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Caduta la mediaconciliazione obbligata ogni avvocato sia "organismo di mediazione"

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  Dopo che finalmente, il 24 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha deciso per l'incostituzionalità della mediaconciliazione, arriverà anche in Italia (in Francia è legge dalla fine del 2010) la negoziazione assistita da avvocato (detta anche "negoziazione partecipata")? Un nuovo e importante ruolo sarà, in tal modo, finalmente riconosciuto agli avvocati italiani? Questi saranno finalmente protagonisti, in larga scala e in prima persona, della soluzione extragiudiziaria delle controversie, con omologa finale del giudice che conferisce all'accordo la forza di titolo esecutivo? Gli avvocati italiani potranno cessare quindi di essere (quali mediatori) strumenti degli altrui affari, come oggi troppo spesso sembra che siano all'interno degli Organismi privati di mediazione? Potranno cessare di essere, all'interno degli strumenti A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) solo soggetti parasubordinati degli Organismi di mediazione?

Gli avvocati chiedano ORA decreto legge che introduca l'accordo di negoziazione per una procedura partecipativa di negoziazione assistita da avvocato. NON INSISTANO PERCHE', NELL'ULTIMO SCAMPOLO DI LEGISLATURA, SI FACCIA UNA RIFORMICCHIA FORENSE CORPORATIVA E DI BREVE RESPIRO IN TANTE SUE DISPOSIZIONI EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIONALI (come quella che crea nuovo giudice speciale il CNF).

 

Risale al 25 maggio 2011 la presentazione alla Camera, da parte degli On.li Contento e Paniz (pdl), del progetto di legge "Disciplina della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" (Atto Camera 4376). AL 24 OTTOBRE 2012 NEPPURE NE E INIZIATA LA DISCUSSIONE IN SENO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA.
La proposta di legge è volta ad introdurre nel nostro ordinamento la "Procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" o “accordo di negoziazione”: in sostanza una procedura di carattere conciliativo che sarebbe perciò alternativa al ricorso al giudice.

Si legge nella relazione alla proposta di legge: "La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento la "procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" o “accordo di negoziazione”, che è stata recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010.
Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
La procedura prende l’avvio con la redazione e sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali. Viene anche previsto l’impegno a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti nominati dalle stesse parti.
L’espletamento di questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge, come anche previsto dalla legge francese.
La procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati. Tale procedura fa leva sulle funzioni proprie dell'avvocato, rafforza la qualità del sua prestazione professionale, impone allo stesso un’assunzione di responsabilità sia sotto il profilo della competenza professionale che della deontologia, laddove si amplia la sua competenza a certificare non solo l'autenticità della firma della parte che assiste, ma anche ad attestare che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti; assicura, tramite l’omologa del giudice, sul piano sociale una "sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino".

OTTIMO. Era ora che si prospettasse un medodo che, per disinnescare le liti, riconoscesse l'insostituibile ruolo dell'avvocato per  la tutela dei diritti nella fase precedente l'avvio del processo innanzi a un giudice. Era ora che si proponesse una procedura che consenta di pervenire ad un titolo esecutivo senza l'inutile coinvolgimento obbligato di un mediatore  designato da un organismo di mediazione (magari privato e avente il lucro come fine), il quale mediatore, potendo essere anche un non avvocato (con tutti i conseguenti problemi di insufficiente preparazione e insufficiente terzietà), con la sua attività (tanto più "evanescente"  quanto più il mediatore è privo delle indispensabili conoscenze d'avvocato) costituisce solo un aggiuntivo ostacolo procedurale da superare.  Era ora che si cercasse di semplificare senza creare una procedimentalizzazione dannosa del tentativo di evitare la causa e senza creare nuovi giganteschi problemi -non ultimi quelli di infiltrazione della criminalità organizzata- per assicurare organismi di mediazione "D.O.C.") e rendere in pratica più difficili gli accordi.

