Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Bonito 6/6/2001

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Il 4/6/2001 l'On. Francesco Bonito presentò il progetto di legge che sarebbe poi diventato l. 339/03.

La sentenza della Corte costituzionale 189/01 porta la data 4-11 giugno 2001.

Coincidenze

 

Irricevibile il ricorso CEDU se la vittima non "ha usato" la legge sopravvenuta che pone rimedi

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con decisione sul caso Stella e altri contro Italia e con decisione del caso Rexhepi e altri contro Italia, entrambe del 16/9/2014, ha dichiarato irricevibile i ricorsi (presentat da detenuti che si lamentavano vittime di violazioni dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte dell'Italia per essr costretti in celle sovraffollate e prive di riscaldamento). L'iiricevibilità è fondata sul mancato previo esperimento di tutti i ricorsi interni, poichè i ricorrenti non avevano esperito i ricorsi per usufruire dei rimedi riparatori (nelle leggi n. 10, n. 92 e n. 117 del 2014 sconti di pena e risarcimento pecuniario si affiancano a rimedi preventivi) che l'Italia ha introdotto nel suo ordinamento (in esecuzione della sentenza "pilota" Torreggiani e altri contro Italia) con leggi successive alla proposizione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di Strasburgo ha affermato di non poter ritenere, al momento (non avendo elementi al riguardo), che la nuova via di ricorso interno introdotto dall'Italia non sia appropriata per la riparazione della violazione lamentata dell’articolo 3 della CEDU. Prima di ricorrere a Strasburgo occorrerà, dunque, che gli interessati promuovano un ricorso a livello nazionale, previsto dal decreto legge n. 92 del 2014, approvato con la legge n. 117 del 2014, chiedendo il riconoscimento della violazione della Convenzione per le condizioni inumane dovute al sovraffollamento carcerario, nonché, se del caso, chiedano un ristoro adeguato. In particolare potranno presentare un reclamo, ai sensi dell’articolo 35 ter della legge sull’Ordinamento Penitenziario, al fine di ottenere un miglioramento immediato delle loro condizioni di detenzione. Va sottolineato che le due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo non pregiudicano la possibilità per la Corte medesima di riesaminare in futuro l’effettività dei rimedi interni al momento ritenuti adeguati.

La grande novità della decisione della Corte di Strasburgo sta nel fatto che -mentre finora quella Corte, in ordine al requisito del previo esperimento di tutti i ricorsi interni, aveva sempre valutato l'ammissibilità del ricorso della "vittima", considerando solo i rimedi giudiziari esistenti al momento della presentazione del ricorso- ora il giudice europeo cambia strada rispetto al passato e valuta la ricevibilità dei ricorsi tenendo in considerazione anche l'esperimento o meno, da parte della "vittima", dei rimedi giudiziari resisi esperibili in forza di innovazioni normative che lo Stato autore della violazione della Convenzione abbia adottato, successivamente alla proposizione del ricorso alla Corte europea, in esecuzione di una sentenza "pilota" resa in altra causa contro il medesimo Stato (come, appunto, quella sul caso Torreggiani).

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Corte cost. 108/2016: ius superveniens e affidamento su diritti acquisiti CON CONTRATTO

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La Corte costituzionale, con sentenza 108/2016, depositata il 20/5/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Le censure rivolte dal giudice rimettente al combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 sono state così sintetizzate dalla Corte costituzionale:

a) violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’affidamento (viene lamentato come la norma successiva venga ad “azzerare” il compenso pattuito dalla ricorrente con l’amministrazione per lo svolgimento delle mansioni superiori, adempimento che rimane comunque a carico della ricorrente anche in assenza di corrispettivo);

b) violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il criterio introdotto dalla legge di stabilità 2013 produrrebbe la progressiva riduzione del compenso per le mansioni superiori in proporzione inversa alla progressione economica del dipendente, sino ad annullarlo quando il trattamento economico, per effetto degli scatti maturati in conseguenza del servizio, sia tale da superare lo stipendio tabellare iniziale del DSGA;

c) violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla direttiva n. 2000/78/CE in tema di divieto di discriminazioni basate sull’età del lavoratore, dal momento che si verificherebbe una disparità di trattamento inversamente proporzionale all’anzianità di servizio del personale interessato ad assumere le mansioni superiori.

Si legge al punto 3 del "considerato in diritto": "Tra le questioni in esame non esiste un rapporto di priorità logico-giuridica. La Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente se l’impugnata disposizione abbia effettivamente leso il principio dell’affidamento, custodito da una delle molteplici declinazioni dell’art. 3 Cost."

Dunque, limitandosi ad analizzare la censura di violazione dell'affidamento (di cui alla lettera a), la Corte scrive:

"Il principio dell’affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all’interno di tale precetto tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato. È bene in proposito ricordare che, pur non potendosi escludere che il principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 del codice civile) possa subire limitazioni da fonte esterna, e quindi non necessariamente consensuali, non è consentito che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.

Si tratta in sostanza di verificare se nel caso di specie sussistano le condizioni per la tutela di un legittimo affidamento del funzionario nei confronti della norma sopravvenuta. A tal proposito occorre sottolineare come la difesa dello Stato abbia giustificato gli effetti retroattivi della disposizione impugnata sul contratto già stipulato con il particolare momento di difficoltà economica, che ha spinto il legislatore ad adottare eccezionali misure di contenimento della spesa. A fronte di tale esigenza si spiegherebbero, da un lato, il sacrificio imposto al lavoratore e, dall’altro, il mantenimento dei suoi obblighi lavorativi in ossequio al principio di continuità nello svolgimento della delicata funzione affidatagli.

