalle considerazioni personali (o dalle valutazioni economiche) degli stessi protagonisti e come possa pertanto non risultare dirimente -nel senso di escludere il relativo divieto- il consenso prestato dai clienti del medesimo avvocato alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari.

Il rapporto tra cliente e avvocato non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, basti pensare che il legislatore processuale non ritiene "determinanti" le manifestazioni di volontà espresse dalle stesse parti neppure per quanto riguarda l'inizio o la cessazione del rapporto medesimo: nel processo penale è "imposto" all'imputato che non ne sia provvisto un avvocato d'ufficio, il quale, dal canto suo, salvo che non abbia valide ragioni per rifiutare, ha l'obbligo di accettare l'incarico; nel processo civile né la revoca né la rinuncia privano di per sé il difensore della capacità di compiere o ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti al procuratore "alle liti" non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al professionista che la parte si limita a designare, a differenza di quanto accade in relazione alla procura al compimento di atti di diritto sostanziale, per la quale è previsto che chi ha conferito i relativi poteri può revocarli - e chi li ha ricevuti, dismetterli- con efficacia immediata (v. tra le altre cass. nn. 17649 del 2010 e 11504 del 2016).

E' proprio la stretta connessione tra l'attività libero-professionale dell'avvocato e l'esercizio della giurisdizione che impone dunque maggiore cautela in materia, non potendo tra l'altro ignorarsi che la pubblicità circa i nominativi dei clienti degli avvocati (in uno con la pubblicità informativa circa le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto dal legale) potrebbe finire di fatto per riguardare non solo i nominativi dei clienti del medesimo ma anche l'attività processuale svolta in loro difesa, quindi, indirettamente, uno o più processi, che potrebbero essere ancora in corso e, tra l'altro, in alcuni casi persino subire indirette interferenze da tale forma di pubblicità (si pensi, per esempio, a processi per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, in cui il cliente Corte di Cassazione - copia non ufficiale potrebbe autorizzare la diffusione del proprio nominativo non tanto per fare pubblicità al proprio legale quanto per lanciare messaggi ad eventuali complici circa la linea difensiva da seguire o il difensore da scegliere).

Né le considerazioni che precedono contrastano con la prevista "pubblicità" del processo e della sentenza, posto che quando si parla di "pubblicità" del dibattimento o della sentenza si intende che né il processo né la sentenza sono segreti ed è prevista quindi la possibilità di venirne a conoscenza (sia pure, talora, con particolari modalità e/o entro precisi limiti), mentre tutt'affatto diverso è ovviamente il significato del termine "pubblicità" quando viene usato per identificare la propaganda diretta ad ottenere dalla collettività la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nessuna statuizione va adottata in punto di spese del giudizio di legittimità non essendovi attività difensiva da parte del COA.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 15 del 2002."

NIENTE DA RIDIRE A PROPOSITO DELLA MOTIVAZIONE GIURIDICA, ANCORATA ALLA NORMAZIONE PRIMARIA.

MOLTO DA ECCEPIRE, INVECE, QUANTO ALLA MANCATA PROPOSIZIONE DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE: VA CENSURATA, INFATTI, LA SCELTA LEGISLATIVA DI LASCIARE ANCORA SPAZIO AD UNA SUPERSPECIALITA' DELLA PROFESSIONE FORENSE RISPETTO ALLE ALTRE PROFESSIONI.

LA PARI DIGNITA', IN COSTITUZIONE, DELLE VARIE PROFESSIONI ESERCITABILI A SEGUITO DI ESAME DI STATO DOVREBBE COMPORTARE SIMILI REGOLAZIONI DELLE VARIE PROFESSIONI RIGUARDO AI MODI DI FARSI PUBBLICITA', A MENO DI RAGIONEVOLE NECESSITA' DI DIFFERENZIAZIONI DI DISCIPLINA, CHE NEL CASO MANCANO.

ALTRIMENTI DETTO: A FRONTE DEL PREMINENTE RILIEVO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA, IL BILANCIAMENTO TRA I VALORI COSTITUZIONALI NON CONSENTE DI POSTULARE UNA VALENZA PUBBLICISTICA DELLA PROFESSIONE FORENSE CAPACE DI FAR APPARIRE RAGIONEVOLE IL DIVIETO DI PARTICOLARI MODALITA' DI PUBBLICITA' CHE IN ALTRE PROFESSIONI ORDINISTICHE SON CONSENTITE.

