Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

OK del CNF al praticante avvocato senza limiti di tempo (se s'applica il r.d.l. 1578/33)

E-mail Stampa PDF

(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 17/4/2014)

Il praticante avvocato può rimanere iscritto nell’omonimo registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non abbia superato l’esame abilitativo

In difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo, a nulla rilevando l’avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto. Infatti, il decorso del termine di sei anni, previsto dall’art. 8 del Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile), e la perdita dell’abilitazione provvisoria non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse dello stesso a rimanere iscritto al registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello “ius postulandi” (Nel caso di specie, il praticante avvocato impugnava la decisione del Consiglio dell’Ordine che, in applicazione del proprio regolamento, lo aveva cancellato dall’omonimo registro perché erano decorsi sette anni dalla sua iscrizione al registro stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, disapplicando il suddetto regolamento in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 190
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 60/2006, n. 115/2002, n. 98/2001.

 

Scrivi a rivoluzione@governo.it: incentivi al part time come Corte di giustizia e Corte cost. 189/01

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 7
ScarsoOttimo 

Scrivi a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. copiando il testo che trovi qui sotto ! PUOI OVVIAMENTE MODIFICARLO O AMPLIARLO, MA ATTENZIONE: l'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. non consente la ricezione di messaggi di dimensione superiore ai 50kb

Qui la lettera a firma Renzi-Madia con cui si invita a fare proposte di modifica della pubblica amministrazione.

Qui la conferenza stampa Renzi-Madia del 30 aprile 2014.

La Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 24 aprile 2008 nelle cause riunite C-55/07 e C-56/07 ha vagliato in concreto il rispetto del principio di proporzionalità da parte di una disposizione di legge italiana che costituiva ostacolo non giustificato alla diffusione del part time, diffusione che costituisce il fine della direttiva 97/81/Ce, articolo 5.

Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardavano l’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), nonché il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.
La Corte di giustizia ha ricordato innanzitutto (ai punti 3 e 4 della sentenza) quale sia la normativa comunitaria:
"3        La direttiva 97/81 è diretta ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni interprofessionali a vocazione generale, e cioè l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), nel testo allegato a tale direttiva (in prosieguo: l’«accordo quadro»).
Nel fornire la risposta alle questioni pregiudiziali ha quindi evidenziatoal punto 21 della sentenza:
"21.      La direttiva 97/81 e l’accordo quadro sono diretti, da un lato, a promuovere il lavoro a tempo parziale e, dall’altro lato, a eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno".
Importante, poi, quanto afferma la Corte di giustizia ai punti 23 e 26 della sentenza:
"23      In conformità all’obiettivo di promozione del lavoro a tempo parziale, la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, prevede l’obbligo per gli Stati membri della Comunità europea di «identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli».
...
26      L’argomento del governo italiano secondo cui tale obbligo di notifica è giustificato dalla necessità di combattere il lavoro nero e di informare l’amministrazione delle prassi dei datori di lavoro non convince. Infatti, affinché tali preoccupazioni possano giustificare il provvedimento di cui trattasi nella causa principale, è necessario che esso sia proporzionato all’obiettivo da conseguire. Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 46‑48 delle sue conclusioni, esistevano misure meno onerose che avrebbero permesso al governo italiano di ottenere gli obiettivi auspicati in materia di lotta alla frode e di lavoro nero, settore in cui le autorità nazionali dispongono già di mezzi di sorveglianza, di ispezione e di polizia."

Ebbene, la linea tracciata dalla decisione della Corte di giustizia mi sembra debba essere seguita dal Governo che nella lettera-invito del 30 aprile pone l'agevolazione del part time tra le prime scelte strategiche da attuare. Al riguardo mi pare che la posizione della Corte di giustizia  sopra riportata "vada a braccetto" con quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale  189/01, la quale in sostanza disse che consentire ai dipendenti pubblici a full time (che siano anche abilitati all'esercizio della professione forense) di trasformare il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto e per permettergli di fare anche l'avvocato è "l'uovo di Colombo" per conciliare risparmi per le pubbliche amministrazioni ed incremento della professionalità dell'apparato pubblico senza rischi di conflitti di interessi.  Né  la corporazione degli avvocati ha ragione quando tenta di difendere la leggina 339/03 (che solo per la professione d'avvocato reintrodusse una incompatibilità ormai superata per tutte le professioni) e quando tenta di difendere la incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione forense che è stata confermata dall'art. 18, lettera d, della legge di riforma forense n 247/12. QUELLA DI UNA CERTA PARTE DELL'AVVOCATURA E' SOLO UNA BATTAGLIA CORPORATIVA CHE PAVENTA CONFLITTI DI INTERESSI IN REALTA' INSUSSISTENTI O AGEVOLMENTE AZZERABILI. Infatti, ha ragione la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001 nel sostenere l'adeguatezza dei rimedi, financo di natura penale, che la l. 662/96 (all'art. 1, commi 56 e seguenti) aveva posto agli "inconvenienti" che si erano prospettati dal giudice all'epoca rimettente (il C.N.F.) come conseguenza dell'abrogazione del divieto di iscrizione all'albo degli avvocati per i dipendenti pubblici a part time ridotto.

