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Se manca un "pregiudizio rilevante" niente risarcimento ex legge Pinto

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Interessante la sentenza della Corte di Cassazione n. 633 del 14 gennaio 2014, in tema di legge Pinto con danno "non rilevante" (alla luce dell'inammissibilità di ricorsi alla Corte EDU per "mancanza di pregiudizio rilevante").
LEGGI DI SEGUITO UN ESTRATTO ...

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Ripetibilità dell'indebito

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Si legge a pag. 154 della relazione del Servizio studi della Corte costituzionale, del 27 febbraio 2014, intitolata "GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL’ANNO 2013": "1.2. La ripetizione dell’indebito. La sentenza n. 82 ha confermato la consolidata giurisprudenza (sentenze n. 227 del 2009, n. 330 del 2007, n. 320 del 2005, n. 416 del 2000) secondo cui «sono illegittime, per violazione del principio di uguaglianza consacrato nell’art. 3 Cost., le disposizioni che, posta la non debenza di una determinata prestazione patrimoniale, prevedano l’irripetibilità di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione»."

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27/2/2014: Corte di giustizia sull'indennità al dipendente in congedo parentale part time licenziato

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La Corte di giustizia, con sentenza del 27/2/2014 nella causa C-588/12, in tema di licenziamento (in assenza di giustificazioni alla risoluzione unilaterale del rapporto) di lavoratore che sia in congedo parentale a part time, ha affermato che l'indennità forfettaria dovuta al lavoratore licenziato non va commisurata al tempo lavorato dal dipendente in congedo parentale a part time ma va calcolata sulla base della retribuzione a tempo pieno.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 27/2/2014 IN CAUSA C-588/12 (tratta dal sito della Corte di giustizia)...

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Corte di giustizia sui limiti alla disapplicazione del diritto interno per contrasto col diritto UE

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La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-206/13 ribadisce che la normativa interna d'uno Stato aderente alla UE va disapplicata per contrasto col diritto dell'Unione e anche col principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione, solo quando occorre attuare una norma comunitaria o perseguire gli obiettivi imposti dal diritto UE.

La Corte ha ritenuto (punto 30 della sentenza) che nel caso concreto al suoesame nessun elemento permetteva di concludere che le disposizioni interne rilevanti nella controversia principale rientrassero nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Tali disposizioni non costituvano, infatti, attuazione di norme del diritto dell’Unione, il che distingue la controversia principale oggetto del rinvio pregiudiziale da quella che ha dato origine alla sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10), citata dal giudice del rinvio.

La sentenza -ove al punto 30 richiama il caso Krizan e ove al punto 34 riconosce il principio di proporzionalità come principio generale del diritto dell'Unione- appare utile agli avvocati part time ricorrenti a Strasburgo. Consente infatti, (se si evidenzia il contenuto della sentenza Jakubowska che non negava affatto la competenza della Corte di giustizia a vagliare la proporzionalità della l. 339/03 ma affermò semplicemente che la Corte non era stata posta in grado -in base agli elementi forniti dal giudice del rinvio- di vagliare detta proporzionalità), di affermare che il loro ricorso alle SSUU non ha potuto "sanare" la carenza di tutela giurisdizionale derivate dall'aver dovuto essi ricorrere in primo grado al CNF (giudice speciale carente della dovuta imparzialità). In particolare si potrà sostenere che le SSUU non hanno giurisdizione piena perché non possono vagliare in concreto la proporzionalità della regolazione in relazione al caso singolo.

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA DEL 6 MARZO 2014 CON CUI LA CORTE DI GIUSTIZIA HA DECISO LA CAUSA C-206/13 ...

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Un vecchio dubbio della Corte costituzionale fa dire: "come finirà col C.N.F.?"

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte costituzionale sollevò innanzi a se stessa questione di costituzionalità della legge che attribuiva giurisdizione al Consiglio Nazionale dei Geometri.

Scrisse, tra l'altro: "... si prospetta il dubbio se il Consiglio Nazionale dei Geometri in quanto organo di giurisdizione speciale possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost., attesa la composizione e le modalità di Funzionamento del collegio giudicante;

 

che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento all'anzidetto parametro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale".

Come andrà a finire (dopo che il giusto processo è stato espressamente costituzionalizzato) col C.N.F.?

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA 30 SETTEMBRE 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...


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Non sono certo di ben sapere cosa sia il pessimismo (O. Wilde)