Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Crescita, liberalizzazione, ordine degli avvocati,proporzionalità della regolazione

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(da www.servizi-legali.it )

 Mi pare che non sia affatto "fuori tema", nel pensare a come far crescere l'Italia (e nel riflettere sulla controriforma forense approvata con l. 247"012 o su quali professioni devono incontrare, oltre al limite dell'accesso previo esame di Stato, anche il limite dell'accesso previa iscrizione ad un Ordine professionale), ricordare come, ad esempio, nacque l'Ordine degli avvocati nell'Italia appena riunificata. Scrive, al riguardo, Paolo Alvazzi del Frate (in "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale")  : << L'Ordine degli avvocati e dei procuratori fu istituito in Italia dalla Legge n. 1938 dell'8 giugno 1874. Con la nascita dell'Ordine si concludeva un lungo dibattito giuridico e politico che si era svolto, a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia, sulla necessità di unificare la disciplina delle professioni forensi in tutto il territorio nazionale. A tal riguardo ebbero importanza fondamentale da un lato il modello francese, diffuso nella Penisola nel periodo napoleonico, e, dall'altro la tradizione, antica e profondamente radicata negli ordinamenti di diritto comune, delle corporazioni di mestieri. Sin dalla Restaurazione erano apparse evidenti non solo la necessità di istituire forme di controllo statale, ma anche l'esigenza di autonomia di una professione la cui importanza e rilevanza politica erano ormai riconosciute per la garanzia dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato>>.
Importante, poi, è ricordare che l’Ordine degli Avvocati nacque, nel 1874, dopo un aspro dibattito tra la Destra che si opponeva alla sua istituzione, temendo il risorgere delle corporazioni e dei privilegi dell’Ancien Régime, e la Sinistra che, invece, ne chiedeva l'istituzione per una maggiore tutela dei diritti. Ancor più importante è far tesoro delle considerazioni dei liberali dell'epoca. Ecco come il Deputato piemontese della Destra Luigi Tegas, si oppose all’istituzione dell’Ordine degli Avvocati: "Prendo poi questa occasione per dire apertamente che sono poco propenso a questa istituzione dell'ordine degli avvocati... Quest'associazione libera, dove se n'è riconosciuta l'utilità, è sorta spontaneamente senza il bisogno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove è passata nella consuetudine, gli avvocati se ne trovano contenti; nei luoghi invece dove non esiste, non è desiderata per niente; perchè io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista coll'uso dell'attività individuale e della virtù personale senza che sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi.  Io per verità non veggo in questo che l'imitazione d'un'istituzione francese e nulla più ... quantunque io abbia molto rispetto per i luminari del foro francese, io non credo che quest'istituzione abbia potuto influire sulla sua gloria, anzi io credo che abbia dato luogo ad inconvenienti, sia per la libertà dei giovani avvocati, sia per considerazioni politiche: poichè è facile che simili istituzioni in un grande paese deviino ed acquistino un'influenza, che non debbono avere, massime che ne potrebbe nascere un'antagonismo colla magistratura giudicante, i cui effetti potrebbero essere deplorabili. (...) Io credo, con questa disposizione, vulnerato il principio di libertà, e non mi sembra che un'imitazione dello straniero. La legge non deve intervenire che quando è propriamente necessario il suo intervento; quando l'interesse pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vincoli, certe limitazioni della libertà. Quando non vi è questa necessità nè privata nè pubblica, io ritengo che la limitazione della libertà sia una specie d'arbitrio; un edifizio artifiziale che non serve nè al progresso della scienza, nè all'utile sociale. (...) Ora questa smania di legiferazione e di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto un pretesto ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non fa che creare nuove difficoltà" (da "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale", di Paolo Alvazzi del Frate,  in nota n. 42, Atti parlamentari, Discussioni Camera dei deputati, Legisl. XI, Sess. 1873-74, 24 marzo 1874, pp. 2607 -2608).

OGGI SI PARLA, CON DIVERSO LINGUAGGIO, DI "PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE", MA LA SOSTANZA E' QUELLA: LA LIBERTA' E' INSIDIATA SOPRATTUTTO DALLO STRUMENTARIO MESSO IN CAMPO PER LA SUA TUTELA. FORSE LA LIBERTA' DIREBBE, COME MADRE TERESA DI CALCUTTA "QUEL CHE NON MI SERVE MI PESA".

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Quale conflitto di interessi tra soggetti non consente che siano difesi dallo stesso avvocato ?

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La regola del codice deontologico professionale che vieta all’avvocato di assumere il patrocinio di soggetti portatori di interessi contrastanti si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l’esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale (affermato il principio di diritto che precede, le sezioni unite della corte hanno, nella specie, ritenuto legittimamente configurabile il conflitto de quo - confermando, conseguentemente, la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio dell’ordine forense - con riferimento ad una vicenda societaria - iniziata con una trattativa per la cessione delle quote di una srl da un socio all’altro, di talché quest’ultimo era destinato a divenire socio unico dell’ente - nella quale un avvocato aveva assistito il socio alienante nella trattativa pur essendosi sempre continuativamente occupato anche dell’assistenza della società: la corte ha ritenuto tale, preesistente e tuttora perdurante attività professionale atta a generare un conflitto effettivo di interessi tra il socio alienante e la società stessa, la cui coincidenza di interessi con quelli del socio acquirente era evidente, per essere quest’ultimo destinato a divenirne unico socio per effetto dell’alienazione delle quote).
(Cass. civ., sez. un., 15/10/2002, n. 14619).

LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 14619/2002 DELLE ssuu DELLA CASSAZIONE ...

 

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Pitruzzella:audizione su indagine conoscitiva su semplificazione legislativa e amministrativa

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27 febbraio 2014: "Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, in merito all'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa".

