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Liberalizzazione e abrogazione per contrasto con principi enunciati: Corte cost. smentirà il CNF?

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte costituzionale smentirà le argomentazioni della sentenza del CNF n. 63/2013 del 22/4/2013 (e del parere reso dal CNF il 10/4/2013 su quesito n. 227 ter - Rel. Cons. Perfetti), e quelle della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 11833/13 (e sentenze "gemelle", con essa depositate il 16/5/2013) in ordine alla possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3, comma 5-bis, d.l. 138/2011 -in relazione al comma 5, lettere da a) a g), dell'art. 3 del medesimo decreto legge- che consenta di evitare di proporre alla Corte delle leggi q.l.c. delle citate disposizioni ?

Interessante l'articolo di Francesco Saitto, dal titolo "LA CORTE COSTITUZIONALE, LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E IL «PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERALIZZAZIONE» TRA STATO E REGIONI",. E' pubblicato sulla rivista della Associazione dei costituzionalisti, N°: 4/2012. Questo il sommario: "1. Premessa: il mercato regolato e la concorrenza come problemi di ordine costituzionale; 2. Il «principio generale della liberalizzazione» tra l’art. 41 e l’art. 117, comma 2, lett. e) Cost.; 3. Le altre questioni affrontate dalla Corte e l’incostituzionalità della «soppressione automatica»; 4. Considerazioni conclusive: il mercato e la sent. n. 200 del 2012 alla luce della recente riforma dell’art. 81 Cost."...

Nel dossier n. 4/2013 del CNF trovi sia la sentenza del CNF n. 63/2013 (a pag. 7 del dossier), sia il parere del CNF del 10/4/2013 su quesito n. 227 ter - Rel. Cons. Perfetti (a pag. 15 del dossier).  La sentenza delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 la trovi qui.

A mio parere sbagliano (oltre al CNF) pure le SS.UU. Civili della Cassazione a ritenere, nella sentenza n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16 maggio 2013, di poter azzerare in via interpretativa il contenuto abrogativo dell'art. 3, comma 5-bis e comma 8, del d.l. 138/2011 sia con riguardo ai limiti all'iscrizione all'albo forense degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato (lettera a del comma 5 del medesimo art. 3), sia con riguardo alla possibilità di tutti i consiglieri del CNF di partecipare sia alle funzioni giurisdizionali, sia alle funzioni amministrative del CNF (lettera f del comma 5 del ,edesimo art. 3).

Lo dimostra il fatto che la Corte costituzionale (vedasi sent. 200/2012), non ha dichiarato inammissibili le censure di incostituzionalità sollevate per indeterminatezza del contenuto abrogativo di tali norme liberalizzatrici ma ha ritenuto di dover distinguere tra le varie disposizioni abrogative di cui all'operazione di liberalizzazione avviata nel 2011 che erano state portate all'esame del giudice delle leggi. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale solo una delle norme censurate per indeterminatezzza dell'effetto abrogativo.

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