Qui trovi ulteriori argomenti per scrivere a rivoluzione@governo.it proponendo di consentire ai dipendenti pubblici a full time di trasformare il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto e fare anche l'avvocato. MA attenzione, l'indirizzo rivoluzione@governo.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. non consente la ricezione di messaggi di dimensione superiore ai 50kb

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Interrogazione dell'On. Nuti sull'attività d'avvocato dell'ex ministro Severino

E-mail Stampa PDF
Al 13 agosto 2014 ancora non è stato risposto all'interrogazione che riporto di seguito dell'On. Nuti sull'attività d'avvocato dell'ex ministro Paola severino.
Ecco il testo dell'interrogazione:
"Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02889
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Lunedì 9 dicembre 2013, seduta n. 134
NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
come riportato da numerosi articoli di stampa, Paola Severino, Ministro della giustizia durante il precedente Governo presieduto da Mario Monti, è stata indicata come difensore legale della società multinazionale Apple nel contenzioso contro l'Italia per una presunta frode fiscale relativa ad un imponibile stimato in oltre un miliardo di euro in soli due anni;
l'ex Ministro Severino, a parere dell'interrogante, in base a quanto disposto nell'articolo 2 sulla legge 20 luglio 2004, n. 215, non potrebbe, per la durata di circa 12 mesi dal termine della carica di Governo, esercitare nei confronti di società aventi fini di lucro attività professionali o di lavoro autonomo di qualunque natura, anche se gratuite, in materie connesse con la carica precedentemente detenuta;
è alquanto ovvio secondo l'interrogante che, ai sensi della legge sopra richiamata, l'esercizio della professione di avvocato rientri pienamente all'interno dei casi di incompatibilità con la carica di Ministro della giustizia;
a parere dell'interrogante è inoltre assolutamente inopportuno difendere una società multinazionale in giudizio contro lo Stato italiano, di cui fino a pochi mesi orsono Severino era una rappresentante istituzionale di primaria importanza;
tuttavia, nonostante la legge provveda a disciplinare puntualmente i casi di incompatibilità, le sanzioni in caso di violazione sono praticamente nulle: infatti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre ad un procedimento formale nei confronti del soggetto ritenuto eventualmente colpevole, non può erogare nessuna sanzione pecuniaria o amministrativa, né tantomeno obbligare il soggetto giudicato colpevole a sanare i casi di incompatibilità accertati;
come riportato in un articolo del Corriere della Sera del 25 novembre 2013 firmato da Sergio Rizzo, in passato i Ministri dello Stato italiano erano usi a tenere un atteggiamento che sicuramente può essere definito molto più istituzionale, anche a seguito della fine del mandato governativo: in particolare, nell'articolo si fa riferimento a Vittorio Emanuele Orlando, già deputato, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, il quale, una volta terminati i propri incarichi governativi, riprese l'attività forense preannunciando ai propri clienti che non avrebbe mai potuto accettare di patrocinare cause contro gli interessi dello Stato –:
se non ritenga opportuno mettere in atto tutte le iniziative anche normative, tese a conferire più poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di renderne più efficace l'attività sanzionatoria e di controllo, nel processo di accertamento dei casi di incompatibilità di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.
(4-02889)".
Si legge, a pag. 24 della Relazione semestrale dell'Antitrust (di giugno 2014) sui conflitti di interesse delle alte cariche dello Stato, in tema di divieti post carica per gli ex titolari di cariche di Governo:
"L’Autorità è stata, infine, chiamata ad esprimersi nell’ambito di una interrogazione parlamentare nella quale si contestava lo svolgimento, da parte di un ex Ministro, dell’attività di difensore legale di una società coinvolta in un indagine per frode fiscale.
Sull’argomento è stato necessario chiarire che il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge) opera, in corso di mandato, nei casi in cui l’attività lavorativa sia esercitata in “materie connesse con la carica di governo” (il giudizio di connessione è effettuato, pertanto, ratione materiae). Durante il regime post-carica, invece, l’incompatibilità non permane tout court ma subisce un ridimensionamento, nel senso che essa non opera nei confronti di qualsiasi soggetto, ma solo se l’attività professionale viene svolta a favore di enti pubblici ovvero di società con fini di lucro che operino prevalentemente in materie connesse con la carica di governo.
Tale assetto normativo, che si ricava dall’art. 2, comma 4, della legge, comporta che, ai fini dell’incompatibilità di cui sopra, non assume rilievo l’oggetto del contenzioso nell’ambito del quale un ex titolare abbia eventualmente assunto il patrocinio legale di una società, bensì il settore di attività prevalente di tale società, verificando se esso sia connesso alle funzioni di competenza del ministero cui l’ex titolare era preposto."