La Corte costituzionale, dicevamo, ha finalmente cancellato la obbligatorietà della c.d. mediaconciliazione affidata agli "organismi di mediazione". Ora bisogna subito creare (magari con decreto legge) la c.d. "negoziazione partecipata" di cui siano protagonisti le parti ed un avvocato "negoziatore" dalle stesse parti designato.

A mio avviso, lla "negoziazione partecipata" dovrà essere alternativa alla mediaconciliazione (quest'ultima non è stata completamente cancellata dalla Corte costituzionale ma è solo stata resa non necessariamente preliminare all'azione giudiziaria) e, comunque, non dovrà esser configurata come una  condizione di proponibilità della azione giudiziaria. Solo così si può riaprire la porta  d'accesso alla giustizia erogata come servizio essenziale dallo Stato (porta oggi in realtà a lungo tenuta chiusa per la solo teorica funzionalità della mediaconciliazione), senza privatizzare la giustizia a favore di soggetti non sempre affidabili (come gli organismi di mediazione privati e i mediatori non avvocati).

Gli avvocati hanno l'occasione storica di fare al meglio il loro lavoro,  che non è quello di "pacieri" pagati da un organismo di mediazione che li designi e del quale siano sostanzialmente parasubordinati, ma è quello di professionisti del diritto degni, PER AVER SOLO ESSI SUPERATO L'ESAME DI STATO CUI  FA RIFERIMENTO LA COSTITUZIONE, di "scremare" (ESSENDO PERCIO', IN QUANTO LIBERI PROFESSIONISTI, PAGATI DAI DIRETTI INTERESSATI) le controversie degne d'essere portate innanzi a un giudice.

Non mi pare, invece, utile organizzare, in concorrenza con la mediaconciliazione, un "arbitrato giurisdizionale", creando una Camera arbitrale composta di magistrati (in regola con produttività, rispetto dei termini e valutazione positiva della professionalità) e  di avvocati  (designati dai Consigli degli Ordini in base a difficilmente graduabili requisiti di professionalità, probità e correttezza) alla quale il cittadino possa rivolgersi a costi fissati dal ministero della giustizia.

IL PERCHE' MI PARE EVIDENTE: QUANDO SI VUOL SEMPLIFICARE NON BISOGNA CREARE NUOVI ORGANISMI, GRADUATORIE, GIURISDIZIONI E PROCEDURE AD HOC, BISOGNA VEDERE IN FACCIA I PROTAGONISTI E RIDISEGNARE I RUOLI.

EBBENE: GLI AVVOCATI OGGI SONO TANTI E GUADAGNANO SEMPRE MENO (ma hanno una dignità e non si possono ridurre a parasubordinati di organismi di mediazione privati e nemmeno a  necessari  legulei innanzi a mediatori incapaci di valutarne l'apporto tecnico giuridico al tentativo di mediazione). D'ALTRO CANTO I GIUDICI SONO POCHI E DEVONO FARE IL LORO LAVORO. INFINE I CONSIGLI DEGLI ORDINI (SOPRATTUTTO I PIU' PICCOLI) NON POSSONO GARANTIRE UNA SANA GESTIONE ECONOMICA E UN  ADEGUATO CONTROLLO DI MACCHINE ORGANIZZATIVE NUOVE E COMPLESSE QUALI GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE CHE VOLESSERO COSTITUIRE (e in gran parte hanno troppo precipitosamente costituito e si troveranno a dover "gestire in perdita") E QUALI  LE CAMERE ARBITRALI CHE VOLESSERO CONTRIBUIRE A COSTITUIRE ASSIEME AL LOCALE TRIBUNALE (vedasi l'articolo intitolato "Obiettivo meno liti con l'<<arbitrato giurisdizionale>>", su ilsole24ore del 27 maggio 2001). ESSI CONSIGLI DELL'ORDINE, INOLTRE, NON DEVONO PREOCCUPARSI  DI "COSE INAUDITE" QUALI IL RISCHIO DI ESSER CITATI PER RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO CHE SI VEDESSERO PRETERMESSI NELLA DESIGNAZIONE COME MEDIATORI O COME MEMBRI DI IPOTETICHE CAMERE ARBITRALI COSTITUITE PRESSO I TRIBUNALI. I CONSIGLI DELL'ORDINE HANNO COSE SERIE E PIU' IMPORTANTI DA FARE.

