Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Unione ordini avvocati del Triveneto su opinamento delle parcelle forensi

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 14 marzo 2014)

La Presidenza dell’Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell’Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l’abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell’Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell’Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell’avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla “tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.
Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell’art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.
Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia abbia potuto al più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.
L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 112

Quesito n. 330, Unione Triveneta

Contenuti correlati:

  1. Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese) concerne un provvedimento istruttorio di un giudice di Tribunale, che, nell’ambito di un procedimento civile, ha chiesto al Consiglio dell’ordine di esprimere il parere ex art. 2233 c.c. in ordine alle parcelle di un avvocato.
  2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative: a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza; b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.
  3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha chiesto, con lettera del 13 settembre 2013, di conoscere il parere di questo Consiglio con riferimento a due distinte problematiche, originate entrambe dall’intervenuta attribuzione alla competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, in forza del D. Lgs. n. 155/2012, dell’area geografica già destinata alla giurisdizione della sezione distaccata del Tribunale di Venezia in Portogruaro.

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La negoziazione assistita da avvocato è in vigore (G.U. 212 del 12/9/2014)

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Nella G.U. n. 212 del 12/9/2014 è stato pubblicato il decreto legge 132/14 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", che al capo 2 (articoli da 2 a 11) disciplina la innovativa procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

L'innovativo istituto della negoziazione assistita da avvocato è già in vigore, visto che il decreto legge 132/2014, ai sensi dell suo art. 23, è entrato in vigore in via generale il giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Va però ricordato che l'art. 3, comma 8, del d.l. 132/2014 stabilisce che l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, introdotta con tale articolo, acquista efficacia solo decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

E' (finalmente) l'nizio della fine della c.d. "mediaconciliazione obbligatoria" disciplinata dal d.lgs. 28/10 ! Infatti, gli interessati sceglieranno (se potranno farlo e non saranno costretti alla mediaconciliazione obbligatoria nei casi previsti dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010) la più efficace via della "negoziazione assistita da avvocato" piuttosto che la via della "mediaconciliazione obbligatoria" disciplinata dal d.lgs. 28/10, che è via più onerosa e meno efficace. Ciò accadrà a meno che, nel convertire in legge il d.l. 132/2014, il legislatore trovi il modo di lasciare uno spazio di praticabilità economica (e cioè di irragionevole aggravio di costi per gli utenti della degiurisdizionalizzazione) ai tanti "organismi di conciliazione" nati per intermediare (facendo affari, se si tratta di organismi di mediazione privati) l'azione di (più o meno professionalizzati) mediatori.

DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", PUOI LEGGERE L'INTERO CAPO 2 DEL D.L. 132/14, DEDICATO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO ...

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La competenza dell'Antitrust in presenza di regolazione nazionale: la disapplicazione

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Nella sentenza 9 gennaio 2013, n. 125, Posta elettronica ibrida, il TAR Lazio, nel confermare la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ordine alla valutazione di compatibilità di una normativa statale con i divieti stabiliti dall’ordinamento comunitario, ha affermato che “seppur è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli artt. 81 CE e 82 CE riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa, non può tuttavia escludersi l’applicabilità di tali norme nelle ipotesi in cui un comportamento anticoncorrenziale venga imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest’ultima crei un contesto giuridico che di per sé elimini ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro”. Per quest’ultima ipotesi, il giudice ha ribadito, da un lato, che gli artt. 81 e 82 CE (ora, artt. 101 e 102 TFUE), in combinato disposto con l’art. 10 CE (ora art. 4, comma 3, TFUE), “obbligano gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese” e, dall’altro, che “il principio del primato del diritto comunitario esige che, in caso di contrasto con una norma comunitaria, qualsiasi disposizione nazionale, sia anteriore che posteriore alla stessa, debba essere disapplicata e che siffatto obbligo incombe non solo sul giudice nazionale ma anche su tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative”.
Inoltre, lo stesso giudice di primo grado, nel richiamare i principi fissati nella sentenza della Corte di Giustizia 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), ha riconosciuto che con la stessa è stato attribuito “un ruolo centrale alle autorità di concorrenza in relazione alla vigilanza sul rispetto degli artt. 81 e 82 CE”, pervenendo alla conclusione che “l’effetto utile delle norme comunitarie sarebbe affievolito se, nell’ambito di un’inchiesta sul comportamento di imprese ai sensi dell’art. 81 CE, l’Autorità non potesse accertare se una misura nazionale sia in contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 e 81 CE”, al fine di intervenire con le misure appropriate, che, “in siffatte ipotesi, consistono nella disapplicazione delle norme contrastanti” (TAR Lazio, 9 gennaio 2013, n. 125, Posta elettronica ibrida).
Nello stesso contesto, il TAR Lazio ha altresì precisato come, al di fuori del profilo sanzionatorio, “la Corte di Giustizia non abbia affrontato espressamente la questione della disapplicazione delle norme nazionali c.d. in malam partem, ovvero in senso sfavorevole agli operatori economici sottoposti al procedimento, con ciò optando per l’irrilevanza della questione, dovendo (…) rilevarsi, in proposito, che la disapplicazione di norme nazionali contrastanti con norme comunitarie da parte di giudici e autorità amministrative è misura che discende dalla efficacia diretta di alcune norme comunitarie (tra cui, come più volte illustrato, gli artt. 81 e 82 CE), con la connaturale conseguenza che la disapplicazione di norme interne con esse contrastanti determini, da un lato, effetti favorevoli per i titolari dei diritti riconosciuti dalle norme comunitarie e, dall’altro, effetti sfavorevoli nei confronti di quei soggetti che beneficiavano della «copertura» della normativa interna dichiarata illegittima”.