In definitiva, la questione da dirimere consiste nel verificare se la certezza del diritto, correlata alle esigenze di stabilità, di sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto, sia comprimibile da un dato normativo successivo ispirato alle eccezionali esigenze di contenimento della spesa.

4.– Alla luce di quanto premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della tutela dell’affidamento, è fondata.

Nel caso in esame, l’inserzione automatica di una clausola di legge – quella che applica retroattivamente ai contratti stipulati in data 1° settembre 2012, antecedente all’entrata in vigore della legge di stabilità, il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente affidatario delle mansioni superiori di DSGA – nel tessuto contrattuale già consolidato viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Sotto tale profilo, è necessario sottolineare: a) l’incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l’affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto, in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli obblighi di servizio e l’affievolimento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.

Per quanto riguarda l’accertamento della lesione al principio dell’affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici, non è inoltre indifferente il fatto che proprio il legislatore, dopo aver introdotto un sistema normativo basato sul principio della corrispettività, pretende di rimuovere le conseguenze contrattuali derivanti dall’assetto preesistente alla disposizione impugnata.

Ai fini della presente decisione non è altresì irrilevante l’elemento temporale che ha caratterizzato la scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo. Con riguardo all’elemento temporale, questa Corte ha già avuto modo di precisare i rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di durata e le sopravvenienze normative, affermando che «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971).» (sentenza n. 349 del 1985).

Nel caso in esame, l’elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giurisprudenziale ma in modo altrettanto significativo sul piano dell’affidamento: assume rilievo, cioè, la brevità del lasso temporale, appena quattro mesi, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto – sulla base di una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo – e quello di entrata in vigore della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità retributive. Queste ultime sono state presumibilmente decisive nell’esercizio della precedente opzione di chiedere l’assegnazione alle mansioni superiori. È evidente in questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatagli.

Oltre all’elemento temporale non possono essere disconosciuti, nel caso in esame, il grado di meritevolezza dell’affidamento e la sproporzione dell’intervento legislativo che lo comprime.

Sotto il primo profilo, deve essere considerata l’obiettiva configurazione incentivante del quadro normativo antecedente, il quale, attraverso una retribuzione certa, induceva l’assistente amministrativo ad accettare compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti. Non vi è dubbio che la candidatura all’esercizio temporaneo alle mansioni superiori si fondi sullo stimolo normativo costituito dalla certezza della retribuzione. Insomma, l’esistenza di un nesso eziologico tra la retribuzione e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare, almeno sotto il profilo astratto, difficilmente confutabile e, in quanto tale, rende recessive le ragioni del contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento.

Sotto il secondo profilo, risulta non proporzionato il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato rispetto all’esigenza di contenimento della spesa. Occorre ricordare che la norma non appare corredata da alcuna relazione tecnica circa i risparmi da conseguire e tale stima sarebbe obiettivamente difficile, considerato che la platea dei potenziali assuntori dell’incarico di mansioni superiori varia da soggetti che godrebbero della stessa retribuzione prevista dal vecchio assetto normativo ad altri che la perderebbero completamente.

Pertanto, il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l’interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa rende la disposizione stessa contrastante con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio dell’affidamento.

5.– Alla luce delle esposte considerazioni, il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso.

Per quanto argomentato, rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost."

          Clicca su "LEGGI TUTTO" per leggere la sentenza della Corte costituzionale n. 108/2016 e l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino che aveva sollevato anche le questioni (rimaste assorbite) della irragionevolezza intrinseca della legge sopravvenuta e della violazione dell'art 117, primo comma, Cost. (il quale sancisce l'obbligo della legge di conformarsi al diritto  dell'Unione Europea), avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della direttiva  comunitaria 2000/78/CE ... 

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"IL TEMPO COME BENE DELLA VITA" di Roberto Caponigro

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 Su www.giustizia-amministrativa.it trovi un interessante articolo di Roberto Caponigro dal titolo "IL TEMPO COME BENE DELLA VITA". Questo l'indice: "1. Premessa – 2. Il tempo nell’azione amministrativa – 2.1 La durata del procedimento – 2.2 L’attività amministrativa obbligatoria – 2.3 La responsabilità pubblica da mero ritardo – 3. Il tempo nel processo amministrativo – 3.1 Il tempo come misura del danno e l’esigenza di tempestività del giudizio – 3.2 Il rilievo del tempo nell’interesse al ricorso – 3.3 Il dominus del ricorso ed i tempi del processo - 4. Conclusioni."

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Cass. 7818/2014: danno per demansionamento non è "in re ipsa" ma OK a prove per presunzioni semplici

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 La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2014, n. 7818, afferma che "il diritto al risarcimento del danno non patriminiale, in tutti icasi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenze e l'entità del pregiudizio".

Ha, tra l'altro, affermato che: "Pur dovendosi rilevare che per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU del 2008 (n. 26972), richiamate dalla stessa Corte territoriale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, deve, tuttavia, escludersi che il danno,sia “in re ipsa” (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006),dovendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall’interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prova."

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA 7818/2014 DELLA CASSAZIONE ...

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La vita  ci fa pagare troppo care le sue merci, ed acquistiamo il più meschino dei suoi segreti a un prezzo mostruoso ed infinito (O. Wilde)