IN CONCLUSIONE, MI PARE L'UOVO DI COLOMBO: CIASCUN AVVOCATO (E NON SOLO GLI AVVOCATI SELEZIONATI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE, IL QUALE PER RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA NON PUO' FARE IL SELEZIONATORE DEI COLLEGHI) DOVREBBE ESSERE  ABILITATO A SVOLGERE IL RUOLO DI "NEGOZIATORE" (NEL SENSO SOPRA DELINEATO) DA  UNA ORMAI IMPROCRASTINABILE DISPOSIZIONE DI LEGGE.

Sintetizzando, e senza pensare al ruolo sovrastimato o sottostimato degli avvocati, i problemi della vecchia mediazione obbligatoria, secondo me, stavano soprattutto nel fatto che richiedeva una allocazione irragionevole delle scarse risorse disponibili. In partricolare: 1) nel costo del controllo serio sugli organismi di mediazione e sulla professionalità dei mediatori; 2) nell'irragionevolezza della speranza che un mediatore pagato troppo poco faccia bene il suo dovere (altrimenti detto: i soldi che la parte doveva cacciare per la mediazione obbligatoria dovevano bastare a pagare un soggetto in più e cioè l'organismo di mediazione. Secondo me è più ragionevole che la parte quei soldi li cacci per pagare un avvocato "negoziatore" e semmai in aggiunta un suo tecnico).

A giusto commento della proposta di legge sulla mediazione assistita da avvocato, sul sito dell'Unione triveneta degli avvocati, si legge un interessantissimo articolo di approfondimento che si chiude con questo significativo passo di Gandhi: "Mi resi conto che la vera funzione dell'avvocato è di unire parti che si sono disunite; la lezione s'impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte del tempo per ottenere compromessi privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, certamente non l'anima. Io sono un avvocato".

LEGGI DI SEGUITO LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA "MEDIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATO" PRESENTATA DAGLI ON.LI CONTENTO E PANIZ E LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO...

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PROCEDURA PARTECIPATIVA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Relazione

La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento la "procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" o “accordo di negoziazione”, che è stata recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010.
Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
La procedura prende l’avvio con la redazione e sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali. Viene anche previsto l’impegno a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti nominati dalle stesse parti.
L’espletamento di questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge, come anche previsto dalla legge francese.
La procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati.

Tale procedura fa leva sulle funzioni proprie dell'avvocato, rafforza la qualità del sua prestazione professionale, impone allo stesso un’assunzione di responsabilità sia sotto il profilo della competenza professionale che della deontologia, laddove si amplia la sua competenza a certificare non solo l'autenticità della firma della parte che assiste, ma anche ad attestare che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti; assicura, tramite l’omologa del giudice, sul piano sociale una "sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino.


L’art. 1 definisce le finalità della convenzione e prevede l’obbligo deontologico di avvisare i clienti sulla possibilità di ricorrervi.
E’ anche prevista la possibilità di ricorrere all’ausilio di un mediatore designato da un Organismo di mediazione previsto, di un mediatore familiare o all’ausilio, per gli aspetti tecnici della questione, di esperti e consulenti.

L’art. 2 regola la durata e la possibilità di prorogare il termine concordato (limitatamente ad una sola volta, per evitare di trascinare di trattative inconcludenti).

L’art. 3 impone l’obbligo della forma scritta.

L’art. 4 precisa il contenuto della convenzione.

L’art. 5 fissa i limiti richiesti per poter ricorrere alla procedura.

L’art. 6 precisa che la convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, status della persona, salvo quanto previsto nell'art. 14, o questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale. Quest’ultima parte è stata modellata in correlazione al recente limite introdotto in materia di arbitrato nel “collegato lavoro”.

