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La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza 20269/2010, depositata il 27/9/2010, riconobbe tutela all'avvocato "parasubordinato" con riguardo al livello della retribuzione che costui può reclamare in base alla tariffa forense, sia per prestazioni giudiziali che per prestazioni stragiudiziali: il carattere "routinario" delle sue prestazioni professionali può semmai -affermò la Corte- incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione. E non solo! La Cassazione, a favore dell'avvocato parasubordinato, affermò che: "... alla natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma -come sottolineato dalle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del 1981- riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 429 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite". Ma se così è, mi domando, il riconoscimento della tutela economica (che segue a distanza di non molto tempo il riconoscimento della figura dell'avvocato parasubordinato sotto l'ulteriore aspetto della non debenza dell'IRAP) non rende ormai improcrastinabile un intervento del legislatore o della Corte costituzionale che elimini il contrasto tra, da una parte, la tutela legislativa accordata alla categoria degli avvocati parasubordinati in tema di IRAP e di tariffe forensi e, dall'altra, la previsione (antistorica e ormai superata dalla realtà sociologica del'ex "ceto" forense) all'interno della legge professionale forense di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e un qualunque impiego? I tempi sono maturi ! Ma vediamo cosa scrive la Cassazione nella sentenza 20269/2010 ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:26
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Non commette il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato, docente precario, che, nello stipulare il contratto con la scuola, dichiari, nel modulo predisposto dalla scuola stessa, di non trovarsi in situazione di incompatibilità che, invece, sussista. L'ha ribadito, in linea con l'orientamento della Cassazione, il Tribunale di Chieti, sez. Ortona emettendo sentenza d'assoluzione (n. 384/09 del 29/10 - 12/11/2009) "perchè il fatto non sussiste". Come afferma il Tribunale di Chieti, in effetti, il reato non non può ritenersi sussistente proprio perchè manca l'elemento oggettivo consistente in una falsa dichiarazione circa un fatto rispetto al quale il dichiarante ha un obbligo di verità. Tale previsione, infatti, non può essere estesa -con una sorta di analogia in malam partem- anche a quelle situazioni (anche praticanti avvocati o abilitati alla professione forense che si iscrivano all'albo, o anche avvocati che dichiarino successivamente al proprio Consiglio dell'Ordine l'insussistenza di cause di incompatibilità) in cui la dichiarazione falsa non riguarda una circostanza obiettiva, bensì l'esito di una valutazione di diritto.
Vedi, però, la sentenza della Cassazione penale, Quinta sezione, n 47085 del 26 novembre 2013.
Peraltro, per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione. Vedasi Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124, e, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'8 giugno 2013:
"L’esercizio abusivo dell’attività professionale forense in ambito stragiudiziale. L’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
L’offerta di prestazione professionale a prezzi bassi determinati a forfait. La proposta che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendo parametrarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.
L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina. Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani). I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183."
COME LA VEDO IO:
La sentenza n. 37/2013 del CNF fa il punto su tante tematiche d'attualità. La più interessante mi pare quella relativa al "rischio carcere" per l'avvocato che, dopo esser stato cancellato dall'albo, svolga attività di consulenza stragiudiziale in maniera continuata e professionale , fruendo di strutture stabili e idonee e definendosi professionista qualificato.
Mi pare che i nuovi ambiti di legittima attività di consulenza riconosciuti dall'art. 2 della l. 247/12 a soggetti non avvocati impongano, ormai, di ritenere superate le posizioni più rigoriste della Cassazione penale (Cass. 49/2002; Cass. 1151/2003; Cass. 18898/2004) citate dalla sentenza del CNF n. 37/2013.
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Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna adottò, nel lontano 2002, una interessante delibera di rango regolamentare sulla questione della compatibità dell'iscrizione all'albo di avvocato legato da contratto co.co.co. ad un ente privatizzato. Il Consiglio ha deciso che la compatibilità o incompatibilità vadano dichiarate a seguito d'esame della fattispecie concreta, valutando soprattutto la durata del rapporto, l'oggetto e l'organizzazione del lavoro.
Leggi di seguito la delibera, tratta dal sito del C.O.A. di Bologna ...
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