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Ordinanza di rimessione a Corte costituzionale del TAR Milano

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Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27 depositata il 7 febbraio 2008, ha sottoposto alla Corte costituzionale una interessante questione di costituzionalità. Il dubbio del TAR si fonda sulla convinzione che il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., da intendersi anche <<come  difesa tecnica>> comporti che <<ognuno deve essere libero di farsi assistere dal legale che preferisce>>. Nella fattispecie il detto principio è stato valutato in relazione al diritto di difesa degli enti pubblici e si è dunque sollevata questione di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che "obbliga" le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonchè le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti.
Sai cosa decise la Corte costituzionale ?
 

Cass. 23287/2010 non giustifica la giurisdizione domestica del C.N.F. su tenuta degli albi

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 La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23287/2010 che ha confermato le censure del Consiglio dell'Ordine di Brescia e del C.N.F. nei confronti dell'uso di termini pubblicitari evocativi da parte di avvocati, è importante per come argomenta riguardo alle ragioni che giustificano l'opera degli organi di autogiurisdizione dell'avvocatura.
Scrivono le Sezioni Unite a giustificare la giurisdizione domestica del C.N.F. in materia disciplinare, con ciò fornendo ragione assorbente della decisione della causa portata innanzi ai supremi giudici, che in materia di pubblicità l'art. 38 della legge professionale forense del 1933 «non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi di illecito». Pertanto, argomentano le SS.UU., spetta ai Consigli degli Ordini dare contenuto alla disposizione che prevede il procedimento disciplinare per «gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale».
Secondo la Suprema Corte la ragione di una tale scelta legislativa (peraltro analoga a quella di altri ordinamenti professionali) sta nella necessità di evitare che violazioni di doveri, anche gravi, possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Il contraltare, necessitato, della formulazione "aperta" della norma di incolpazione, però, è la difficoltà di definire il perimetro di ciò che è lecito, ma soprattutto il fatto che arbitro della questione non può che essere il giudice della deontologia, cioè l'avvocatura stessa. E sulle scelte di merito operate dai Consigli degli Ordini degli Avvocati e poi dal Consiglio Nazionale Forense, il controllo di legittimità della Cassazione non può diventare un momento sostitutivo, in cui la Cassazione stessa si spinga a riformulare o ridefinire, secondo la propria valutazione "libera", le condotte già sanzionate dai colleghi avvocati degli avvocati incolpati.
Secondo me:
Se un tale argomentare può esser ragionevole (ma a mio avviso incappa nella critica fondamentale di non garantire la terzietà  e imparzialità del giudice, non essendo "oggettivamente" terzo e imparziale, per struttura, il C.N.F.) per giustificare la giurisdizione domestica del C.N.F. in materia disciplinare, esso argomentare non vale certo a giustificare il permanere della giurisdizione domestica del C.N.F. in materia di tenuta degli albi (mancate iscrizioni e cancellazioni per incompatibilità).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 23287/2010 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

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Avvocato non può trattenere somme di competenza del cliente

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Non rischia solo provvedimenti disciplinari: rischia condanna per appropriazione indebita. Quanto alla illiceità disciplinare della condotta si approfondisca dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'1/12/2013.

I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134

Quanto, invece, alla illiceità penale, si consideri che la Seconda Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 47410/2013 del 29 novembre 2013, ha stabilito che l'avvocato che, terminata la causa, trattiene non solo le spese legali liquidate in sentenza,le somme destinate ai clienti per il fatto che questi gli dovevano il compenso professionale commette reato di appropriazione indebita. Precisa la Corte che la condotta dell'avvocato non è scriminata dal fatto che il medesimo potesse in astratto pretendere dai propri clienti, a titolo di compenso professionale, somme maggiori di quelle liquidate a carico delle parti soccombenti con la sentenza civile.
Per un verso l'avvocato non vantare alcuna maggiore pretesa per compensi professionali, non avendo mai agito per ottenerne il riconoscimento (niente diritto di ritenzione "in assenza di qualunque accertamento del diritto sostanziale presidiato dalla garanzia speciale”). Per altro verso, inoltre, nemmeno per le spese legali liquidate dal giudice civile egli avrebbe potuto operare alcuna trattenuta in quanto non aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore, ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.

