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La Corte costituzionale sollevò innanzi a se stessa questione di costituzionalità della legge che attribuiva giurisdizione al Consiglio Nazionale dei Geometri.
Scrisse, tra l'altro: "... si prospetta il dubbio se il Consiglio Nazionale dei Geometri in quanto organo di giurisdizione speciale possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost., attesa la composizione e le modalità di Funzionamento del collegio giudicante;
che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento all'anzidetto parametro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale".
Come andrà a finire (dopo che il giusto processo è stato espressamente costituzionalizzato) col C.N.F.?
LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA 30 SETTEMBRE 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...
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