LEGGI DI SEGUITO, PIU' AMPIAMENTE, TUTTO QUEL CHE SCRIVE IL TAR LAZIO, AL PUNTO 1 DELLA MOTIVAZIONE IN DIRITTO DELLA SENTENZA 125/2013 (IN TEMA DI COMPETENZA DELL’ANTITRUST IN PRESENZA DI REGOLAZIONE NAZIONALE CHE CONTRASTI COL DIRITTO U.E. ED, IN PARTICOLARE, IN TEMA DI DISAPPLICAZIONE) ...

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CASS. 3355/2014 SU PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

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Valutazione attuale: / 3
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La Corte di Cassazione, con sentenza 13 febbraio 2014, n. 3355, è intervenuta in tema di responsabilità degli avvocati ed ha affermato che per valutarne la ricorrenza occorre un giudizio prognostico sull'esito più probabile dell'azione giudiziale, secondo una valutazione "in diritto". Pertanto nella fattispecie concreta all'esame della Corte è stato ritenuto che non sussistesse la responsabilità professionale dell'avvocato per negligenza, in ipotesi derivante da irregolarità della procura (era stato utilizzato un mandato generale alle liti anziché un mandato speciale per ogni singolo ricorso) poichè la causa "non aveva chances".

Srive la Cassazione: "4.1. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (così, fra le altre, le sentenze 9 giugno 2004, n. 10966, 27 marzo 2006, n. 6967, 26 aprile 2010, n. 9917, e 5 febbraio 2013, n. 2638).
Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico. Ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici."

LEGGI DI SEGUITO UN AMPIO STRALCIO DALLA SENTENZA 3355/2014 DELLA CASSAZIONE ...

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Cassazione SS.UU. 27266/2013: SI al CNF-giudice e NO agli avvocati part time. CONSEGUENZE ...

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Valutazione attuale: / 13
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OVVERO, LA NOTTE DEL DIRITTO !!!

In Italia, mentre il presidente del Consiglio Nazionale Forense è ammesso ad esser membro del CDA della Fondazione CARIGE (e in ordine agli ampi poteri del CDA della Fondazione CARIGE vedi l'art. 21 dello Statuto di quella Fondazione), viene definitivamente cancellato dall'albo forense un avvocato ritenuto incompatibile dalle Sezioni Unite civili della Cassazione perchè semplice impiegato pubblico a part time ridotto (impiegato -e nemmeno dirigente- al ministero dei trasporti per un giorno a settimana).

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza 27266/2013, depositata il 5 dicembre 2013 (su internet http://www.altalex.com/index.php?idnot=65582 dal 16/12/2013, oppure http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=3317 dal 13/12/2013, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/12/dipendenti-part-time-legittimo-il-divieto-di-esercitare-la-professione-di-avvocato.html dal 5/12/2013), hanno respinto il ricorso col quale avevo impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la mia cancellazione dall'albo degli avvocati, comminata ex l. 339/03, a causa del mio rifiuto di rassegnare le dimissioni dall'impiego pubblico a part time ridotto (che mi occupa un giorno a settimana). 

