
In questo sito si ragiona della (e si propone una) regolamentazione pro-concorrenziale della professione di avvocato in Italia.
Il sito è luogo di incontro e confronto per coloro che chiedono di rimuovere ingiustificati limiti alla concorrenza nella professione di avvocato. Quella che si vuol proporre è, però, una concorrenza sana nella professione, capace di esaltare la libertà dell': ci si oppone, cioè, alla tendenza contemporanea a fare dell'avvocato un mero ingranaggio "stressato" della macchina erogatrice del servizio giustizia. Si propone il ritorno all'ad vocatus e, dunque, di consentire lo svolgimento della professione forense non come unica attività lavorativa professionalmente svolta. Ciò perchè sarà sempre il mercato a selezionare i migliori professionisti mentre la responsabilità civile dell'avvocato, la sua polizza assicurativa, la formazione continua obbligatoria e il costante controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine garantiscono a sufficienza il cliente (anche quello non particolarmente avvertito), con conseguente inutilità di limiti eccessivi (eccessivi sono quelli che, per usare il linguaggio della Corte di giustizia, non derivano da esigenze imperative di interesse generale) alla libertà del professionista avvocato di svolgere anche attività lavorative ulteriori rispetto alla professione forense.
Ciò, comunque, senza dimenticare che, come diceva Voltaire: 1) il lavoro più intenso possibile è il mezzo migliore per evitare all'uomo di pensare; 2) l'uomo è si stato creato perchè lavorasse ma prima perchè pensasse.
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il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].
Una seria analisi di cosa sia in Italia il principio di concorrenza deve partire dal riconoscere che viviamo in un paese in cui la locuzione "concorso pubblico" non evoca un sistema in pratica ben funzionante per realizzare una giusta valutazione di talenti ma evoca corruttela, bustarelle, nepotismo, lottizzazione ecc ... Senza mai dimenticare in che paese "sentiamo" di essere, dobbiamo però pensare al perchè sembra così difficile cambiare. Approfondiamo l'analisi...
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Il capo 2 del D.L. 12/9/2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014, disciplina la "Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati" e dispone, agli articoli da 2 a 11:
"--- Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente. 2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; (10) b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. ... (continua a leggere sul sito www.negoziazione-assistita.it ) ...
... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 2 aprile 2014)
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni pone i seguenti quesiti: a) se la sospensione a richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 247/2012, debba avere durata determinata, ovvero possa essere di durata indeterminata; b) come, nell’anzidetta seconda ipotesi, il COA debba comportarsi nei confronti dell’iscritto circa il controllo triennale dell’esercizio effettivo dell’attività professionale, contemplato dall’art. 21 legge n. 247/2012; c) se la sospensione a richiesta dell’iscritto dall’esercizio professionale debba essere comunicata ai medesimi organi ai quali sono comunicati i nominativi degli iscritti sanzionati con la sospensione disciplinare, ovvero sospesi in via cautelare (art. 46 RDL n. 1578/1933).
