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Cass. 7621/15 e FORMALE dichiarazione d'inefficacia di contributi x discontinuità o incompatibilità

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 Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7621 del 9/1/2015 - 15/4/2015: al punto 4.6 della motivazione "cfr. con riferimento al limite temporale del quinquennio fissato ex art. 22 l. n. 576/1980 al potere della Cassa di verificare la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio della libera professione, con la conseguenza che possono essere resi inefficaci per mancanza del detto requisito solo i contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della revisione, Cass., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13289, e Cass., 20 settembre 1999, n. 10164)."
...
al punto 6.2 della motivazione "per l’ente di gestione con personalità di diritto privato – si esalta il criterio dell’efficienza affidata alla responsabilità e diligenza del gestore, facendo salva per lo stesso la possibilità di rettifica in ogni tempo solo in presenza di fondamentali interessi pubblici quali quelli sottesi al divieto di esercizio professionale in regime d’incompatibilità (L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, cit.)."
...
al punto 7.1 della motivazione "’art. 22 della legge cit., ... attribuisce alla Cassa il potere di dichiarare inefficaci i soli contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della verifica della mancanza di continuità dell’esercizio della professione forense (sul punto, Cass., sez. Un., n. 13289/2005, cit.)."

A proposito di "inesistenza di limiti temporali all'accertamento di situazioni di incompatibilità correlate allo svolgimento dell'attività professionale, che ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge del 1975 precludono sia l'iscrizione alla Cassa, sia la valutazione dei periodi corrispondenti ai fini della attribuzione di prestazioni previdenziali" scrive Cassazione SS.UU. 13289/2005: "proprio l'estraneità di questa fattispecie all'ambito della revisione degli iscritti dimostra che questa attiene esclusivamente alla verifica di un presupposto dell'effettività dell'iscrizione, normativamente circoscritta da un limite temporale e correlata ai parametri fissati dalla ricordata normativa interna". IL DETTO LIMITE TEMPORALE E' 5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DELLA REVISIONE.

Si ricordi pure che per Cassazione 20/9/1999, n. 10164: "Il potere-dovere attribuito dall'art. 22 l. 20 settembre 1980 n. 576 alla giunta esecutiva della cassa forense di verificare periodicamente la sussistenza del requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità da parte degli iscritti, è limitato, come periodo di riferimento, al quinquennio precedente la verifica stessa e non può essere esercitato in ogni tempo".

 SECONDO ME, OVE CASS. 7621/15 RICORDA CHE LA CANCELLAZIONE (CHE E' RETROATTIVA) DALLA CASSA PER INCOMPATIBILITA' CORRISPONDE A FONDAMENTALI INTERESSI PUBBLICI (TANTO CHE, A DIFFERENZA DELLA CANCELLAZIONE DALLA CASSA PER MANCATA CONTINUITA' PROFESIONALE, PUO' ESSER DISPOSTA IN OGNI TEMPO), IMPONE ANCHE DI RICONOSCERE QUELLA CANCELLAZIONE RETROATTIVA COME  FORMALE DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEGLI ANNI DI VERSAMENTO ALLA CASSA SUCCESSIVI AL MANIFESTARSI DELLA INCOMPATIBILITA', AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 22 DELLA L. 576/80.

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Cassazione SSUU 26033/2013 su indipendenza del Consiglio della magistratura militare

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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 26033 del 20 novembre 2013 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante) hanno chiarito alcuni fondamenntali principi in tema di indipendenza dei giudici speciali e in particolare dei giudici della disciplina delle magistrature speciali.

Riporto dal sito della Cassazione: " DISCIPLINARE MAGISTRATI - PROCEDIMENTO A CARICO DI MAGISTRATO MILITARE - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
MANCATA PREVALENZA DEI COMPONENTI TOGATI "ELETTIVI" - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 104, 108 E 117, PRIMO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 104, 108 e 117, primo comma, Cost. – dell’art. 60 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare siano in numero tale da costituire la maggioranza di tale organo, rilevando che la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari, quanto alla composizione dei rispettivi organi di garanzia e, in particolare, relativamente al rapporto tra il numero dei membri togati elettivi e quello degli altri componenti."

