Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Quella di avvocato è una libera professione, soggetta come le altre alle regole sulla concorrenza

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(da www.servizi-legali.it )

 

Non solo l'attività dei notai ma di certo anche quella degli avvocati non è partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. Sul punto si ricorda che, decidendo sei ricorsi della Commissione (appoggiata dal Regno Unito) per inadempimento nei confronti di vari Stati membri (Belgio causa C-47/08, Francia causa C-50/08, Lussemburgo causa C-51/08, Austria causa C-53/08, Germania causa C-54/08, Grecia causa C-61/08 e Portogallo causa C-52/08) che riservavano ai loro cittadini l'esercizio della professione notarile, la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 24 maggio 2011, ha stabilito che la professione di notaio, anche se è certo che persegue obiettivi di interesse generale, non è per ciò solo partecipe dell’esercizio di poteri pubblici. Di certo le decisioni della Corte di Giustizia del 24 maggio 2011 sono importanti non solo per i notai ma anche per gli avvocati. Peserà anche nei confronti degli avvocati il giudizio per cui: "Il fatto che l’attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri"; e soprattutto: "le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente l’obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri."

Non vedo come gli avvocati italiani possano sperare, a questo punto, di essere qualificati necessari partecipi del potere pubblico dell'amministrazione della giustizia allo stesso livello del giudice, più di quanto potrebbero sperarlo i tecnici che nei processi (spesso con una efficacia sulle decisioni dei giudici ben maggiore di quella attinta dagli avvocati) svolgono la funzione di consulenti tecnici d'ufficio o di parte. A meno che non si voglia sperare che il Legislatore scriva una legge costituzionale che, sul presupposto (da ritenere inesistente) della partecipazione dell'avvocato al potere d'amministrare la giustizia alla pari dei giudici, fondi la tanto invocata tutela della mitica specialità (che in realtà si vorrebbe eccezionalità rispetto alle regole U.E. e nazionali in tema di concorrenza) dell'Avvocatura! C'è da scommettere, però, che non passerà una modifica della Costituzione che "specifichi" in tal senso l'art. 24 della Costituzione.

In tale ottica si dovrà reagire ad ogni tentativo di strumentalizzazione, in senso anticoncorrenziale, della risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della “necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare” non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.

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Cassazione 20269/2010 riconosce e tutela l'avvocato "parasubordinato" ma la legge professionale ...

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(da www.servizi-legali.it )

 La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza 20269/2010, depositata il 27/9/2010, riconobbe tutela all'avvocato "parasubordinato" con riguardo al livello della retribuzione che costui può reclamare in base alla tariffa forense, sia per prestazioni giudiziali che per prestazioni stragiudiziali: il carattere "routinario" delle sue prestazioni professionali può semmai -affermò la Corte- incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione.
E non solo! La Cassazione, a favore dell'avvocato parasubordinato, affermò che: "... alla natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma -come sottolineato dalle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del 1981- riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 429 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite".
Ma se così è, mi domando, il riconoscimento della tutela economica (che segue a distanza di non molto tempo il riconoscimento della figura dell'avvocato parasubordinato sotto l'ulteriore aspetto della non debenza dell'IRAP) non rende ormai improcrastinabile un intervento del legislatore o della Corte costituzionale che elimini il contrasto tra, da una parte, la tutela legislativa accordata alla categoria degli avvocati parasubordinati in tema di IRAP e di tariffe forensi e, dall'altra, la previsione (antistorica e ormai superata dalla realtà sociologica del'ex "ceto" forense) all'interno della legge professionale forense di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e un qualunque impiego? I tempi sono maturi !
Ma vediamo cosa scrive la Cassazione nella sentenza 20269/2010 ...

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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:26 Leggi tutto...
 

E' reato dichiarare falsamente che non esistono cause di incompatibilità ?

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Non commette il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato, docente precario, che, nello stipulare il contratto con la scuola, dichiari, nel modulo predisposto dalla scuola stessa, di non trovarsi in situazione di incompatibilità che, invece, sussista. L'ha ribadito, in linea con l'orientamento della Cassazione, il Tribunale di Chieti, sez. Ortona emettendo sentenza d'assoluzione (n. 384/09 del 29/10 - 12/11/2009) "perchè il fatto non sussiste". Come afferma il Tribunale di Chieti, in effetti, il reato non non può ritenersi sussistente proprio perchè manca l'elemento oggettivo consistente in una falsa dichiarazione circa un fatto rispetto al quale il dichiarante ha un obbligo di verità. Tale previsione, infatti, non può essere estesa -con una sorta di analogia in malam partem- anche a quelle situazioni (anche praticanti avvocati o abilitati alla professione forense che si iscrivano all'albo, o anche avvocati che dichiarino successivamente al proprio Consiglio dell'Ordine l'insussistenza di cause di incompatibilità)  in cui la dichiarazione falsa non riguarda una circostanza obiettiva, bensì l'esito di una valutazione di diritto.

Vedi, però, la sentenza della Cassazione penale, Quinta sezione, n 47085 del 26 novembre 2013.

Peraltro, per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione. Vedasi Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124, e, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

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Sentenza CNF n. 37/2013: "rischio carcere" per l'avvocato cancellato dall'albo che fa consulenza?

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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'8 giugno 2013:

"L’esercizio abusivo dell’attività professionale forense in ambito stragiudiziale.
L’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37

 

L’offerta di prestazione professionale a prezzi bassi determinati a forfait.
La proposta che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendo parametrarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

 

L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina.
Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

 

I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani).
I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183."

 

COME LA VEDO IO:

La sentenza n. 37/2013 del CNF fa il punto su tante tematiche d'attualità. La più interessante mi pare quella relativa al "rischio carcere" per l'avvocato che, dopo esser stato cancellato dall'albo, svolga attività di consulenza stragiudiziale in maniera continuata e professionale , fruendo di strutture stabili e idonee e definendosi professionista qualificato.

 

Mi pare che i nuovi ambiti di legittima attività di consulenza riconosciuti dall'art. 2 della l. 247/12 a soggetti non avvocati impongano, ormai, di ritenere superate le posizioni più rigoriste della Cassazione penale (Cass. 49/2002; Cass. 1151/2003; Cass. 18898/2004) citate dalla sentenza del CNF n. 37/2013.

 

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C.O.A. di Bologna su avvocato co.co.co.

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Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna adottò, nel lontano 2002, una interessante delibera di rango regolamentare sulla questione della compatibità dell'iscrizione all'albo di avvocato legato da contratto co.co.co. ad un ente privatizzato. Il Consiglio ha deciso che la compatibilità o incompatibilità vadano dichiarate a seguito d'esame della fattispecie concreta, valutando soprattutto la durata del rapporto, l'oggetto e l'organizzazione del lavoro.
Leggi di seguito la delibera, tratta dal sito del C.O.A. di Bologna ...

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