L’art. 7 afferma il principio dell’improcedibilità  dei procedimenti giudiziari oggetto di convenzione.

L’art. 8 lascia salva la possibilità di richiedere  i provvedimenti cautelari ed urgenti.

L’art. 9 regola l'omologazione dell’accordo da parte del Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.
La presentazione dell'accordo al Presidente del Tribunale per l'omologa è lasciata alla libera facoltà delle parti che solo tramite l’omologa raggiungono il risultato di munirsi di un titolo esecutivo. Il comma 2 prevede che l'accordo, deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s’intende transigere, rinunciare e conciliare, senza ricorso a dichiarazione di contenuto generico. Conseguentemente al comma 6 si è prevista la facoltà del Presidente del Tribunale di convocare le parti ed i loro difensori invitandoli a completare l’accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia; lo scopo di tale previsione è quella di rendere il più possibile chiaro e certo il contenuto degli accordi evitando così anche il sorgere di successivi contenziosi.
E’ data anche al Presidente del Tribunale la facoltà rifiutare l’omologa per le ipotesi in cui l’accordo è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, salve le ipotesi previste dall'art. 14. Il fatto assume possibile rilevanza deontologica, poiché della mancata omologa sono avvertiti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati cui appartengono i legali designati.

L’art. 10 stabilisce che la certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

L’art. 11 disciplina le ipotesi di annullamento, nullità e risoluzione dell’accordo, modellandosi ai limiti previsti nel codice civile per le transazioni, e regola le conseguenze dell’inadempimento in questo discostandosi dalla corrispondente previsione del codice civile per rafforzare ulteriormente l’impegno che le parti vanno ad assumere con l’accordo.

L’art. 12, mutuato dalla legge francese, prevede che questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge, anche se non riuscita.

L’art. 13 introduce, anche con finalità deflattive del contenzioso,  le conseguenze della mancata risposta all’invito ad aderire ad una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato.
Inoltre l’invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa di negoziazione potrà essere trascritto, se notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione.

L’art. 14 regola l’ipotesi di applicazione della procedura partecipativa nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell’interesse dei figli, al fine di cercare una soluzione consensuale. In tali ipotesi viene previsto che laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sè,  visto il parere del Pubblico Ministero, relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo. Qualora l’accordo risulti in contrasto con l’interesse dei figli, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.
Questa procedura, che elimina l’udienza presidenziale qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, impone ai legali delle parti l’obbligo di esperire preliminarmente il tentativo per la loro riconciliazione, dandone atto nell’accordo che verrà poi sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che sotto la loro responsabilità professionale, certificheranno l'autenticità delle firme e attesteranno che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti. Tale innovata previsione normativa consegue alla notoria constatazione che il tentativo di conciliazione, da esperirsi da parte del Presidente sia in sede di separazione che di divorzio, da tempo ha assunto il solo significato di un passaggio burocratico d’obbligo, privo di sostanziale contenuto e che non ha mai registrato il benchè minimo dato di successo.
L’eliminazione dell’udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente, qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, consente anche di ottenere benefici risultati in termini di riduzione dei tempi processuali, delle spese del procedimento e dell’attività giudiziaria, che conseguentemente potrà procedere con tempi più celeri  alla trattazione dei procedimenti contenziosi.

L’art. 15 regola gli effetti della procedura sull’interruzione e sospensione della prescrizione e della decadenza.

L’art. 16 regola gli obblighi per le parti ed i difensori per la  tutela della riservatezza della procedura.

L’art. 17 disciplina, in simmetria con l’ipotesi di mediazione delegata prevista nel D.lgs. 28/2010, invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione; la particolarità, con evidenti intenti deflattivi, consiste nella circostanza che tale invito deve essere adeguatamente motivato e potrà essere rivolto dal giudice solo dopo che le parti hanno adeguatamente svolto le loro difese, allorquando sono definiti il thema decidendum ed il thema probandum. L’ordinanza costituirà pertanto per le parti un concreto indirizzo per trovare una ragionevole soluzione transattiva.

