Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Anche nella negoziazione assistita l'avvocato deve sollecitare, dissuadere e informare il cliente

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Si deve ritenere che a partire dal conferimento del mandato, anche prima della conclusione della convenzione di negoziazione assistita e poi durante tutto il corso della procedura di negoziazione assistita, l'avvocato abbia il dovere di sollecitare, dissuadere e informare il cliente, rappresentandogli tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, che ostino al raggiungimento del risultato o creino il rischio di effetti dannosi.  Pare, infatti, che l'insegnamento della Cassazione circa i doveri dell'avvocato nei confronti del cliente (da ultimo ribadito in sentenza n. 6782/2015) debba riguardare anche l'attività correlata alla preparazione e poi allo svolgimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Si legge nella sentenza della Cassazione n. 6782/2015: "Nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata ... (continua cliccando su "Leggi tutto")

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Corte cost 194/2018: irragionevolezza per esclusiva considerazione dell'anzianità di servizio

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Si legge nel comunicato stampa della Corte costituzionale del 26/9/2018: "La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane."

IN EFFETTI POI E' STATA PUBBLICATA LA SENTENZA 194/2018 CHE RIPORTO DI SEGUITO...

 

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Responsabile lo Stato per danni arrecati a singoli da giudici di ultimo grado violando diritto U.E.

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La Corte di giustizia dell'Unione Europea (Terza Sezione), con sentenza del 24/11/2011, decidendo un ricorso per inadempimento, proposto dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE,  dichiarò e statuì:

1)      La Repubblica italiana,
–        escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e
–        limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-379/10 ...

 

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Antitrust segnala le eccessive incompatibilità per l'attività di mediazione

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L'ANTITRUST, NEL BOLLETTINO N. 6 DEL 2 MARZO 2015, HA PUBBLICATO LA SEGUENTE SEGNALAZIONE (AS1173) IN MATERIA DI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE E INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DI ALTRE PROFESSIONI.
Questo il testo:
Roma, 18 febbraio 2015
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dello Sviluppo Economico
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione dell’11 febbraio 2015, ha inteso formulare, ai dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti osservazioni in merito all’articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente il regime di incompatibilità nell’esercizio dell’attività di mediatore attualmente vigente, così come novellato dall’art. 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57.
In particolare, tale disposizione prevede che: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) con l’attività svolta in qualità di dipende da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.
L’Autorità, in data 10 maggio 1999, nell’ambito della segnalazione AS1731, aveva già portato all’attenzione del Legislatore nazionale la disciplina della professione di mediatore e il relativo regime di incompatibilità, così come disciplinato dall’articolo 5, comma 3 della legge 39/1989 prima della modifica del 2001, segnalando che le norme ivi contenute introducevano ingiustificate limitazioni all’esercizio dell’attività di mediazione2. In tale occasione, infatti, l’Autorità aveva precisato che connotazione tipica ed essenziale del contratto di mediazione è quella dell’imparzialità del mediatore, che può assumere tale qualità solo se opera su un piano di indipendenza rispetto alle parti a favore delle quali esplica l’attività di intermediazione, in particolare, non essendo vincolato con alcuno dei futuri contraenti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza.
Di conseguenza, l’Autorità aveva ritenuto la disciplina all’epoca vigente ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, tanto con riferimento ai lavoratori subordinati che ai lavoratori autonomi/professionisti, in quanto disproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del mediatore. In particolare, l’Autorità rilevava che tale obiettivo poteva essere conseguito con riferimento ai lavoratori subordinati mediante un divieto più limitato, circoscritto alla sola ipotesi in cui sussista un rapporto di impiego/subordinazione tra il mediatore e una delle parti interessate alla mediazione; mentre, con riferimento ai lavoratori autonomi/professionisti, l’Autorità rilevava che “quand’anche un professionista operasse una mediazione di cui è parte un soggetto con il quale sono intercorsi contratti d’opera, non esistendo un vincolo di subordinazione egli rimarrebbe libero di operare in piana autonomia”, risultando pertanto una tale incompatibilità non necessaria, “traducendosi esclusivamente in una ingiustificata restrizione all’esercizio di una attività, quella di mediatore immobiliare, che, invece per sua natura, potendo essere esercitata anche in forma discontinua e occasionale, si presta ad essere esplicata in concomitanza con altre attività” (3).
Tuttavia, la disciplina adottata dal Legislatore nel 2001 con la legge n. 574 non ha recepito l’auspicio espresso dall’Autorità nella propria segnalazione del 1999. Infatti, oltre a mantenere l’ipotesi di incompatibilità dell’attività di mediatore con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone società o enti pubblici o privati diversi dalle imprese di mediazione, si è ampliata l’incompatibilità prevista per i lavoratori autonomi/liberi professionisti, passando da una ipotesi di incompatibilità con “l’iscrizione in altri albi, ordini ruoli o registri” ad una incompatibilità generale con l’esercizio di qualsiasi “attività imprenditoriale o professionale diversa dall’attività di mediazione” (5).
Così come novellata, la disposizione di cui all’art. 5, comma 3, della L. n. 39/1989, anziché eliminare, rafforza e amplia le ipotesi di incompatibilità, creando maggiori restrizioni e limitazioni non giustificate dal perseguimento di interessi generali.
Per i motivi di cui sopra, l’Autorità ribadisce quanto già evidenziato nella propria precedente segnalazione, ossia che un divieto generalizzato, come quello previsto dalla vigente norma, tanto con riferimento ai lavoratori dipendenti che con riferimento ai lavoratori autonomi, appare, oggi come allora, non proporzionato e non necessario al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del mediatore nell’esercizio della propria attività. Infatti, al fine di salvaguardare l’imparzialità e l’indipendenza del mediatore appare sufficiente vietare l’esercizio dell’attività di mediazione nei soli casi in cui possa essere compromessa l’indipendenza e la terzietà del mediatore nel rapporto di intermediazione, ad esempio, nei casi in cui il mediatore sia legato ad una delle parti da un rapporto di subordinazione, dipendenza o di rappresentanza.
Infine, si evidenzia la necessità che le disposizioni normative disciplinanti l’esercizio di attività commerciali non creino vincoli regolamentari che possano determinare restrizioni e limitazioni alla concorrenza non giustificate dal perseguimento di interessi generali (6).
L’Autorità auspica, pertanto, che osservazioni sopra svolte possano condurre a una revisione in senso proconcorrenziale della normativa esaminata.
La presente Segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.