In ordine al primo quesito, la Commissione osserva che il summenzionato comma 2 dell’art. 20 non contempla alcun limite alla durata della sospensione volontaria. Conseguentemente, nulla osta a che essa sia di durata indeterminata e che alla stessa possa porre termine l’iscritto con successiva istanza indicante il termine in cui si concluderà. Con riferimento, invece, al quesito sub b), la Commissione ricorda che l’applicabilità dell’art. 21 delle legge n. 247/2012 è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale al quale è demandata la determinazione delle “modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente delle professione”, come previsto dal comma 1 della norma succitata. Peraltro, pare sin d’ora ragionevole osservare che fra i giustificati motivi che, come contemplato dal successivo comma 4, consentono, in caso di accertata mancanza dell’esercizio professionale effettivo e continuo, di non disporre la cancellazione dell’iscritto dall’Albo, possa annoverarsi il caso della sospensione dall’esercizio professionale a richiesta dell’iscritto. Al momento, però, l’interrogativo che pone il COA di Terni non è attuale. Da ultimo, in esito al terzo quesito formulato, la Commissione rileva l’inesistenza, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, di una specifica previsione volta ad assicurare la pubblicità della sospensione volontaria, viceversa contemplata (seppur non costituisca norma allo stato applicabile), ai sensi dell’art. 62, comma 5, per la sospensione disciplinare e per quella cautelare. Ciò posto, considerato che l’art. 82 cpc riserva l’esercizio della difesa tecnica ed il potere di rappresentanza della Parte ai procuratori legalmente esercenti, è pacifico che la sospensione dell’attività professionale comporta l’impossibilità di esercitare lo ius postulandi. Conseguentemente, la sospensione volontaria andrà necessariamente resa pubblica applicando analogicamente l’art. 46 RDL n. 1578/1933 – il quale prescrive che la sospensione dall’esercizio della professione vada comunicata “a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati (e procuratori) della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene” – con l’accortezza di specificare la natura volontaria e non disciplinare della sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 2
Quesito n. 306, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni
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La Corte di Strasburgo ha depositato il 14 maggio 2013 la sentenza sul ricorso n. 66529/11 (CASE OF N.K.M. v. HUNGARY) che apre la strada a quanti lamentano trattamenti deteriori introdotti dal legislatore dopo anni di fondate aspettative economiche.
La sentenza pare certamente utile per i dipendenti pubblici che siano stati incentivati a lasciare il lavoro o a ridurlo a un part time ridotto e poi hanno dovuto subire un inaspettato trattamento deteriore (fiscale o d'altro genere). Dunque, ne dovrebbero beneficiare, in primo luogo, i c.d. "avvocati part time" e cioè quei dipendenti pubblici che erano in full time fino a quando (tra il 1997 e l'entrata in vigore della l. 339/2003) in forza dell'art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96, trasformarono il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto ed ottennero l'iscrizione all'albo degli avvocati, poi però subendo la cancellazione dall'albo in forza della l. 339/03. Ma come non pensare anche ai c.d. "esodati"?
Nella fattispecie decisa da Strasburgo un funzionario ministeriale ungherese, dopo 30 anni di lavoro, aveva lasciato l'impiego in considerazione delle agevolazioni che il Governo aveva deciso per chi avesse lasciato il posto di lavoro prima dell’età della pensione. Però il Parlamento, a 10 settimane dalle dimissioni del funzionario, aveva modificato la normativa fiscale per cui s'era operata una trattenuta (a titolo tasse) addirittura del 98% dell’indennità di buonuscita alla quale il funzionario aveva diritto e che, se percepita interamente, gli avrebbe consentito di mantenersi e cercare un altro lavoro. Il funzionario ha fatto ricorso a Strasburgo ed ha avuto ragione, ottenendo la condanna dello Stato al pagamento di 11.000 euro per danni materiali e morali. La Corte di Strasburgo ha chiarito che nell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che assicura la tutela del diritto di proprietà e al rispetto dei propri beni sono incluse le entrate fondate su una legittima aspettativa.
Non è stato considerato rilevante il fatto che il funzionario non avesse in realtà mai ricevuto l’indennità (per poi pagare le tasse) stante il prelievo "alla fonte" effettuato dal datore di lavoro. La Corte ha ritenuto che le entrate per buonuscita erano parte di una legittima aspettativa del funzionario e rientravano nel "diritto al godimento dei beni".
La Corte ha certo riconosciuto che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento, soprattutto qualora sia in gioco una legittima aspettativa e non un bene già in possesso di un individuo, ma ha precisato che non possono ingerirsi nel diritto di proprietà con misure sproporzionate rispetto all’obiettivo conseguito. Nella fattispecie s'è riconosciuto che era stato del tutto annullato il diritto del ricorrente poichè questi era stato privato di un’entratta che legittimamente si aspettava in un periodo di particolare difficoltà per mancanza del precedente lavoro.
L’ingerenza sproporzionata nel legittimo godimento dei beni, malgrado la ricorrenza di un interesse pubblico per le esigenze del bilancio statale e per giustizia sociale, è stata ritenuta in evidente contrasto non solo con la CEDU ma anche con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
...e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
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