(da www.servizi-legali.it )
Il giudizio sulla incompatibilità del diritto italiano con quello comunitario deve esser risolto dalla Corte costituzionale con dichiarazione di illegittimità costituzionale quando il contrasto si manifesti con disposizioni comunitarie non direttamente applicabili (per cui, pur disapplicando le norme interne contrastanti, il giudice ordinario non potrebbe ritrovare una disciplina comunitaria sufficientemente completa per regolare il caso). L'iincostituzionalità della legge statale trova oggi un esplicito fondamento (che afforza l'art. 11 della Costituzione) nell'art. 117, comma 1, novellato dalla legge costituzionale 3/2011 che subordina la potestà legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
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