 

Cassazione 14374/12 conferma la profonda riforma in corso dell'ordinamento forense

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Non era ancora stato emanato il fondamentale DPR 137/2012 ma le Sezioni Unite Civili della Cassazione, il 22 maggio 2012, dimostravano di aver ben compreso la radicalità del processo in corso per la riforma della regolazione professione forense. Nel decidere (su una vicenda che, peraltro, dimostra l'efficacia dei possibili controlli sull'attività dell'avvocato e la superfluità di odiose presunzioni di incompatibilità che, "a monte", precludano l'iscrizione all'albo forense) le Sezioni Unite fanno il punto della situazione, riguardo ad aspetti centrali dell'ordinamento forense appena prima dell'abrogazione ("in ogni caso" avvenuta alla data del 13 agosto 2012, in forza del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011) di tutte le norme di quell'ordinamento che erano in contrasto con i principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE n. 14374/2012 ...

 

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Il Presidente tedesco Joachim Gauck al Walter Eucken Institut, 16 gennaio 2014

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Dal discorso del Presidente tedesco Joachim Gauck al Walter Eucken Institut, Friburgo, 16 gennaio 2014:

"Ad alcuni la necessità di plasmare liberamente la propria vita appare più un'imposizione che una fortuna. La libertà non presenta solo l'aspetto positivo di dischiudere possibilità prima precluse. La libertà ha anche l'effetto di dissolvere legami, di suscitare incertezza e paure. L'avvento della libertà è sempre accompagnato da grandi timori. Il suono stesso della parola "libertà" appare minaccioso a chi aspira non tanto all'apertura dei propri orizzonti, bensì alla prevedibilità e alla chiarezza. Vi è inoltre il continuo impulso a riaffermare la posizione raggiunta in relazione ai nostri simili. Molti non credono nella gara che decide la nostra esistenza, una gara che inizia a scuola e che ci accompagna non solo nella nostra vita professionale ed economica, ma anche nello sport, nell'arte, nella cultura. La democrazia non sarebbe concepibile nell'assenza di una competizione. Il nostro paese compete con altre nazioni non solo con la propria economia, ma anche con il suo modello di società.

Ma di fatto molti - troppi! - si trovano a disagio con il concetto stesso di concorrenza e di competizione. Se dobbiamo continuamente misurarci con gli altri, è possibile che ci troviamo più e più volte a venire sconfitti. Questo è il paradosso dell'ordine liberale: conosco molte persone che un tempo temevano l'idea di venire incarcerati, che cercavano e anelavano la libertà, ma che oggi la temono e che hanno addirittura paura di essere lasciati indietro. Si tratta di un sentimento umano e comprensibile, ma è necessario spiegare che la concorrenza è prima di tutto, se è giusta e aperta, una forza liberatrice. La concorrenza abbatte i privilegi tradizionali, le più radicate strutture di potere e in tal modo dischiude spazi per una partecipazione sempre più ampia. La concorrenza offre - anche in caso di fallimento - una seconda occasione, sempre nuove occasioni. E se è ben strutturata, è anche giusta ed equa.

L'ingiustizia prospera proprio laddove la concorrenza viene limitata: dal protezionismo, dalla corruzione o dalla benevola attenzione a interessi particolari imposta dallo Stato, quando ad esempio i seguaci di un determinato partito stabiliscono chi possa raggiungere una particolare posizione, o quando i ricchi e i potenti cambiano le regole a proprio favore e quindi assegnano arbitrariamente maggiori o minori probabilità di sopravvivere, ai partecipanti al gioco economico.

(.)

In definitiva, il grado di apertura di un determinato sistema economico si misura non solo da quello che si può acquistare nei negozi, ma dal fatto che esso riesca a offrire a tutti i cittadini l'opportunità di vivere una vita autonoma e indipendente e se offre realmente tutte le opzioni possibili."

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 


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Ci piacerebbe conoscere l'onda sulla quale andiamo alla deriva nell'oceano; solo, quell'onda siamo noi  (Hans Blumenberg)