La Cassazione, in sentenza 13043/2014, depositata il 10 giugno 2014, scrive: "... in difetto della prova concernente la esatta individuazione dell'attività "protetta", richiedente, cioè, l'iscrizione in apposito albo professionale, il giudice di appello è ricorso, come si desume in motivazione, ad un calcolo approssimativo e probabilistico, non potendosi presumere che tutto il lavoro svolto dalla ... fosse contra legem. La sentenza impugnata ha, infatti, affermato che, stante la prevalenza dello svolgimento di attività non protettaespletata dalla ... ed avendo la stessa percepito i compensi forfettariamente, appariva equo limitare le somme da restituire al venti per cento di quelle riconosciute dal Tribunale, dovendosi discriminare, "rispetto all'attività svolta, quali atti afferissero alla competenza di un professionista abilitato e quali, invece, alla normale attività generica" ... Tale liquidazione equitativa, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, avendo detta motivazione della decisione dato adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione stessa, nè è ravvisabile un vizio di extrapetizione per il ricorso al critario equitativo, rientrando nel potere ufficioso del giudice l'esercizio di detto potere discrezionale, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc (vedi Cass. n. 21103/2013; n. 4047/2013). Tale potere concernente la determinazione del quantum dovuto si distingue, infatti, da quello di emettere la decisione secondo equità ex art. 114 cpc, ipotesi richiedente la concorde richiesta delle parti (Cass. n. 2148/2000; n. 21103/2013).
Come ricorda Cass. 4047/2013, è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione:
"- che il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione;
- che l'art. 432 c.p.c. che consente al giudice di procedere alla liquidazione equitativa, pur non derogando al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., trova applicazione allorchè il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo;
- che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla determinazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti alla base della decisione."
Ebbene, anche nella fattispecie che ci occupa, la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso argomentativo coerente, immune da vizi ed adeguatamente motivato, onde le censure del Ministero ricorrente sono prive di fondamento.
Si ricordi pure che, secondo la sentenza della Cassazione, Sez. lavoro, n. 50 del 7/1/2009, "quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo."
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 4047/2013 ...
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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con 


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La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2014, n. 7818, afferma che "il diritto al risarcimento del danno non patriminiale, in tutti icasi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenze e l'entità del pregiudizio".