La cancellazione comminata ai malcapitati è sanzione interdittiva del diritto legittimamente acquisito (per superamento dell'esame di Stato abilitante). Essa sopravviene non a titolo disciplinare (nessuna norme deontologica è stata violata dagli "avvocati-part-time") ma corrisponde ad una delle pene previ­ste dal codice penale (artt. 19 n. 2, 30 e 31) e viola, pertanto, l’art. 25 della Costituzione in quanto secondo detto articolo nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (in questo caso, ai pubblici dipendenti part- time già iscritti agli Albi degli Avvocati prima dell’entrata in vigore della legge 339/03 è stata applicata la pena della cancellazione dall’Albo degli Avvocati proprio con una legge successiva al "fatto commesso").
Occorre pure rilevare che la cancellazione dall’albo degli avvocati ex lege ha un solo precedente: la legge 1054 del 1939 che vietava agli avvocati di razza ebraica di essere iscritti all’albo e ne ordinava la cancellazione!
Degli ebrei, però, la detta legge fascista prevedeva almeno l'iscrizione in un elenco apposito e la possibilità da parte loro di difendere solo persone di razza ebraica: agli attuali "avvocati-part-time impiegati pubblici" non è stato concesso di difendere più nessuno! Sono stati sbattuti fuori da tutti gli albi, realizzando u
na sorta di radicale "pulizia etnica degli albi forensi" nei confronti degli impiegati pubblici a part time ridotto, valutati come moderni servi fisci.

 Le Sezioni Unite hanno anche scritto, a motivazione del rifiuto di sospendere la decisione del mio ricorso fino alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (investita già da ricorsi di altri "vecchi avvocati part time", tra i quali il ricorso Ferrara contro Italia e Perelli contro Italia): "... gli effetti della decisione della CEDU sul richiamato ricorso dell'avvocato Ferrara non potranno produrre alcun effetto diretto sull'esito del presente ricorso, e d'altra parte l'attuale ricorrente potrà a sua volta adire la Corte di Strasburgo, qualora riterrà di avvalersi di tale mezzo di tutela avverso la presente sentenza".

 

A proposito dell'affermazione fatta dalla sentenza 27266/2013 sopra riportata, occorre certo riconoscere che  le sentenze della Corte EDU che accogliessero i ricorsi a quella Corte già presentati da "vecchi avvocati-part-time" sarebbero, in realtà (vedasi Corte cost. 210/2013), "sentenze pilota" che comporterebbero, accanto all’equa soddisfazione per la parte lesa, l’obbligo giuridico per lo Stato italiano di rimuovere gli impedimenti legislativi ostativi al conseguimento dell’obiettivo indicato dai giudici di Strasburgo, in forza dell'art. 46 CEDU.

Ciò detto, si rileva che la Suprema Corte di Cassazione avrebbe dovuto mostrare un maggior rispetto del principio dell'interpretazione conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed una maggiore attenzione al censurato vizio di violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione ai parametri "interposti" di costituzionalità (rinvenibili nella giurisprudenza della Corte EDU, che, a questo punto, devo riconoscere d'aver inutilmente sottoposto all'esame delle Sezioni Unite). Considerato pure che il ruolo fondamentale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha portato alla adozione del protocollo 16 alla CEDU, la Suprema Corte italiana avrebbe dovuto mostrare maggior rispetto per l'esigenza d'un vaglio analitico della giurisprudenza della Corte EDU sottoposta al suo esame. Di certo, pure per tali ragioni ricorrerò alla Corte di Strasburgo,  come credo faranno tutti gli avvocati cancellati dall'albo in forza delle sentenze d'ultima istanza che s'attendono analoghe. Ampliando le censure già formulate nel ricorso FERRARA contro ITALIA e nel ricorso PERELLI contro ITALIA, lamenterò violazioni della CEDU e dei suoi Protocolli e cioè, quantomeno: 1) Violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952; 2) Violazione dell'art. 14 CEDU "Divieto di discriminazione", in congiunzione con l'art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e con l'art. 8 CEDU; 3) Violazione dell'art. 8 CEDU "Diritto al rispetto della vita privata e familiare"; 4) Violazione dell'art. 7 CEDU "Nulla poena sine lege"; 5) Violazione dell'art. 6 CEDU "Diritto a un equo processo"; 6) Violazione dell'art. 6 CEDU "Diritto a un equo processo", in congiunzione con l'art. 13 CEDU "Diritto a un processo effettivo".

Comunque, una conclusione mi pare inevitabile: visto che le Sezioni Unite hanno affermato che il CNF ha qualità di giudice, conseguenza di una tale ribadita qualità dovrebbe essere che I MEMBRI DEL CNF SIANO ASSOGGETTATI A INCOMPATIBILITA' ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER I MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (SEMPRE DI PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI SI TRATTA; O NO?).

 La Commissione sull'efficienza della giustizia (Cepej) rileva che la media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati del Consiglio d'Europa è 49/1000, in Italia 2/1000 !!! E' un caso ??? E le statistiche sulle sentenze del CNF le conoscete ??? 