L’art. 18 regola gli onorari dovuti dalle parti.

L’art. 19 afferma il principio che la procedura partecipativa di negoziazione si applica anche  per i procedimenti arbitrali.

L’art. 20 disciplina le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, introducendo il principio che alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l’assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione, purché conclusasi con un accordo.

L’art. 21 prevede che agli accordi raggiunti per mezzo della procedura partecipativa si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti nell’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali indicati nell’accordo.

L’art. 22 prevede l’obbligo per gli Ordini forensi di organizzare per gli avvocati iscritti corsi di formazione riguardanti la conoscenza sulla metodologia delle procedure di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa nonché a diffondere l’utilizzo tra gli iscritti della procedura di cui alla presente legge.

L’art. 23 concerne le disposizioni antiriciclaggio, all’articolo 12, comma 2, che viene coordinato, prevedendo che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica anche alle convenzione di procedura partecipativa di negoziazione, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L’art. 24 introduce degli obblighi di comunicazione al Ministero di Giustizia dei decreti di omologazione emessi ai sensi della presente legge per monitorarne il funzionamento e l’efficacia deflattiva.

L’art 25 differisce l’entrata in vigore per consentire un’adeguata pubblicizzazione della nuova opportunità.

 

Proposta di legge

PROCEDURA PARTECIPATIVA DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Articolo 1 (La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato o accordo di negoziazione)
1. La convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato o accordo di negoziazione è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali.
2. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.
3. E’ dovere deontologico per gli avvocati informare il proprio cliente all’atto del conferimento di incarico della possibilità di ricorrere alla procedura partecipativa.
4. Il ricorso alla convenzione partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato  o accordo di negoziazione prevista dalla presente legge può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché individui i criteri di cui all’art. 4 e quelli per la nomina dell'avvocato negoziatore.
5.  I legali designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all’ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un Organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall’art. 14, all’ausilio di mediatore familiare abilitato.

Articolo 2 ( Durata e proroga del termine di scadenza)
1. La convenzione partecipativa di negoziazione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti stesse, comunque non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi.
2. Le parti di comune accordo possono prorogare il termine concordato per una sola volta e sino al massimo di ulteriori quattro mesi.

Articolo 3 (Forma)
1. La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato deve essere, a pena di nullità, redatta in forma scritta.

Articolo 4 (Contenuto della convenzione)
1. La convenzione partecipativa di negoziazione deve precisare:
a.Il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
b.L'oggetto del conflitto o della controversia;
c.Le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio, nonché prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e consulenti;
d.Il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;
e.L'obbligo per le parti, per i loro avvocati incaricati e per chiunque partecipi l’impegno a comportarsi con lealtà alla procedura e tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che si sono scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi della lettera c);
f.Il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell’art. 1, e degli eventuali consulenti o esperti.

Articolo 5 (Capacità a stipulare la convenzione)
1. La convenzione partecipativa di negoziazione può essere conclusa  da qualsiasi persona che abbia la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da avvocato negoziatore salvo quanto previsto all'art. 14.

Articolo 6 (Oggetto della convenzione: limiti)
1. La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, status della persona, salvo quanto previsto all'art.  14, o questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.

Articolo 7 (Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione)
1. Quando è in corso una procedura partecipativa assistita da un avvocato qualsiasi ricorso, anche sommario o monitorio, al giudice per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.


Articolo 8 (Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione)
1. In caso di urgenza, la convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non esclude l’instaurazione di procedimenti cautelari ed urgenti.