 

Consiglio di Stato1425 28/3/2017 su occupazione usurpativa per sconfinamento

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Il Consiglio di Stato, con sentenza 1425 del 28 marzo 2017,ha chiarito a chi spetti la giurisdizione in una controversia afferente ad una occupazione usurpativa della P.A.

Si legge in sentenza: 17.2. Il Collegio dà per conosciuta la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di espropriazione (sentenze n. 204 del 2004 e n. 196 del 2006) che, distinguendo fra contegni anche mediatamente riconducibili a un pubblico potere e condotte materiali, ha poi trovato approdo normativo nell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

17.3. Vero è che, in concreto, la distinzione fra l’una e l’altra fattispecie può essere di non agevole individuazione, come dimostrano i diversi orientamenti assunti dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato su specifici profili della complessa questione, specie a proposito dell’esproprio in carenza di una previa dichiarazione di pubblica utilità (si veda da ultimo, nel senso della giurisdizione dall’a.g.o., Cass. civ., ss. uu., 18 novembre 2016, n. 23462).

17.4. Su un punto, tuttavia, le due Corti concordano senza tentennamenti: e cioè che l’occupazione di aree al di là dei confini segnati dal decreto di esproprio (c.d. sconfinamento) rappresenta non esercizio di pubblico potere, ma attività di puro fatto (c.d. occupazione usurpativa) posta in essere in carenza assoluta di potere, che integra un illecito comune a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo e non diverso da quello che potrebbe venire commesso da un privato che leda diritti dei terzi, onde l’azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. per la Corte di Cassazione: sez. I, 13 gennaio 2010, n. 397; ss. uu. 16 dicembre 2013, n. 27994; sez. I, 9 giugno 2014, n. 12941; ss. uu., 7 dicembre 2016, n. 25044; per il Consiglio di Stato: sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 102; sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2842).

17.5. Questo orientamento è del tutto pertinente alla vicenda di specie, nella quale, peraltro, la stessa parte privata non ha ricollegato neppure mediatamente il danno di cui chiede il risarcimento ad atti amministrativi, e in particolar modo al procedimento ablativo utilizzato per la costruzione dell’opera viaria e concluso con l’accordo di cessione volontaria dei suoli da espropriare, e ha anzi affermato che l’occupazione dell’area è avvenuta “in assenza di qualsivoglia atto espropriativo o comunque inteso a legittimare l’occupazione provvisoria” (pagg. 4 – 5 della memoria difensiva)."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 1425/2017 ...

 

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Dall'ufficio studi della Cassazione una relazione sul Protocollo 16 della CEDU