NOTE
- nota 1. Segnalazione, ex articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, AS173 del 10 maggio 1999, avente ad oggetto: a) “Normative che determinano una limitazione degli accessi al mercato per i nuovi operatori”; b) “Normative che attribuiscono ingiustificati vantaggi concorrenziali”; c) “Normative che alterano i meccanismi di formazione dei prezzi”.
- nota 2. L’articolo 5, comma 3, L. n. 39/1989, prima della modifica legislativa, disponeva che: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione; con l’iscrizione in altri albi, ordini ruoli o registri e simili; […]”.
- nota 3. AS173, cit..
- nota 4. Segnatamente, articolo 18, legge 5 marzo 2001, n. 57.
- nota 5. L’articolo 5, comma 3, L. n. 39/1989, modificato dall’articolo 18, L. n. 57/2001.
- nota 6. Cfr. Decreto-Legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e Decreto-Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

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Corte conti Campania 305/15 su professori universitari: professionisti solo se a tempo definito

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La Corte dei Conti, Regione Campania, Sez. Giurisdizionale, con sentenza n. 305 del 30/3/2015, ha chiarito che le attività professionali e commerciali dei docenti universitari a tempo pieno sono vietate anche se autorizzate. Non è sufficiente che non sussistano situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo di appartenenza: solo il regime del "tempo definito" consente il libero esercizio di attività professionali, imprenditoriali ed industriali. Esse sono precluse al professore che opti per il tempo pieno, il quale sarà tenuto al dovere di esclusività con le sole eccezioni derivanti dalla saluarietà di una specifica attività che è autorizzabile volta per volta.

LEGGI DI SEGUITO (cliccando su "Leggi Tutto") AMPI STRALCI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI, REGIONE CAMPANIA, N. 305/2015 (le sottolineature sono mie)...

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