
La Cassazione, con sentenza 7776/2015 ha ritenuto opportuno enunciare il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.: "Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente, deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo ciui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".
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Si legge al punto 3.6 della sentenza della Corte costituzionale 164/2017, depositata il 12/7/2017:
"3.6.– Più in generale, va riconosciuto, tuttavia, che un sistema che non garantisse un adeguato presidio istituzionale in capo alla posizione del giudice si presenterebbe, a sua volta, fortemente asintonico rispetto a quel rigoroso presupposto di legalità a cui il giudice è costituzionalmente tenuto.
Il ruolo del giudice, nell’architettura costituzionale della giurisdizione, appare infatti peculiare, non potendosi escludere a priori che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, vadano ad incidere in maniera evidente ed attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l’esercizio della relativa attività. Ciò tuttavia presuppone che tale incidenza – per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti – sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale “perturbamento psicologico” del singolo giudice.
Di là da questa prospettiva, ai fini della rilevanza occorrerà ulteriormente verificare se la norma asseritamente interferente sullo status di magistrato ne comprometta o possa comprometterne l’indipendenza e la terzietà in relazione alla concreta regiudicanda posta al suo esame ed alla specifica e conseguente decisione che è chiamato ad adottare nel giudizio a quo. Presupposti questi – che non è dato rinvenire nelle odierne questioni, alla luce della stessa motivazione sulla rilevanza fornita dai giudici a quibus in relazione all’attuale sistema normativo sulla responsabilità civile del giudice."
MI DOMANDO: IL CNF -CHE FORNISCE PARERI GIURIDICI AI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI SU QUESTIONI RELATIVE ALL'AGIRE AMMINISTRATIVO DEI MEDESI CONSIGLI DEGLI ORDINI IN MATERIA DISCIPLINARE E DI TENUTA DEGLI ALBI- COME PUO' CONSIDERARSI GIUDICE TERZO DI QUEI MEDESIMI PROVVEDIMENTI CHE HA IN SOSTANZA DETERMINATO ?
MI PARE NON CONDIVISIBILE L'AFFERMAZIONE FATTA IN SENTENZA N. 16693 DEL 10/7/2017 (pres. Rordorf, rel. Cirillo) DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE PER CUI L'ATTUALE ASSETTO DEL CNF RISULTA COMPATIBILE CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TERZIETA' ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE (LE SS.UU. SOSTENGONO CHE LA PECULIARE POSIZIONE DEL CNF-GIUDICE SPECIALE VALE DA SOLA AD ESCLUDERE CONDIZIONAMENTI DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI IN POSIZIONE SOVRAORDINATA).
In senso conforme a SS.UU. 16693/2017, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014. Del medesimo avviso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111
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Interessante ordinanza della Corte di Giustizia sui limiti della censurabilità dell'inerzia della Commissione europea a fronte di prospettatele violazioni del diritto comunitario. Interesserà soprattutto agli aspiranti avvocati-part-time che volessero censurare innanzi alla Commissione europea la l. 339/03 e la sentenza 27166/2013 delle SS.UU. e chiedere alla Commissione l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ex art. 226 del Trattato. E' l'ordinanza CGCE del 17/7/08, in causa C-114/08 (Pellegrini contro Commissione). Leggi di seguito l'ordinanza, tratta dal sito www.europa.eu
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Antonio Lamorgese è autore, per conto dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, della relazione (Relazione tematica n. 105 del 23 dicembre 2011) intitolata “Responsabilità civile dello stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale”. Si tratta di una relazione redatta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, ed in particolare della sentenza della Corte di giustizia UE 24 novembre 2011, C-379/10. Questo il sommario: 1. La responsabilità dello Stato e/o del giudice nella giurisprudenza comunitaria. 1.1. La sentenza della Corte di giustizia UE, 30 settembre 2003, C-224/01 (Köbler). 1.2. La sentenza della Corte di giustizia UE, 13 giugno 2006, C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo). 1.3. La sentenza della Corte di giustizia UE, 24 novembre 2011, C-379/10 (Commissione europea c. Repubblica italiana). 2. Le dottrine. 3. Prospettazioni conclusive.
LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE REDATTA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, DAL TITOLO "RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Responsabilità civile dello Stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale - Sentenza della Corte di giustizia UE 24 novembre 2011, C-379/10 - Effetti" ...
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