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Relazione n. III/02/2013                                           Roma, 10 ottobre 2013
Novità legislative: Protocollo aggiuntivo n. 16 alla CEDU.
Rif. Norm.: Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
1.Il 2 ottobre 2013 è stato aperto alla firma il Protocollo n. 16 alla CEDU (adottato dal Comitato dei Ministri nella seduta del 10 luglio 2013), destinato ad entrare in vigore tre mesi dopo la sua ratificato da parte di almeno dieci Stati membri del Consiglio d’Europa. In pari data l’Italia ha sottoscritto il Protocollo, che dovrà ora essere ratificato dal Parlamento.
Il Protocollo in questione è atto normativo di rilevante importanza, istituendo l’inedita possibilità per i giudici nazionali di ultima istanza di rivolgersi direttamente alla Corte EDU, prima di assumere la propria decisione, per chiedere un'opinione "non vincolante" in ordine all'interpretazione del diritto della CEDU.
L’esigenza di introdurre strumenti idonei a proiettare il dialogo tra Corte EDU e giudici nazionali oltre i ristretti limiti del principio di sussidiarietà, che ne caratterizza allo stato il rapporto, è da tempo sentita. Ed in tal senso già la commissione dei Saggi nominata nel 2005 dai capi di Stato e di Governo dei paesi membri era giunta a proporre l’idea di configurare un meccanismo in grado di consentire al giudice nazionale di sollecitare preventivamente a quello sovranazionale l’interpretazione delle norme convenzionali, sulla falsariga del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia disciplinato dall’art. 267 TFUE, pur avvertendo sulle problematicità di tale soluzione. Per un verso, infatti, l’intervento della Corte di Strasburgo, secondo la Convenzione, presuppone l’esaurimento delle vie di ricorso interno e per l’altro l’interpretazione resa in via pregiudiziale dalla Corte di Lussemburgo non solo incide sull’esito del procedimento nella quale è stata sollecitata, ma risulta vincolante anche in qualsiasi altra vertenza in cui si discuta delle norme interpretate.
2. Sulla scorta del progetto elaborato dalla menzionata commissione si è dunque giunti alla redazione del Protocollo in commento, il quale all’art. 1 introduce l’istituto del «parere consultivo», definendone l’oggetto, nonché la legittimazione e i presupposti della relativa richiesta.
La disposizione menzionata prevede infatti che le autorità giudiziarie competenti «possono» richiedere alla Corte un parere consultivo, sottolineando in tal senso che tale richiesta è facoltativa e in nessun caso obbligatoria. Soggetti legittimati a investire il giudice sovranazionale sono esclusivamente «le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente», che, ai sensi del successivo art. 10, devono essere designate dai singoli Stati membri al momento della sottoscrizione o del deposito dell’atto di ratifica del Protocollo. La locuzione «le più alte giurisdizioni» fa evidentemente riferimento alle autorità giudiziarie al vertice del sistema giudiziario nazionale, mentre la particolare formula utilizzata dal legislatore sovranazionale sembra suggerire la possibilità per gli Stati membri di indicare anche quelle autorità giudiziarie che, sebbene inferiori alla Corte costituzionale o alla Corte suprema, sono tuttavia di particolare rilevanza in quanto sono le «più alte» per una particolare tipologia di affari. Quanto all’oggetto del parere la disposizione menzionata precisa che lo stesso deve riguardare «questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli».
Con riguardo ai presupposti della richiesta, il § 2 dell’art. 1 stabilisce che questa possa essere proposta «solo» nell’ambito di una causa pendente dinanzi alla autorità giudiziaria che la presenta, configurando dunque un requisito di rilevanza del parere, mentre il successivo § 3 stabilisce le condizioni procedurali che devono essere soddisfatte dalla autorità giudiziaria che presenta la richiesta. Esse corrispondono allo ratio dell’istituto, che non è quella di trasferire la causa alla Corte, quanto, piuttosto, di conferire all’autorità giudiziaria che presenta la richiesta i mezzi necessari per garantire il rispetto dei diritti previsti nella Convenzione durante l’esame della causa pendente dinanzi ad essa e, in prospettiva, di evitare l'intervento dei giudici sovranazionali successivamente all'esaurimento delle vie di ricorso interne. In tal senso la disposizione menzionata impone all’autorità giudiziaria nazionale di «motivare» la propria richiesta, dimostrando così di aver recepito la necessità e l’utilità di richiedere un parere consultivo alla Corte, nonché di esporre il contesto giuridico e fattuale rilevante, consentendo in questo modo al giudice sovranazionale di concentrarsi sulla/e questione/i di principio relativa/e alla interpretazione o all’applicazione delle Convenzione o dei suoi Protocolli.
Nell’esporre il contesto giuridico e fattuale rilevante, l’autorità giudiziaria che presenta la richiesta deve chiarire quanto segue: a) l’oggetto del procedimento interno e le risultanze rilevanti dei fatti acquisiti nel corso del procedimento interno, o almeno una esposizione dei fatti rilevanti; b) le norme di legge interne rilevanti; c) le questioni della Convenzione rilevanti, in particolare i diritti o le libertà invocati; d) se rilevante, una sintesi delle osservazioni delle parti nel procedimento interno in questione; e) se possibile e opportuno, una relazione sulle sue considerazioni sulla questione, compresa ogni valutazione che possa aver compiuto della questione.
Alcuna disposizione è dettata in merito alla lingua in cui deve essere redatta la richiesta, il che lascia presumere che questa possa essere rivolta alla Corte, così come accade attualmente per i ricorsi individuali, nella lingua ufficiale usata nel procedimento nazionale.
3. Il vaglio di ammissibilità della richiesta di parere consultivo è svolto, come nel caso disciplinato dal § 2 dell’art. 43 della Convenzione, da un collegio di cinque giudici della Grande Camera. Tuttavia, a differenza della procedura prevista dal menzionato art. 43, il collegio deve motivare l’eventuale rigetto della richiesta. In caso di accoglimento della richiesta, il parere viene reso dalla Grande Camera con priorità rimessa alla valutazione della medesima.
Ai sensi del § 3 dell’art. 2, tanto al collegio deputato al vaglio preliminare, che alla Grande Camera, partecipano di diritto il giudice eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Si può osservare che è quanto accade anche per la Grande Camera quando si riunisce in composizione plenaria per l’esame di una causa in cui si invocano gli artt. 33 o 34 della Convenzione. Nel caso egli sia impedito la medesima disposizione disciplina i meccanismi per la sua sostituzione.
L’art. 3 conferisce al Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa e all’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere, il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte a tutte le cause all’esame della Grande Camera nelle procedure relative alla richiesta. Il Presidente della Corte può invitare ogni altra Alta Parte contraente o persona a presentare le proprie osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze, quando ciò sia «nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia».
L’art. 4 impone alla Corte di motivare i pareri consultivi emessi ai sensi del Protocollo e consente ai giudici della Grande Camera di esprimere una opinione separata (dissenziente o concordante). I pareri espressi dalla Grande Camera devono poi essere comunicati all’autorità giudiziaria che presenta la richiesta e alla Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità. È importante osservare che i pareri vengono pubblicati nelle lingue ufficiali della Corte (inglese e francese) e che per essere acquisiti agli atti del procedimento – e per consentirne il riavvio laddove le norme nazionali ne prevedano la sospensione - dell’autorità giudiziaria richiedente dovranno essere eventualmente dunque tradotti nella lingua ufficiale di quest’ultima.
4. L’art. 5 contiene quella che deve intendersi come la disposizione fondamentale dell’intervento normativo, alla quale è affidata la soluzione dei problemi che, come si è detto in precedenza, aveva individuato la commissione dei Saggi. L’articolo in oggetto, infatti, prevede espressamente che i pareri consultivi non siano vincolanti, sottolineando implicitamente come gli stessi vengano emessi esclusivamente nell’ambito di un dialogo tra la Corte e le autorità giudiziarie nazionali, poste in rapporto di complementarietà tra loro. Ne consegue che l’autorità richiedente decide sugli effetti del parere consultivo nel procedimento nazionale, potendo, in astratto, disattenderlo. Ciò peraltro implica che l’adozione del parere consultivo non impedisce a colui che sia stato parte nella causa in cui è stato richiesto di esercitare, successivamente alla sua conclusione, il proprio diritto a proporre ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, vale a dire che egli può comunque portare la causa dinanzi alla Corte. Peraltro sembra potersi ritenere che in tal caso nemmeno la Corte, una volta investita del ricorso, sia vincolata al proprio parere consultivo, così come a qualsiasi altro precedente della sua giurisprudenza.
Si allega il testo del Protocollo nella traduzione ufficiale del Ministero della Giustizia.
Redattore: Luca Pistorelli
Il vice direttore
Giorgio Fidelbo

