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Parere del CNF n. 90/2016: ampi spazi alla sospensione volontaria dall'albo forense

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Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa ha formulato al Consiglio Nazionale Forense il seguente quesito (n. 224): “L’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 è assoggettato/assoggettabile alle norme prescrittive dei requisiti di continuità professionale di cui all’art. 2, c. II (lett. a, b, c, d, e, f) D.M Giustizia del 25/02/2016 n. 47, in vigore dal 22/04/2016, con particolare riferimento alla lettera c) (casi trattati in un anno) ed alla lettera f) (sussistenza polizza assicurativa) di tale articolo?”.

QUESTO IL PARERE RESO, IN RISPOSTA, DAL CNF IN DATA 21 SETTEMBRE 2016 (rel. Merli - parere n. 90/2016):

"Il parere va complessivamente reso nei termini seguenti.

Come già osservato incidentalmente con Parere n. 2/2014, l’art. 21, co. 4, della Legge n. 247/2012 contempla la possibile esistenza di giustificati motivi che, in caso di accertata mancanza di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale, consentono al Consiglio dell’Ordine di non procedere alla cancellazione dell’iscritto dall’Albo. L’ipotesi di sospensione a richiesta dall’esercizio professionale da parte dell’iscritto costituisce pertanto un giustificato motivo per non procedere alla cancellazione, considerato che, ragionevolmente, non può svolgere attività professionale colui che ha ritenuto di sospendere l’attività medesima.

Posto in linea di principio quanto sopra, va però esaminata la derogabilità, in dettaglio, dei requisiti contemplati nel decreto ministeriale n. 47/2016.

In ordine ai punti a) e b) dell’art. 2, co. II, deve ritenersi che il sopravvenire di un periodo di sospensione volontaria dell’attività consenta all’iscritto non esercente la professione di decidere discrezionalmente se mantenere la titolarità di una posizione IVA, nonché la disponibilità dei locali precedentemente destinati all’esercizio dell’attività. La condizione sub c) è, invece, formalmente impossibile, sicchè anche di questa il Consiglio territoriale non dovrà tener conto.

In ordine, infine, alle condizioni recate dai punti sub d), e), ed f), si osserva quanto segue.

Poiché l’avvocato volontariamente sospesosi dall’esercizio della professione continua ad essere iscritto all’Albo, permane nei suoi confronti l’obbligo di disporre di un indirizzo di P.E.C., debitamente comunicato all’Ordine di appartenenza, in ottemperanza all’art. 16, co. 7, del D.L.N. 185/2008. Il dovere prescritto al punto d) dovrà, quindi, essere rispettato.

Per quanto concerne, invece, la condizione sub e), va preliminarmente rilevato che l’art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall’obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall’art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “L’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.”. Per quanto sopra, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei.

La commissione, infine, ritiene che anche il rispetto della condizione sub f) non sia derogabile. L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce infatti in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perchè la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.

Da ultimo, la Commissione osserva che la derogabilità, anche parziale, alle condizioni dettate dall’art. 2, co. E, D.M. n. 47/2016, trova giustificazione e ragione nel successivo art. 3, secondo il quale “I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.”

 

"La legittimazione ad agire delle Autorità indipendenti", di A.M. Sandulli

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 Sul sito www.giustizia-amministrativa.it segnalo l'interessante intervento di Maria Alessandra Sandulli, Professore ordinario di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, dal titolo "Il problema della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle autorità indipendenti" (Roma, Palazzo Spada, 28 febbraio 2013).

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Parere del Consiglio Nazionale Forense su sospensione d'avvocato che non paga il contributo annnuale

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Riporto di seguito (clicca su "Leggi tutto"), dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 12/6/2015, un importante parere reso in tema di sospensione dell'avvocato dall'albo forense a causa del mancato pagamento dei contributo annuale determinato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Tale sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio dell’attività professionale è contemplata dall’art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012 e, mi pare, dovrà subire la stessa sorte (disapplicazione per contrasto col diritto dell'unione o dichiarazione di incostituzionalità) che deve subire la cancellazione dall'albo per mancato pagamento dei contributi previdenziali ...

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Sentenza TAR Lazio 4943/15: ampissimo spazio alla pubblicità IN TUTTE le professioni regolamentate

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 (da www.negoziazione-assistita.it )

 

Il TAR Lazio, con sentenza n. 4943 dpositata in data 1/4/2015 ha deciso il ricorso della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (difesa anche dall'avvocato Piero Guido Alpa) contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ricorso che era stato promosso anche per l'annullamento della deliberazione adottata nell'adunanza del 4.9.2014 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la quale la Federazione ricorrente era stata ritenuta responsabile di una intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 831.816,00 e imposizione dell'obbligo di assumere misure atte a porre termine all'illecito riscontrato.

Il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui determina l’importo della sanzione inflitta alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ha rideterminato la sanzione in euro € 415.908. Di eccezionale rilavanza per i professionisti appartenenti a tutte le professioni "regolamentate" in ordini è il fatto che il T.A.R. Lazio abbia respinto quanto al resto.

LA SORTE DEL TENTATIVO DEL CONSIGLO NAZIONALE FORENSE DI RESISTERE IN VIA GIUDIZIARIA ALLA SANZIONE DI QUASI UN MILIONE DI EURO IRROGATAGLI DALL'ANTITRUST PER ANALOGA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI SEMBRA IN GRAN PARTE SEGNATA !