Si legge in sentenza:

"... Con la sentenza 13 gennaio 2011 n. 16 il giudice delle leggi ... ha comunque osservato: che organi di garanzia dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali debbono necessariamente essere istituiti, in attuazione dell'art. 108 Cost.; che ad essi non occorre però estendere integralmente il modello previsto dall'art. 104 Cost. per la magistratura ordinaria; che <<degli organi suddetti debbono necessariamente far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare>>; che <<nel rispetto del principio costituzionale di cui sopra, il rapporto numerico tra membri "togati" e membri "laici", di nomina parlamentare, può essere variamente fissato dal legislatore>>.

L'istituzione di organi di governo autonomo di ognuna delle giurisdizioni speciali è dunque senz'altro dovuta, perchè è vero che <<l'indipendenza è forma mentale, costume, coscienza di identità professionale>>, ma <<in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa ... degrada a velleitaria aspirazione>>; è necessario inoltre che ne facciano parte membri sia elettivi togati, sia di nomina parlamentare>>, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in "caste" autoreferenziali>>. E' tuttavia discrezionale, invece, la scelta del rapporto tra il numero dei componenti togati e quello dei laici, purchè sia operata nel rispetto del principio costituzionale che esige l'assicurazione di una effettiva indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali, perchè anch'essi siano realmente soggetti soltanto alla legge, come è prescritto per tutti i giudici dall'art. 101 Cost. ...

... la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari ...".

LEGGI DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", LA SENTENZA 16/2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

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Corte di giustizia 28/1/15: sentenza su discriminazione in base a etàper computo retribuzione

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 Con sentenza del 28/1/2015 in causa C-417/13 la Corte di giustizia è intervenuta in materia di discriminazione in base all'età ai fini del computo della retribuzione del lavoratore.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN CAUSA C-417/13 ...

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CGUE su parità di trattamento dei lavoratori per età (diritti acquisiti e periodo transitorio)

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Si legge ai punti 48 e 49 della sentenza della Corte di giustizia dell'11/11/2014 nella causa C-530/13 Leopold Schmitzer contro Bundesministerin für Inneres:
"48 Occorre rammentare la giurisprudenza della Corte secondo la quale il diritto alla parità di trattamento, che deriva dal principio di non discriminazione in ragione dell’età ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78, costituisce un diritto che può essere rivendicato da un singolo nei confronti di un’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza Römer, C‑147/08, EU:C:2011:286, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
49 A tale proposito l’articolo 9 della direttiva 2000/78 dispone che gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese da una discriminazione possano far valere i propri diritti. L’articolo 16 di tale direttiva, dal canto suo, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate
."
Si legge poi, ai punti 42, 43 e 44 della detta sentenza:
"42 Per quanto riguarda il rispetto dei diritti acquisiti e la protezione del legittimo affidamento dei dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore per quanto attiene alla loro retribuzione, si deve osservare che essi costituiscono obiettivi legittimi di politica del lavoro e del mercato del lavoro che possono giustificare, per un periodo transitorio, il mantenimento delle retribuzione anteriori e conseguentemente di un regime discriminatorio in ragione dell’età (v., in tal senso, sentenza Hennigs e Mai, C‑297/10 e C‑298/10, EU:C:2011:560, punti 90 e 92).
43 Nella specie, poiché l’articolo 113, paragrafo 11, del GehG, come modificato dalla legge di riforma, prevede che, per le persone che non presentano domanda di revisione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento o per le quali tale data non deve essere ricalcolata, continuano a trovare applicazione gli articoli 8 e 12 del GehG, nella versione in vigore al 31 dicembre 2003, tali disposizioni consentono di raggiungere gli obiettivi di tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento dei dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore per quanto concerne il mantenimento del loro livello di retribuzione. Questi ultimi infatti non subiranno il prolungamento retroattivo del termine di avanzamento.
44 Tali obiettivi non possono tuttavia giustificare una misura che mantiene in via definitiva, anche se soltanto per determinate persone, la differenza di trattamento in ragione dell’età che la riforma di un regime discriminatorio, nella quale tale misura si inserisce, intende eliminare. Una misura di tal genere, anche se idonea a garantire la tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento nei confronti dei dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore, non è atta a instaurare un regime non discriminatorio per i dipendenti pubblici sfavoriti da detto regime anteriore
."

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Il fenomeno della cancellazione di tanti avvocati dalla Cassa forense

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Riporto di seguito un interessantissimo articolo di Massimo Carpino (tratto dalla newsletter di aprile 2012 della Cassa forense) dal titolo "La cancellazione dalla Cassa".

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"Nulla è più duro della pietra e nulla è più molle dell'acqua. Eppure la molle acqua scava la dura pietra". (Ovidio)