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La negoziazione assistita da avvocato è in vigore (G.U. 212 del 12/9/2014)

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Nella G.U. n. 212 del 12/9/2014 è stato pubblicato il decreto legge 132/14 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", che al capo 2 (articoli da 2 a 11) disciplina la innovativa procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

L'innovativo istituto della negoziazione assistita da avvocato è già in vigore, visto che il decreto legge 132/2014, ai sensi dell suo art. 23, è entrato in vigore in via generale il giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Va però ricordato che l'art. 3, comma 8, del d.l. 132/2014 stabilisce che l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, introdotta con tale articolo, acquista efficacia solo decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

E' (finalmente) l'nizio della fine della c.d. "mediaconciliazione obbligatoria" disciplinata dal d.lgs. 28/10 ! Infatti, gli interessati sceglieranno (se potranno farlo e non saranno costretti alla mediaconciliazione obbligatoria nei casi previsti dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010) la più efficace via della "negoziazione assistita da avvocato" piuttosto che la via della "mediaconciliazione obbligatoria" disciplinata dal d.lgs. 28/10, che è via più onerosa e meno efficace. Ciò accadrà a meno che, nel convertire in legge il d.l. 132/2014, il legislatore trovi il modo di lasciare uno spazio di praticabilità economica (e cioè di irragionevole aggravio di costi per gli utenti della degiurisdizionalizzazione) ai tanti "organismi di conciliazione" nati per intermediare (facendo affari, se si tratta di organismi di mediazione privati) l'azione di (più o meno professionalizzati) mediatori.

DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", PUOI LEGGERE L'INTERO CAPO 2 DEL D.L. 132/14, DEDICATO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !...

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Professionisti non privilegiati dal diritto dei consumatori

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 Una sentenza della Cour Constitutionnelle del Belgio del 15.12.2011, applicando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sancto l’illegittimità costituzionale di taluni articoli della legge belga 6 aprile 2010 sulle pratiche di mercato e la protezione del consumatore, poiché escludono dal proprio campo di applicazione gli esercenti una professione liberale.

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Vi è una sola cosa peggiore dell'ingiustizia: la giustizia senza la spada in mano. Quando il diritto non è la forza, è male (O. Wilde)