(per leggere i passaggi più interessanti della sentenza che "aprono" decisamente alla pubblicità in tutte le professioni regolamentate in ordini, clicca su "Leggi tutto")

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Indagine conoscitiva di Camera Deputati su conflitto di interessi (1/10/14: Pitruzzella)

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Il primo ottobre 2014 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, è stato audito dalla Prima Commissione della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di conflitto di interessi. Qui il testo dell'audizione.

Nel testo dell'audizione (allegato...) si legge a pag. 4 e 5, in tema di ambito soggettivo di applicazione della legge sul conflitto di interessi delle alte cariche dello Stato (legge 215/2004) e sue proposte di modifica:
"4) Ambito soggettivo di applicazione
In relazione all’ambito di applicazione della norma, già in passato ho avuto modo di sottolineare che ancora oggi restano al di fuori del perimetro della norma alcune figure dotate di rilevanti funzioni e poteri, passibili, al pari dei titolari di carica di governo, di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, quali i vertici delle autorità amministrative indipendenti.
Per queste professionalità è opportuno prevedere una apposita disciplina che, tenendo in debita considerazione le peculiarità dell’attività svolta dalle singole autorità, preveda adeguate misure volte a garantire, laddove possibile, la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, in modo omogeneo, superando le attuali discrasie esistenti tra diverse cariche pubbliche.
Le proposte di legge all’esame raccolgono tale auspicio ampliando l’ambito soggettivo di applicazione delle norme alle autorità indipendenti, agli organi di governo regionali e, in alcuni casi e con specifiche limitazioni, ai titolari degli organi di governo degli enti locali.
L’estensione dell’applicazione delle norme ai componenti delle autorità indipendenti e ai titolari di organi di governo regionali appare condivisibile, dovendosi tuttavia segnalare l’opportunità di ridisegnare le fattispecie di incompatibilità parametrandole all’ambito di competenza degli organi interessati.
Con riguardo invece ai titolari di cariche negli enti locali, occorre una più attenta riflessione allo scopo di individuare, per esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, una soglia dimensionale de minimis al di sotto della quale l’incarico svolto nell’ambito dell’ente locale non rientra nell’ambito di applicazione della legge sul conflitto di interesse.
Questi interventi tuttavia non esauriscono il quadro delle cariche che devono essere necessariamente sottoposte ad un controllo ai sensi della disciplina del conflitto d’interessi: mi riferisco -anche guardando all’esperienza spagnola che ha recentemente regolamentato la materia del conflitto - ai direttori generali dei Ministeri, ai Presidenti e a tutte le figure apicali degli enti pubblici, che spesso assumono decisione di rilevanza economica almeno pari a quelle degli organi politici di vertice
."

E poi, a pag. 6 e 7 del testo dell'Audizione, in tema di incompatibilità post-carica, si legge:
"6) Incompatibilità post-carica
Quasi tutte le proposte di legge in esame prevedono un più ampio periodo di incompatibilità post-carica che passerebbe dagli attuali dodici mesi a ventiquattro o a trentasei mesi, al fine di meglio garantire la finalità della disciplina di una gestione neutrale e a favore della collettività dell’interesse pubblico.
Sul tema, ho già avuto occasione di auspicare l’estensione del divieto post-carica, in forma generalizzata, a tutte le cariche o uffici acquisiti per effetto di nomine governative, ovvero effettuate da organi comunque riconducibili alla pubblica amministrazione.
Tale intervento sembra rispondere ad esigenze di etica pubblica ed è finalizzato ad evitare che, durante l’attività di governo o lo svolgimento di incarichi di vertice di enti pubblici, gli ex titolari si precostituiscano le condizioni per benefici futuri, consistenti, in ipotesi, nell’acquisizione di incarichi presso organismi pubblici o privati vigilati dallo Stato.
Peraltro, il legislatore si è mostrato consapevole delle specificità proprie delle figure di vertice delle autorità amministrative indipendenti, disciplinando in modo puntuale il regime del post-carica per Banca d’Italia, Ivass, Consob, Agcom e Aeegsi. È interessante rilevare che la normativa prende in considerazione non solo i vertici istituzionali di tali autorità, ma anche le figure dirigenziali (art. 22, commi 1 e 2, del d.l. n. 90/2014, come convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114).
Al riguardo, mi permetto solo sommessamente di osservare che il regime post-carica relativo ai componenti di un’autorità sotenzialmente attiva in tutti i settori dell’economia, quale l’Autorità antitrust, necessita di un’apposita riflessione, come peraltro dimostra il silenzio sul punto del legislatore nella norma sopra citata contenuta nel d.l. n.90/2014. Una possibile soluzione è quella di prevedere, per un certo periodo di tempo, un’incompatibilità riferita all’attività professionale svolta nelle materie della medesima autorità ai sensi della disciplina antitrust e a tutela del consumatore
."

E' evidente che per il Presidente dell'Antitrust le incompatibilità professionali, necessarie e da implementare per le alte cariche delle pubbliche amministrazioni, non dovrebbero riguardare soggetti, come gli impiegati pubblici a part time ridotto, che di certo non "assumono decisioni di rilevanza economica almeno pari a quele degli organi politici di vertice".

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