Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Diminuire le incompatibilità per l'avvocato

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Il Consiglio nazionale forense (rel. Merli), con parere del 17 luglio 2014, n. 44, risponde al quesito n. 398, formulato dal Cnsiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e scrive: "Il secondo quesito riguarda invece l’ipotesi di un soggetto contemporaneamente iscritto, da molti anni e comunque da prima dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, sia all’Albo degli Avvocati che a quello degli Psicologi. Il COA chiede di sapere se ciò sia oggi ancor consentito dalla previsione recata dall’art. 18 della nuova legge professionale, considerata la tassatività delle facoltà concesse all’avvocato per l’eventuale sua contemporanea iscrizione ad altro albo professionale.
Osserva la Commissione che l’ incompatibilità della professione di Avvocato con altre attività professionali contempla alcune specifiche eccezioni, riguardanti i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i pubblicisti, i revisori contabili ed i consulenti del lavoro.
Ne consegue che non è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quelli appena elencati
."

MI DOMANDO PERCHE' MAI LE INCOMPATIBILITA' DEBBANO ESSERE COSI' STRINGENTI. LA LEGGE DI (PSEUDO)RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, N. 247/2012 E' EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIOAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONEANCHE PER IRRAGIONEVIOLEZZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITA'!!!!!

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Istanze e dichiarazioni telematiche alla pubblica amministrazione: serve firma digitale o basta PEC?

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Interessante la sentenza del TAR Campania, sezione terza, n. 1450/2015, depositata il 10/3/2015, in tema di istanze telematiche alla pubblica amministrazione. Vi si legge: "2.2. Ritiene il Collegio che appare risolutiva la soluzione del punto di diritto in ordine all’invocata idoneità della trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento mediante impiego del sistema della posta elettronica certificata a surrogare la stessa sottoscrizione delle domande medesime.
Orbene, come esattamente deduce il Comune ricorrente, il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata, dall’impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore.
In materia, tuttavia, rileva il Collegio che l’ordinamento contempla a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente
identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.
In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.
Invero, l’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il testo del codice dell’amministrazione digitale, dispone che "Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: cbis)
ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato”.
A maggior chiarimento della riportata norma, l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali stabilisce che “L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta
completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.

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IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

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Fondamentale ricognizione, da parte di Roberto Cosio, dello stato dell'arte su IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA. Qui l'articolo.

 

BISOGNA ABROGARE MOLTE INCOMPATIBILITA' PRESUNTIVE IRRAGIONEVOLI NELLE PROFESSIONI

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Sul sito della CGIL trovi una interessante proposta di legge per l'abrogazione della incompatibilità per l'avvocato monocommittente e dipendente d'altro avvocato (con relativo appello per la raccolta di firme sulla proposta di legge).

Non basta: bisogna abrogare gran parte delle incompatibilità presuntive IN TUTTE LE PROFESSIONI.

Nei rari casi nei quali è ragionevole ipotizzare una incompatibilità che non leda il principio di libera concorrenza occorre onerare i Consigli dell'Ordine di una verifica puntuale, caso per caso, sulla sussistenza di sufficienti elementi di autonomia di giudizio e di condotta del professionista.

Troppe volte, infatti, le presunzioni assolute di incompatibilità celano una inaccettabile chiusura corporativa di questa o quella professione nei confronti degli outsiders.

Per un esempio si rifletta sulla sentenza della Corte costituzionale 189/2001.

Aggiungo che nei casi di assoluta incompatibilità all'esercizio di una professione è eccessivo che le leggi speciali delle varie professioni impongano di cancellare dall'albo: basterebbe adottare una misura meno limitatrice della posizione degli interessati e cioè impedire loro temporaneamente l'esercizio della professione (adoperare, cioè, l'istituto della "sospensione", che, ad es., è previsto dalla legge di riforma forense n. 247/2012, ma non è sufficientemente "attivato" da quella legge medesima).

SEMBRA ESSERE QUESTA L'OPINIONE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

L'AGCM, PERO', DOVREBBE AFFERMARLA IN MANIERA MENO TIMIDA: DOVREBBE SCRIVERLO A CHIARE LETTERE NELLA SUA PROPOSTA DI LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA !

Il capitolo 2 della Relazione semestrale (è del 31/12/2016) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in tema di conflitto di interessi di cui alla legge 215/2004, è dedicato a chiarire i principali indirizzi interpretativi applicati dall’Autorità nel corso del 2016. Vi si legge:

"Nel presente capitolo si fornisce un sintetico resoconto delle situazioni emerse nel periodo di riferimento e riguardanti i titolari del Governo Renzi in relazione alle diverse fattispecie individuate dalla legge n. 215/2004 e degli orientamenti ermeneutici seguiti in sede di interpretazione e applicazione della legge.

...

b. Carica di governo e attività professionali o impiego pubblico e privato.

In merito a fattispecie riguardanti situazioni di incompatibilità fra incarico governativo e attività professionali [NOTA 6] o rapporti di lavoro di natura pubblica o privata [NOTA 7], l’Autorità, anche nel corso dell’anno 2016, ha adottato il principio stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), e) ed f) della legge n. 215/2004, che stabiliscono l’assoluta incompatibilità fra le attività in questione e il relativo mandato governativo. In tali ipotesi, la soluzione adottata è quindi consistita nell’impedimento temporaneo all’esercizio della professione (art. 2, comma 4, della legge), ovvero nell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per i soggetti interessati.

NOTA 6 : Cfr., per l’anno 2016, il caso SI 870 Chiavaroli. Per quanto concerne analoghi precedenti, cfr. i casi SI 21 Saponara, SI 52 Santelli, SI 82 Berselli, SI 508 Gelmini, SI 510 La Russa, SI 605 Severino, SI 622 Martone, SI 632 Mazzamuto, SI 803 Alfano.

NOTA 7 : 7 Cfr., in merito, il caso SI 869 Amendola (2016). Per fattispecie riguardanti governi precedenti, cfr. i casi SI 318 Bindi, SI 364 Ferrero, SI 730 Fassina."

 

Fabian c Ungheria: sentenza su violazione di art. 14 CEDU in relazione a art 1 del protocollo 1

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La Corte EDU, in data 5/9/2017, ha emesso sentenza sul caso Fabian c Ungheria (78117/13). Ha deciso che la sospensione della pensione di un funzionario pubblico che continuava a lavorare nel settore pubblico non è violazione dell'art. 14 CEDU in congiunzione coll'art. 1 del Protocollo n. 1.

VEDI PERO' LE ARGOMENTAZIONI DEI GIUDICI DISSENZIENTI.

 


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