E' GIUDICE IL CNF? E ALLORA LE REGOLE SU INCARICHI E INCOMPATIBILITA' DEVONO ESSERE PARIMENTI "PRUDENZIALI" RISPETTO A QUELLE CHE VALGONO PER I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).

Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) è necessario prevedere con regolamento gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:

"2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5.  In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)

La legge di riforma forense  riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.

Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre, li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran conto dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare, -per chiedere che incarichi e incompatibilità dei membri del CNF siano identici auelli dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari- dicendo che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".

Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001.  Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino (sarebbe il colmo) la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).

Nè mi pare che in senso contrario si possa argomentare in maniera analoga a Cassazione, SS.UU., n. 8737/2008, che ritenne (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non può invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.

Quindi, il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice speciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF  che si realizzerebbe attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.

Del pari dovrebbe attivarsi CIVIT.

Sollecita, in tal senso, la Presidenza del Consiglio, l'Antitrust, CIVIT, il Ministro della giustizia e il CSM !!!

 

 

E, ANCORA A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE N. 27266/2013, CLICCA SUI LINK E LE IMMAGINI QUI SOTTO PER APPROFONDIRE LE RAGIONI PER LE QUALI LA SENTENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE N. 27266/2013 (COME LA SENTENZA 11833/2013 E SENTENZE "GEMELLE" PUBBLICATE IL 16 MAGGIO 2013) E', SOTTO VARI ASPETTI, ERRATA E DEVE ESSERE SUPERATA. CLICCANDO SULLE IMMAGINI O SUL TESTO POTRAI ACCEDERE AGLI APPROFONDIMENTI CRITICI SULLA SENTENZA 11833/2013 CHE SONO STATI PROSPETTATI CON MEMORIA ALLE SS.UU. IN VISTA DELL'UDIENZA DELL'8/10/2013 E SUI QUALI (VIOLANDO IL DOVERE DI MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE) LA SENTENZA 27266/2013 RIFIUTA DI ESPRIMERE LA PROPRIA DOVEROSA MOTIVAZIONE. LA SENTENZA 27266/2013 SI LIMITA, INFATTI, A SCRIVERE: "Infine è appena il caso di aggiungere l'irrilevanza ai fini del decidere della molteplice normativa richiamata dal ricorrente nella seconda memoria, che invero non presenta nessun motivo di incompatibilità con la legge 25.11.2003, n. 339, trattandosi di discipline legislative che non riguardano la professione forense e tantomeno regolano la specifica questione della commistione tra quest'ultima ed il pubblico impiego." GIUDICA TU (E GIUDICHERA' STRASBURGO) SE QUESTA SIA UNA MOTIVAZIONE SUFFICIENTE A REPLICARE AI (O GIUDICARE IRRILEVANTI I) I MOLTEPLICI RILIEVI CHE, IN STRETTA RELAZIONE AI PUNTUALI MOTIVI DI RICORSO, ERANO STATI PROSPETTATI NELLA MEMORIA DEPOSITATA IN VISTA DELL'UDIENZA DELL'8 OTTOBRE 2013. TALI MOLTEPLICI RILIEVI ATTENGONO A:


1) IL C.N.F. MANCA DI TERZIETA'-INDIPENDENZA-AUTONOMIA DI GIUDICE.    LA CORRELATA INCOSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE DEL 1933 E DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE (N. 247/2012), ANCHE PERCHE' REALIZZANO UNA "TUTELA GIURISDIZIONALE DEBOLE" DELL'AVVOCATO IN TEMA DI DISCIPLINA E TENUTA DEGLI ALBI FORENSI.

 

 

2) LA L. 339/03 E' STATA ABROGATA, AL PIU' TARDI, IL 4 MAGGIO 2013. CONFUTAZIONE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 (ud. SS.UU. del 9 aprile 2013 - sentenza depositata il 16 maggio 2013, assieme ad alcune sentenze "gemelle") CON RIGUARDO ALL'ABROGAZIONE DELLA L. 339/03 AD OPERA DEL D.L. 138/2011 (CONFERMATA DAL D.P.R. 137/2012) E, COMUNQUE, AD OPERA DEGLI ARTICOLI 9, COMMA 2, E 22, COMMA 1, DEL D.LGS. 39/2013 ENTRATO IN VIGORE IL 4 MAGGIO 2013.

 

 

 3) DISCRIMINAZIONE "AL ROVESCIO" DEL CITTADINO ITALIANO CHE INTENDA ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.

