
(da www.negoziazione-assistita.it )
Raccomandata A.R.
Invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014
Il sottoscritto, Avv. .........., iscritto all'albo degli avvocati di .............., con studio in ......., via / piazza, .................., n. .........., c.a.p., telefono ..........., fax .... p.e.c. ...................., come da mandato rilasciato da ............. (se trattasi di persona giuridica indicare anche il legale rappresentante), residente / avente sede in ............., via / piazza .............., n. ........., c.a.p. ............., codice fiscale / partita IVA ............., telefono ..............., fax ................., e-mail ............., ai sensi degli articoli 2 e seguenti del decreto legge n. 132/2014,
invita .........
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, finalizzata a dirimere la controversia tra lei (oppure, ad es., tra codesta società .............) e ............ ed avente ad oggetto ................ La convenzione di negoziazione assistita è volta a cooperare in buona fede e con lealtà, con l'assistenza dei propri avvocati, per risolvere in via amichevole la controversia. Si avvisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto decreto legge n. 132/2014, la mancata risposta al presente invito entro 30 giorni dal suo ricevimento, così come il rifiuto espresso ed ingiustificato di addivenire alla stipula di un convenzione di negoziazione assistita da avvocati, potrebbero esser valutati dal giudice ai fini della condanna alle spese in un eventuale giudizio civile successivo e ai fini di cui agli articoli 96 e 642, comma 1, del codice di procedura civile. Si resta in attesa di riscontro.
Luogo e data
firma dell'avvocato
firma del suo cliente
autentica di firma
N.B.: i facsimile proposti sono solo modelli indicativi. Occorre sempre verificare, prima di utilizzarli, la loro piena conformità alle norme di legge e la loro idoneità a raggiungere lo scopo. In particolare occorre tener conto della eventuale necessità di applicare la direttiva 93/13/CEE al contratto per prestazione di servizio professionale di avvocato (vedasi sentenza della CGUE depositata il 15/1/2015 in causa C-537/13, in particolare ai punti 19, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 e 35). In ogni caso si declina ogni responsabilità relativa all'utilizzo dei facsimile.
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Domanda e risposte su QUORA
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Il TAR Lazio, con sentenza n. 4943 dpositata in data 1/4/2015 ha deciso il ricorso della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (difesa anche dall'avvocato Piero Guido Alpa) contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ricorso che era stato promosso anche per l'annullamento della deliberazione adottata nell'adunanza del 4.9.2014 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la quale la Federazione ricorrente era stata ritenuta responsabile di una intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 831.816,00 e imposizione dell'obbligo di assumere misure atte a porre termine all'illecito riscontrato.
Il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui determina l’importo della sanzione inflitta alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ha rideterminato la sanzione in euro € 415.908. Di eccezionale rilavanza per i professionisti appartenenti a tutte le professioni "regolamentate" in ordini è il fatto che il T.A.R. Lazio abbia respinto quanto al resto.
LA SORTE DEL TENTATIVO DEL CONSIGLO NAZIONALE FORENSE DI RESISTERE IN VIA GIUDIZIARIA ALLA SANZIONE DI QUASI UN MILIONE DI EURO IRROGATAGLI DALL'ANTITRUST PER ANALOGA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI SEMBRA IN GRAN PARTE SEGNATA !
(per leggere i passaggi più interessanti della sentenza che "aprono" decisamente alla pubblicità in tutte le professioni regolamentate in ordini, clicca su "Leggi tutto")
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La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 5/11/2014, nella causa C-476/12 chiarisce il contenuto del principio di non discriminazione dei lavoratori a part time.
Occorre pure ricordare che il D.Lgs. 25-2-2000 n. 61, "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", all'art. 4 "Principio di non discriminazione", stabilisce: "1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale; b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale".
Si noti anche che le disposizioni di cui al comma 2 sono ora contenute nell'articolo 60 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che recita:
"1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4. 3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva."
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