Avvocati Part Time

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La Corte di giustizia boccia la normativa sui "costi minimi" dell'autotrasporto

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La Corte di giustizia, con sentenza del 4 settembre 2014 nelle cause riunite da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, ha deciso che la normativa italiana che fissa costi minimi dell'autotrasporto di merci, con ciò sostanzialmente imponendo livelli minimi tariffari, viola il diritto dell'Unione europea.

Al punto 13 della sentenza si afferma che "L’articolo 83 bis del decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, ha ridotto la portata della liberalizzazione delle tariffe introdotta con il decreto legislativo n. 286, del 21 novembre 2005, prevedendo, per quanto riguarda i contratti verbali, che il corrispettivo dovuto dal committente non possa essere inferiore ai costi minimi d’esercizio la cui determinazione è demandata all’Osservatorio."

Al punto 15 della sentenza si afferma che "La disciplina di cui all’articolo 83 bis del decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, ha subìto importanti modifiche che hanno eliminato la distinzione tra contratti in forma scritta e contratti meramente verbali, consentendo all’Osservatorio di incidere sulla determinazione delle tariffe anche dei primi in ragione della pretesa necessità di garantire il rispetto degli standard di sicurezza."

Il dispositivo finale della sentenza afferma che "L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati."

MI PARE FONDAMENTALE QUANTO AFFERMATO AI PUNTI 53, 55 E 56 DELLA SENTENZA:

"53 Inoltre, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v. sentenze Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 55, e Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, punto 51)."

"55  Ad ogni buon conto, i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario. Da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Outokumpu, C‑213/96, EU:C:1998:155, punto 39, nonché del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, EU:C:2005:763, punti da 54 a 56)."

"56 Dall’altro, esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell’Unione, menzionate al punto 7 della presente sentenza, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell’Unione in materia di ..."

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Niente sospensione della normativa anticorruzione per gli ordini professionali

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Il TAR Lazio ha negato la sospensiva della delibera dell'Autorità anticorruzione n. 145 del 21/10/2014 "Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali". Quindi dall'inizio 2015 anche Ordini e Collegi professionali sono tenuti ad adeguarsi alla c.d. "legge Severino" e in particolare alle norme sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. Tra l'altro si applicheranno le regole sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; inoltre si dovranno render noti redditi, patrimoni, curricula, compensi legati alla carica e ad altri incarichi pubblici. Il TAR ha deciso di rigettare la richiesta di sospensiva affermando che i Consigli degli Ordini sono "organi di indirizzo politico". Comunque la decisione è fissata a breve: l'udienza prossima è per il 14 gennaio 2015.

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Corte di giustizia sui limiti alla disapplicazione del diritto interno per contrasto col diritto UE

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La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-206/13 ribadisce che la normativa interna d'uno Stato aderente alla UE va disapplicata per contrasto col diritto dell'Unione e anche col principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione, solo quando occorre attuare una norma comunitaria o perseguire gli obiettivi imposti dal diritto UE.

La Corte ha ritenuto (punto 30 della sentenza) che nel caso concreto al suoesame nessun elemento permetteva di concludere che le disposizioni interne rilevanti nella controversia principale rientrassero nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Tali disposizioni non costituvano, infatti, attuazione di norme del diritto dell’Unione, il che distingue la controversia principale oggetto del rinvio pregiudiziale da quella che ha dato origine alla sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10), citata dal giudice del rinvio.

La sentenza -ove al punto 30 richiama il caso Krizan e ove al punto 34 riconosce il principio di proporzionalità come principio generale del diritto dell'Unione- appare utile agli avvocati part time ricorrenti a Strasburgo. Consente infatti, (se si evidenzia il contenuto della sentenza Jakubowska che non negava affatto la competenza della Corte di giustizia a vagliare la proporzionalità della l. 339/03 ma affermò semplicemente che la Corte non era stata posta in grado -in base agli elementi forniti dal giudice del rinvio- di vagliare detta proporzionalità), di affermare che il loro ricorso alle SSUU non ha potuto "sanare" la carenza di tutela giurisdizionale derivate dall'aver dovuto essi ricorrere in primo grado al CNF (giudice speciale carente della dovuta imparzialità). In particolare si potrà sostenere che le SSUU non hanno giurisdizione piena perché non possono vagliare in concreto la proporzionalità della regolazione in relazione al caso singolo.

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA DEL 6 MARZO 2014 CON CUI LA CORTE DI GIUSTIZIA HA DECISO LA CAUSA C-206/13 ...

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27/2/2014: Corte di giustizia sull'indennità al dipendente in congedo parentale part time licenziato

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La Corte di giustizia, con sentenza del 27/2/2014 nella causa C-588/12, in tema di licenziamento (in assenza di giustificazioni alla risoluzione unilaterale del rapporto) di lavoratore che sia in congedo parentale a part time, ha affermato che l'indennità forfettaria dovuta al lavoratore licenziato non va commisurata al tempo lavorato dal dipendente in congedo parentale a part time ma va calcolata sulla base della retribuzione a tempo pieno.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 27/2/2014 IN CAUSA C-588/12 (tratta dal sito della Corte di giustizia)...

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Ripetibilità dell'indebito

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Si legge a pag. 154 della relazione del Servizio studi della Corte costituzionale, del 27 febbraio 2014, intitolata "GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL’ANNO 2013": "1.2. La ripetizione dell’indebito. La sentenza n. 82 ha confermato la consolidata giurisprudenza (sentenze n. 227 del 2009, n. 330 del 2007, n. 320 del 2005, n. 416 del 2000) secondo cui «sono illegittime, per violazione del principio di uguaglianza consacrato nell’art. 3 Cost., le disposizioni che, posta la non debenza di una determinata prestazione patrimoniale, prevedano l’irripetibilità di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione»."

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Colui che si tiene più lungi dal proprio secolo, è altresì colui che meglio lo rispecchia  (O. Wilde)