 

 L'ART. 14-BIS L. 11/2005 E L'ART. 53 L. 234/2012IMPONGONO DI NON APPLICARE LE NORME GENERATRICI DI DISCRIMINAZIONE "A ROVESCIO" DELL'ITALIANO RISPETTO AI CITTADINI DEGLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E ASSIMILATI) DEL CITTADINO ITALIANO CHE INTENDA ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.

 

 

 4)  L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 ABROGA LA L. 339/03.

 

PER L'AVVOCATO E' INCOMPATIBILE L' "ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO", NON LA MERA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI "IMPIEGO".

 

5) DISAPPLICARE LA L. 339/03 E L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 (se lo si intende come l'intende Cass. SS.UU. 11833/2013) PERCHE' CONTRASTANTI CON I PRINCIPI COMUNITARI DI PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE E DI NON DISCRIMINAZIONE.
IN SUBORDINE, PORRE QUESITI PREGIUDIZIALI SU TALI TEMATICHE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

 

 

6) NECESSITA' DI PROPORRE ULTERIORI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 (DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 166/12), NONCHE' DI PROPORRE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 (NELL'EVENTUALITA' IN CUI SI RITENGA CHE NON SIA DA DISAPPLICARE IN FORZA DELLA PRIMAZIA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA).

 


 

Incostituzionalità, tra l'altro: per irragionevolezza nel perseguire la prevenzione del conflitto di interessi; per reintroduzione di incompatibilità senza che ciò sia imposto da motivi imperativi di interesse generale e anzi quale non necessario "duplicato" della cancellazione disciplinare dall'albo; per mancata concessione di un periodo transitorio dopo l'abrogazione dell'incomptibilità ad agosto 2012; per disparità di trattamento e per discriminazione che si realizzano nei confronti dell'impiegato pubblico a part time ridotto rispetto a parlamentari, Commissari di governo, giudici di pace, VPO, GOT, GOA ecc.. , tutti ammessi a fare anche l'avvocato; per trattamento deteriore,  introdotto dalla legge 247/12, degli impiegati pubblici a part time ridotto, rispetto agli insegnanti e ai dipendenti di uffici legali degli enti pubblici, riguardo alla permanenza dell'iscrizione negli albi forensi mentre si introducono più rigide incompatibilità (solo alcune categorie di privilegiati diventano "avvocati ad esaurimento"); per violazione del principio di proporzionalità e conseguentemente dell'art. 8 CEDU attraverso i contrasti, nel sistema delle compatibilità e incompatibilità forensi, tra incompatibilità troppo rigorose e compatibilità lassiste (tra queste ultime la l. 247/12, all'art. 18, lett. c, aggiunge i casi di amministratori di società pubbliche, mentre l'art. 11, comma 2, e l'art. 21, comma 6, aggiungono -con scandalosa esenzione da basilari doveri di formazione e continuità nell'attività professionale- i parlamentari; per irragionevolezza (ove si ritenga che la l. 339/03 sia posta a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non a tutela del corretto esercizio della professione forense), stante la compiutezza del sistema (anche disciplinare) di controllo dell’impiegato pubblico, e stante la consequenziale suplerfluità delle previsioni di cui alla l. 339/03 e dell'art. 18, lettera d, della l. 247/12.

7) AFFIDAMENTO, DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME", NELLA STABILITA' DELLA L. 662/1996, ART. 1, COMMI 56 E SEGUENTI. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 103/2013 (depositata il 29 maggio 2013) CONSENTE DI CONFUTARE CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 del 9 aprile 2013 (depositata il 16 maggio 2013) CHE ESCLUSE L' INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA LEGGE DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME". NE CONSEGUE LA NECESSITA' DI RIPROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03.

 

 

 

 

 

8) IMPOSSIBILITA' DI RITENERE CHE LA L. 339/03 ABBIA COMPORTATO LA REVIVISCENZA DELLA INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE DI AVVOCATO E IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO (ABROGATA DAL PRIMO PERIODO DEL COMMA 56 BIS DELL'ART. 1 DELLA L. 662/96 -INTRODOTTO DALL'ART. 6 DEL D.L. 79/1997-).

NECESSITA' CHE -OVE DIVERSAMENTE SI RITENGA- SIA PROPOSTA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, PER IL "NATURALE "CARATTERE BILATERALE" DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' " (RIBADITO ANCHE DA CORTE COST. 120/2013 DEL 3 GIUGNO 2013, AI PUNTI 3.2 E 3.3 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO").

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Quando ci si trova nella posizione di tutore si è costretti a darsi un contegno moralissimo ad ogni proposito; e si avrebbe il dovere di conformarvisi (O. Wilde)