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Presupposti del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per i giudici di ultima istanza

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Scrive il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nella sentenza 608 del 20/6/2013:
"Come è noto, al fine di ritenere sussistente per il giudice di ultima istanza l'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia C.E. non basta che una parte sostenga che la controversia pone una questione di diritto comunitario, in quanto i giudici di ultima istanza dispongono dello stesso potere di valutazione degli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia della Corte su un punto di diritto comunitario; pertanto, i detti giudici non sono tenuti a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione di norme comunitarie se questa non è pertinente (vale a dire nel caso in cui la soluzione non possa in alcun modo influire sull'esito della lite), ovvero se la questione è materialmente identica ad altra già decisa dalla Corte o comunque se il precedente risolve il punto di diritto controverso o ancora se la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (cfr. ex multis VI sez. n. 6037 del 2008)."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DEL CGA N. 608/2013 ...


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R

N. 608/13 Reg.Sent.

 

N. 601 Reg.Ric.

 

ANNO 2012

EPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 601 del 2012 proposto da

ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI e CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE, ciascuno nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 sono domiciliati;

c o n t r o

M. L., rappresentato e difeso dall’avvocato A. C. ed elettivamente domiciliato in Palermo via... presso lo studio dell’avvocato A. B.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - 4 giugno 2012 n. 1174;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione e le memorie dell’appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Antonino Anastasi;

Uditi, altresì, alla camera di consiglio del 27 marzo 2013, l’avv. dello Stato Mango per la Amministrazioni appellanti e l’avv. G. R., su delega dell’avv. A. C., per l’appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

L’odierno appellato ha presentato al competente Assessorato della Regione Sicilia in data 7.7.2010 istanza ex art.12 d.lgs. n. 387 del 2003 per ottenere l’autorizzazione unica alla realizzazione, nel territorio del comune di Porto Empedocle, di un impianto solare termodinamico sperimentale per la produzione di energia elettrica.

Con nota in data 10.12.2010 (pervenuta il successivo 29.12.2010) l’Assessorato ha richiesto integrazioni documentali e l’adeguamento del progetto alle prescrizioni del PEARS.

Con risposta in data 24.1.2011 l’istante ha rappresentato, in sostanza, che l’istanza non necessitava di integrazioni, trattandosi di impianto sperimentale.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione l’interessato ha quindi proposto ricorso avanti al T.A.R. Palermo, onde ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, dopo aver disatteso le eccezioni versate dalla resistente Amministrazione, ha accolto nel merito il gravame ordinando alla Regione di provvedere alla convocazione della Conferenza decisoria.

Il Tribunale ha invece stralciato – in vista della trattazione col rito ordinario – la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.

La sentenza è stata impugnata, con l’atto di appello oggi all’esame, dalla soccombente Amministrazione regionale, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.

A sostegno dell’impugnazione l’Amministrazione ha dedotto che l’istanza non poteva essere sottoposta alle valutazioni della Conferenza, essendosi l’interessato rifiutato di presentare la documentazione prevista dal PEARS.

In particolare l’istante non aveva comprovato la disponibilità in concessione dell’area – appartenente al demanio marittimo – destinata ad ospitare l’impianto.

Si è costituito l’appellato, il quale insta per il rigetto dell’avverso gravame e domanda a questo Consiglio, in via subordinata, di sottoporre la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia U.E.

Con ordinanza n. 445 del 2012 questo Consiglio ha respinto l’istanza inibitoria.

La parte appellata ha presentato memoria.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2013 l’appello è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Con l’unico e articolato motivo di impugnazione l’Amministrazione deduce l’insussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dall’odierno appellato, in quanto lo stesso si era espressamente rifiutato di corredare la sua domanda con la documentazione richiesta dal PEARS.

In particolare l’istante non aveva comprovato la disponibilità in concessione dell’area – appartenente al demanio marittimo – destinata ad ospitare l’impianto.

Il mezzo è fondato.

In ordine alla decorrenza del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio risulta da tempo attestata sul rilievo secondo cui esso non inizia a decorrere se la documentazione allegata all’istanza non corrisponde alle previsioni legali e se le pertinenti richieste di integrazione formulate dall’Amministrazione non trovano adeguato riscontro (cfr. C.G.A. n. 213 del 2011).

La conferenza dei servizi prevista dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 è infatti un modulo di semplificazione procedimentale che va tempestivamente attivato solo se l’istanza da esaminare possieda i requisiti minimi di ammissibilità, essendo evidente - alla stregua di ragionevoli criteri di economia dei mezzi giuridici - che in caso diverso le attività istruttorie vanno espletate dal R.U.P. (cfr. C.G.A. n. 590 del 2011).

Ne consegue che secondo questo Consiglio in linea generale il termine semestrale decorre dal momento in cui la documentazione di corredo è completa e l’istanza di autorizzazione può dunque essere sottoposta alla conferenza.