Articolo 9 (Omologa dell’accordo, trascrizione)
1. Le parti, che a seguito della procedura partecipativa di negoziazione raggiungono un accordo per risolvere tutta o parte della loro controversia, possono prevedere, per il tramite dei propri difensori nominati nella convenzione, di sottoporre con ricorso congiunto l'accordo per l'omologa  al  Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.
2. L'accordo, deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s’intende transigere, rinunciare e conciliare.  Le dichiarazioni generiche non hanno valore.
3. Il decreto di omologa del Presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione o per la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
4. Il Presidente del Tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l’omologa solo per le ipotesi in cui l’accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, salvo quanto previsto dall'art.14. Della mancata omologa sono avvertiti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati cui appartengono i legali designati affinché valutino se la mancata omologazione costituisca fatto deontologicamente rilevante.
5. Se il Presidente del Tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, ai sensi del comma 2, convoca le parti ed i loro difensori invitandoli a completare l’accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.
6. In caso di mancata presentazione dell’accordo per l’omologa, l’accordo ha effetti solo negoziali tra le parti e non costituisce titolo esecutivo o titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione o per la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.

Articolo 10 (Certificazione delle firme)
1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 11 (Annullamento, nullità e risoluzione dell’accordo)
1. L’accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L’accordo può essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974, 1975 codice civile.
2. L’accordo può essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1966, II comma, e dell’articolo 1972 codice civile.
3. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui stesura abbia partecipato.
4. L’accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.

Articolo 12 ( Effetti del mancato accordo)
1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se legislativamente previsto.
2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dai legali designati e, se le parti l’hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori delle parti, senza alcuna motivazione delle stesse.

Articolo 13 (Invito ad aderire ad una procedura partecipativa, effetti, trascrizione)
1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato personalmente, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l’ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto.
2. L’invito ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso deve indicare:
a.Il termine proposto per l'espletamento della procedura;
b.L'oggetto del conflitto o della controversia;
c.L’impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura ed a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi dell’art. 4;
d.Il nome dell'avvocato negoziatore e l’invito a designare un avvocato negoziatore;
e.L’invito deve inoltre contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito o il rifiuto ad aderire alla procedura potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e che in caso di rifiuto o mancata risposta la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto;
f.L’invito deve inoltre contenere l’avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione come disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o abbia rifiutato di aderire alla procedura, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'art. 96 CPC.
4. L’invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa può essere trascritto, se notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale; la trascrizione perde efficace se decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per aderire alla procedura non è annotata la convenzione di cui all’art. 4 o se non è seguita sempre decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per aderire alla procedura dalla trascrizione della domanda giudiziale.
5. In tutti i casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale, le parti possono trascrivere la convenzione partecipativa. La trascrizione perde efficace se decorsi trenta giorni dallo scadere del termine fissato per la procedura non è trascritto l’omologa dell’accordo ai sensi del presente articolo o se non è seguita dalla trascrizione della domanda giudiziale. L’eventuale proroga del termine ai sensi dell’art. 1 deve essere annotata.


Articolo 14 (Procedura partecipativa nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati)
1. Una convenzione di procedura partecipativa può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale,  nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell’interesse dei figli.
La domanda di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modif. dalla legge 74/1987, presentata congiuntamente dai coniugi a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, e i relativi procedimenti sono regolati dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Dopo l’articolo 711 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:
“Art. 711 bis (Separazione consensuale con procedura partecipativa)
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sè,  visto il parere del Pubblico Ministero , relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l’interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l’esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi.
La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
3. Dopo l’articolo 711 bis del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:
“Art. 711 ter  (Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, con procedura partecipativa)
Il ricorso congiuntamente sottoscritto da genitori non coniugati e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi nell’interesse dei figli a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, è proposto, ai fini dell’omologazione dell’accordo, al Presidente del Tribunale del luogo dove risiede il minore.
Il Presidente,  senza disporre la comparizione delle parti dinanzi a sè,  visto il parere del Pubblico Ministero , relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo appaia in contrasto con l’interesse dei figli, il Tribunale convoca i genitori e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
4. Dopo l’articolo 710 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:
“Art. 710 bis. (Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, con procedura partecipativa)
Il ricorso congiunto per la modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dagli stessi coniugi  e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo dei coniugi relativamente all‘affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l’interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa  indicando eventualmente  le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
5. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modifiche:
1. all’articolo  4, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:
“14. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, con indicate le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al Tribunale in Camera di Consiglio. Il Tribunale, senza sentire i coniugi, visto il parere del Pubblico Ministero, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e relativa agli eventuali accordi economico-patrimoniali tra i coniugi contenuti nel ricorso e raggiunti con la procedura partecipativa, e con ordinanza convoca le parti e i rispettivi difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa,  indicando eventualmente  le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, si applica la procedura di cui al comma 8.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l’esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
2. All’articolo 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, dopo il comma 5 è introdotto il seguente comma:
“6.  Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole e relative alla misura e modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo delle parti relativamente all‘affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l’interesse di questi, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente  le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 15 ( Interruzione della prescrizione e della decadenza)
1. La prescrizione è interrotta con la sottoscrizione della convenzione o con l’invito di cui all’art. 13; ogni termine di decadenza è sospeso con la sottoscrizione della convenzione o con l’invito di cui all’art. 13 e inizia nuovamente a decorrere dallo spirare del termine previsto nella convenzione o decorso il termine di 30 giorni di cui all’articolo 13 comma 1. La sospensione feriale dei termini non si cumula alla sospensione prevista nel presente articolo.