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The International Competition Network (ICN): “Advocacy: a driver for change”

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qui il comunicato stampa dell'Antitrust italiano. Lo riporto tra virgolette:

"L’Antitrust italiana ospita un incontro tra le autorità di concorrenza di tutto il mondo i prossimi 12 e 13 dicembre 2013. Obiettivo, promuovere e rafforzare iniziative che rimuovano gli ostacoli di natura regolamentare alla concorrenza tra le imprese.
Apriranno i lavori del workshop il presidente Giovanni Pitruzzella, il senatore a vita Mario Monti e il presidente dell’Autorità francese Bruno Lasserre.

I delegati di 57 autorità di concorrenza provenienti da tutti e cinque i continenti, la Banca Mondiale, l’OCSE, la Commissione Europea e alcuni esperti designati dalle stesse autorità si incontreranno a Roma il 12 e 13 dicembre 2013 per un Workshop dell’International Competition Network (ICN). Sono previsti più di 120 partecipanti.

Tema dell’incontro è l’advocacy, l’attività mirata alla promozione della concorrenza, sia attraverso la rimozione degli ostacoli normativi e regolamentari e lo sviluppo di processi di liberalizzazione, sia attraverso la diffusione di una cultura della concorrenza, a vantaggio dei consumatori. L’Advocacy Working Group è uno dei gruppi di lavoro in cui si articola l’ICN e ha l’obiettivo di fornire un supporto teorico e pratico alle autorità nazionali di concorrenza per la diffusione di una cultura della concorrenza nel mondo.

L’articolazione delle giornate

I lavori saranno introdotti nella giornata di giovedì 12 dicembre, dalle ore 9.00, dal Presidente dell’Autorità italiana Giovanni Pitruzzella e dalle relazioni del Senatore Mario Monti e del Vice Presidente dell’ICN, Bruno Lasserre, presidente dell’Autorità della concorrenza francese. La peculiarità e il valore aggiunto dei Workshop ICN risiedono nell’ampiezza della partecipazione che offre  la possibilità di scambiare e condividere esperienze ai rappresentanti di autorità di concorrenza di Paesi con cui sono più rare le possibilità d’interazione (si pensi a molti Stati asiatici, africani o sud-americani). Nelle sessioni plenarie interverranno anche Presidenti o figure si spicco di autorità di concorrenza che hanno recentemente conosciuto importanti processi di riforma e rafforzamento dei propri poteri (tra questi, il Messico, il Marocco, il Portogallo). Le questioni sollevate saranno inoltre approfondite in appositi laboratori di discussione (breakout sessions): si tratta di gruppi più ristretti e interattivi, in cui tutti partecipano portando la propria esperienza.

I temi trattati

La discussione affronterà le attuali sfide che l’advocacy deve fronteggiare, quali la recessione, la liberalizzazione dei settori regolati, l’acquisto di beni e servizi da parte del settore pubblico, la promozione della concorrenza nelle economie emergenti. Verrà inoltre approfondito il contributo che può essere fornito dalle organizzazioni internazionali, quali l’ICN, la Banca Mondiale, l’OCSE e la Commissione Europea.
Infine, verrà dato conto dello stato di avanzamento dei progetti in cui è articolata l’attività dell’Advocacy Working Group e saranno delineate le future aree di iniziativa del gruppo.

Nota per la stampa e le radiotelevisioni: per gli accrediti relativi all’evento si prega di contattare la Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali allo 0685821842 e alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

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Sanzionato l'avvocato arbitro se designato da parte difesa da legale del suo stesso studio associato

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 26/3/2014)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e del Personale – Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 22 ottobre 2013 Prot. n. 0012342, ha richiesto parere in ordine alla ammissibilità di una dichiarazione di assenza di ragioni di incompatibilità rilasciata da un componente di un collegio arbitrale in materia di lavori pubblici, laddove risulti che la difesa della parte, che ha proceduto alla sua designazione, è affidata ad altro avvocato associato nel medesimo studio professionale.

Osserva la Commissione che il quesito dell’amministrazione rimettente implica un duplice ordine di considerazioni: il primo, in relazione al rapporto associativo intercorrente tra l’arbitro ed il difensore della parte che la nomina ha disposto e, il secondo, con riguardo al contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro circa l’assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
Entrambi i profili vanno considerati a presidio dei principi generali di indipendenza e di imparzialità – i quali si traducono in regole specifiche ed ineludibili di condotta – che devono caratterizzare l’esercizio della funzione arbitrale rispetto alle parti del procedimento e nei cui confronti l’arbitro opera pariteticamente quale mandatario.
Né il codice di procedura civile – il cui art. 815 non contempla la fattispecie tra i casi tipici di ricusazione – né il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 offrono spunti precettivi; soccorre, invece, il Codice deontologico forense, il cui art. 55, valorizzando nel preambolo i doveri di probità, correttezza, imparzialità ed indipendenza dell’arbitro, prescrive espressamente nel suo canone II che “L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”; ad ulteriore presidio del rigore della anzidetta disposizione, il richiamato canone impone, altresì, all’avvocato-arbitro di rappresentare, comunque, chiaramente “alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico”.
Il Codice deontologico forense pone, dunque, un divieto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire l’accettazione della nomina ad arbitro con conseguenze che attengono al sindacato deontologico circa la legittimità del comportamento del professionista.
Rilievo analogamente deontologico assume, sotto concorrente profilo, anche il contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità all’accettazione dell’incarico, ove venga taciuta la circostanza (invero assorbente nella prospettiva del precetto deontologico sopra riferito) del rapporto associativo corrente tra l’arbitro stesso ed il difensore della parte.
Nei termini su esposti è il richiesto parere.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 124

Quesito n. 343, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 


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