Nel caso all’esame l’istante si è espressamente rifiutato di adeguare la documentazione allegata all’istanza da lui presentata alle prescrizioni del PEARS e quindi la materiale incompletezza di tale documentazione è sostanzialmente incontestata.

È altresì incontestato che l’istante non ha prodotto alcun titolo dal quale potesse dedursi la disponibilità da parte sua dell’area destinata ad ospitare l’impianto.

Ne consegue che - diversamente da quanto affermato da questo Consiglio in sede cautelare - il termine di conclusione del procedimento non ha mai iniziato a decorrere, come sostenuto dall’appellante amministrazione.

Oppone l’appellato che all’impianto, avendo esso particolare natura sperimentale e termodinamica, non poteva applicarsi il PEARS.

Per quanto concerne poi la disponibilità dell’area sostiene l’appellato che – trattandosi di terreno demaniale – la domanda di concessione avrebbe potuto essere formulata in seno alla Conferenza.

I rilievi sopra sintetizzati non risultano persuasivi.

Per quanto concerne l’applicabilità del PEARS all’iniziativa in controversia, dal punto 2 lettera c) e dal punto 26 delle Linee Guida si evince che esse si applicano (anche in caso di progetti sperimentali) agli impianti solari per produzione energia elettrica mediante cicli termodinamici di cui all’art. 2 comma 1 lettera A del D.M. 11.4.2008.

La pretesa del ricorrente – peraltro non supportata dal riferimento ad alcuna specifica norma derogatoria rispetto al regime autorizzatorio generale – non ha dunque fondamento.

Per quanto concerne la disponibilità giuridica dell’area, tanto le Linee Guida regionali quanto quelle Nazionali approvate con D.M. 18.9.2010 ne pretendono la preventiva dimostrazione da parte dell’istante mediante l’allegazione di un valido titolo o mediante la presentazione di un piano particellare in vista della procedura di esproprio.

Nel caso all’esame, essendo l’impianto da allocare su suolo demaniale ontologicamente non espropriabile, l’interessato avrebbe dovuto quindi comprovare se non l’avvenuto rilascio della relativa concessione quanto meno di aver attivato con sua richiesta il relativo procedimento.

Resta quindi confermato che - a fronte di una istanza sprovvista dei requisiti minimi di ammissibilità - l’Amministrazione non aveva obbligo di provvedere.

Da ultimo deve esaminarsi la richiesta con la quale l’appellato prospetta l’opportunità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. ai sensi dell’art. 234 Trattato, onde acclarare la conformità della normativa interna ai principi posti, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dalla Direttiva 2009/28/CE.

La domanda, va disattesa per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo le questioni interpretative evocate - peraltro in forma estremamente generica - non sono rilevanti in un giudizio attivato dall’interessato proprio per ottenere il rispetto dei termini procedimentali fissati da quella normativa interna della cui compatibilità comunitaria egli ora dubita.

Non senza considerare, sotto il profilo dell’interesse, che appare emulativa una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, la cui definizione implicherebbe, tra tempi per la decisione della Corte e tempi del giudizio di rinvio, un lasso temporale non inferiore a tre anni, laddove il ricorrente di primo grado può sempre ripresentare una istanza, completa di tutta la documentazione, e conseguire tempe-stivamente la richiesta autorizzazione, ove ne ricorrano i presupposti.

In secondo luogo il procedimento autorizzatorio disegnato dall’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, anche come modificato dall’art. 5, d.Lgs. n. 28/2011, appare pienamente rispettoso dei principi di semplificazione organizzativa e di proporzionalità enunciati dall’art. 13 punto 1 della Direttiva stessa.

Queste considerazioni inducono il Collegio ad escludere la necessità del rinvio.

Come è noto, al fine di ritenere sussistente per il giudice di ultima istanza l'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia C.E. non basta che una parte sostenga che la controversia pone una questione di diritto comunitario, in quanto i giudici di ultima istanza dispongono dello stesso potere di valutazione degli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia della Corte su un punto di diritto comunitario; pertanto, i detti giudici non sono tenuti a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione di norme comunitarie se questa non è pertinente (vale a dire nel caso in cui la soluzione non possa in alcun modo influire sull'esito della lite), ovvero se la questione è materialmente identica ad altra già decisa dalla Corte o comunque se il precedente risolve il punto di diritto controverso o ancora se la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (cfr. ex multis VI sez. n. 6037 del 2008).

Sulla base delle esposte considerazioni l’appello va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese processuali possono essere integralmente compensate avuto riguardo agli alterni esiti del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 27 marzo 2013 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Rosanna De Nictolis, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

F.to Rosanna De Nictolis, Presidente

F.to Antonino Anastasi, Estensore

Depositata in Segreteria

20 giugno 2013

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