Articolo 16 (Obblighi dei difensori, tutela della riservatezza)
1. E' obbligo degli avvocati e delle parti comportarsi con lealtà, di tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L’avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato ma deve osservare quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.
2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'art. 810 CPC, in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, ed in precedenza non conosciute o conoscibili, nel corso del procedimento di procedura partecipativa di negoziazione non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza, nel corso della procedura, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
4. Il difensore della parte, e a tutti coloro che partecipano alla procedura, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento partecipativo di negoziazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
5. A tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 17 (Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)
2. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7 dell'art. 183 cpc ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell’art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti  controversi della questione a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando il termine per la procedura partecipativa in contraddittorio con le parti.
3. Nei casi di cui ai comma 1 l’istanza di omologa prevista dall’art. 9 si presenta davanti allo stesso Giudice che ha emesso l’ordinanza.
4. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti ava nti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni può  invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell’art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti  controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto
5. I termini di cui ai commi 1 e 4, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


Articolo 18 (Onorari)
1. Gli onorari dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell’accordo e di partecipazione ed assistenza alla procedura partecipativa di negoziazione sono determinati secondo le tariffe attualmente vigenti; con decreto ministeriale, sentito il CNF, si può prevedere un aumento degli stessi in caso di favorevole esito della procedura.
2. Agli esperti e consulenti si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.
3. Ai componenti designati dagli Organismi di mediazione si applicano le indennità previste nel Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
4. Salvo diverso accordo ai sensi del comma 2, gli onorari dei rispettivi difensori nelle procedure partecipative di negoziazione s’intendono compensati tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà.

Articolo 19 (Procedimenti arbitrali)
1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.

Articolo 20 (Patrocinio a spese dello Stato)
1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l’assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione purché terminata con un accordo omologato ai sensi della presente legge.

Articolo 21 ( Vantaggi fiscali)
1. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti nell’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali indicati nell’accordo. I legali sono responsabili professionalmente dell'attestazione resa.

Articolo 22 (Ordini Forensi)
1. Gli Ordini provvederanno a organizzare per gli avvocati iscritti corsi di formazione riguardanti la conoscenza sulla metodologia delle procedure di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, nonché a diffondere l’utilizzo tra gli iscritti della procedura partecipativa assistita da un avvocato di cui alla presente legge.

Articolo 23 (Antiriciclaggio)
1. L'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono aggiunte le seguenti: «ed una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Articolo 24 (Raccolta dei dati)
1. Annualmente i Presidenti dei Tribunali trasmettono al Ministero di Giustizia il numero dei decreti di omologa degli accordi emessi ai sensi dell’artt. 9, 14 e 17 della presente legge.

Art. 25 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Le peggiori cose sono sempre fatte con le migliori intenzioni (O. Wilde)