Ebbene, le analisi dell'Antitrust sui limiti delle incompatibilità che oggi la legge 215/2004 prevede per i titolari di cariche di Governo e per gli ex titolari di cariche di Governo evidenziano la sproporzione delle ben più stringenti incompatibilità che sono riservate dalla legge 339/03 e dalla legge 247/12, art. 18, lettera d, agli impiegati pubblici a part time ridotto. Si tratta di una sproporzione gravissima poichè l'incompatibilità e la conseguente cancellazione dall'albo forense (e non una mera sospensione da quell'albo, nè una obbligatoria astensione volontaria dall'attività professionale) sono comminate verso soggetti (gli impiegati pubblici a part time ridotto) che sono incomparabilmente meno "pericolosi" (la categoria della "pericolosità" è stata adoperata dalla Corte costituzionale in tema di incompatibilità dell'impiegato pubblico a part time rispetto alla professione forense) dei titolari o ex titolari di cariche di Governo sotto il profilo dell'accaparramento di clientela, sotto il profilo del conflitto di interessi, sotto il profilo della mancanza del livello di indipendenza intellettuale richiesto all'avvocato. VEDIAMO COSA RISPONDERANNO PER ISCRITTO I DESTINATARI DELL'INTERROGAZIONE DELL'ON. NUTI.

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !

 

30/6/2014: Funzione pubblica su criteri generali per divieti d'incarichi a dipendenti pubblici

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 13
ScarsoOttimo 

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

I criteri indicati nel presente documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.
L’obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del
1996).
Il presente documento è stato elaborato nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.
Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi].
Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].
Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell’orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).
Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L’incarico presenta i
caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).
Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;
b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012);
c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

b) CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l’amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l’amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza
per ragioni di ufficio.

7. Gli incarichi e le attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall’amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito dell’amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato
ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL’ORARIO DI LAVORO.

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro.

2. Gli incarichi che si svolgono durante l’orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell’attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l’anno solare, se fissato dall’amministrazione.

4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell’incarico conferito d’ufficio dall’amministrazione.

5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996).

6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l’autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

...e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Corte di giustizia: la libera prestazione di servizi non è bloccata da rischi di dumping sociale

E-mail Stampa PDF

Importante sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/13. In essa la Corte di Lussemburgo ha statuito che la presenza di rischi di dumping sociale non consente di porre limitial diritto di libera prestazione di servizi garantito dal diritto dell'Unione.

Alla Corte di giustizia era stata posta questa domanda pregiudiziale:

«Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71 ostino ad una norma nazionale e/o ad un criterio di attribuzione di un’amministrazione aggiudicatrice in base a cui un offerente che intenda aggiudicarsi un contratto pubblico o il contratto pubblico oggetto della gara: 1) debba impegnarsi a corrispondere al personale impiegato per l’esecuzione del contratto un salario previsto dal contratto collettivo o un salario minimo stabilito nella norma e 2) sia tenuto ad imporre un siffatto obbligo ad un subappaltatore di cui si avvale o intende avvalersi e a presentare al committente una corrispondente dichiarazione di impegno dell’impresa subappaltatrice, qualora a) la norma preveda un siffatto obbligo solo per l’aggiudicazione di appalti pubblici, ma non già per l’attribuzione di contratti privati, e b) l’impresa subappaltatrice sia stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea e i lavoratori di tale impresa, per eseguire le prestazioni oggetto del contratto, lavorino esclusivamente nel paese di appartenenza di tale impresa».

La Corte ha deciso che:

"In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un offerente intende eseguire un appalto pubblico avvalendosi esclusivamente di lavoratori impiegati da un subappaltatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice, l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di una normativa dello Stato membro a cui appartiene tale amministrazione aggiudicatrice che obblighi detto subappaltatore a versare ai lavoratori in parola un salario minimo fissato da tale normativa."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA NELLA CAUSA C-549/13 ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

Leggi tutto...
 


Pagina 59 di 107

Pubblicità


Annunci

... Le cose vere della vita non si studiano nè si imparano ma si incontrano (Oscar Wilde)