(da www.servizi-legali.it )

Deve ritenersi che lo svolgimento della attività di avvocato in regime di sana concorrenza sia ostacolato, ingiustamente, dal regolamento del C.N.F. n. 2/2013, del 19/4/2013, “Norme per la modalità di accesso allo Sportello del cittadino”, pubblicato nell'apposita sezione del sito internet del C.N.F. dedicata ai regolamenti del CNF per l'attuazione della legge di riforma forense
ed entrato in vigore il 4 maggio 2013.
Questo il testo del regolamento del CNF 2/2013:
“Art. 1. Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
1. I Consigli dell’Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello».
2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l’informazione sui giudizi pendenti.
Art. 2. Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati
1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Art. 3. Informazioni e orientamento per l’accesso alla giustizia
1. Per quanto concerne l’accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento;
b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.
Art. 4. Accesso al servizio
1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali del Consiglio dell’Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità.
4. Al fine di usufruire del servizio, l’utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Il Consiglio dell’Ordine non trattiene alcun documento fornito dall’utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.
Art. 5. Elenco dei professionisti iscritti allo sportello
1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell’ambito di materie di
propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo.
2. L’elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l’indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.
3. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, indicando le materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.
4. All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di sportello.
6. Il Consiglio dell’Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell’elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l’attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell’oggetto dell’attività stessa.
Art. 6. Violazione del regolamento
1. Il Consiglio dell’Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e del proprio.
2. Comporta l’esclusione dall’elenco:
a) la mancata presenza dell’avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
b) il rifiuto o l’omissione ingiustificati di prestare l’attività di sportello alla persona che accede al servizio;
c) il venir meno dei requisiti di accesso all’elenco dei professionisti di cui all’art. 5, comma 1;
d) la violazione dei divieti di cui all’art. 5, commi 4 e 5.
Art. 7. Oneri
1. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo ed elenco, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, ww.consiglionazionaleforense.it.
2. I Consigli dell’Ordine dovranno istituire lo Sportello per il cittadino entro e non oltre il 30 novembre 2013."
Questo, invece, il testo dell'art. 30 della legge di riforma forense (l. 247/2012):
"Art. 30. Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso
alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
2. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.
3. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3."
SI ESPONGONO DI SEGUITO LE RAGIONI PER LE QUALI IL REGOLAMENTO DEL CNF 2/2013 VIOLA IL DIRITTO INTERNO E IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.
Macroscopica appare la illegittimità costituzionale (art. 24 Cost.) dell'art. 30 della l. 247/12 (e l'illegittimità derivata in capo al regolamento 2/2013 del CNF) nella parte in cui esclude il non cittadino dalla possibilità d'accedere alle informazioni e all'orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
Ciò a prescindere, in primo luogo appare evidente che l'art. 30 della l. 247/2012 non autorizza affatto il CNF e i singoli Consigli degli Ordini a organizzare "Sportelli per il cittadino" nei quali le informazioni ai cittadini siano date da avvocati, variamente a ciò autorizzati (ed eventualmente pagati, visto che la retribuzione dell'attività svolta dall'avvocato all'interno dello Sportello non è esclusa dal Regolamento del C.N.F. -che qualifica gratuito solo l'accesso allo sportello da parte del cittadino- e appare naturale) dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Anzi, che a dare informazioni presso lo Sportello per il cittadino istituito presso un Consiglio dell'Ordine possano essere solo avvocati e per di più solo iscritti presso quel medesimo Consiglio dell'Ordine lo impedisce la necessità di salvaguardare una sana concorrenza tra avvocati.
Questa non solo non deve essere “mediata” -ove non ricorrano motivi imperativi di interesse generale capaci di limitare la libertà di lavoro professionale dei singoli avvocati- da interventi di CNF e Consigli degli Ordini degli Avvocati, ma soprattutto non deve essere messa in pericolo da attività informative rese in veste istituzionale (quasi come organi del Consiglio dell'Ordine) da avvocati che restino comunque interessati all'acquisizione di clientela in loco, e possano esser sospettati di esser beneficiari (a seguito dell'attività di “informatori” espletata all'interno dello Sportello per il cittadino) di forme di pubblicità occulta, di certo non meno efficaci di quella realizzata attraverso, ad esempio, un'intervista rilasciata ad un giornale (pubblicità occulta che di recente anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno stigmatizzato nella sentenza n. 10304/2013).
Per di più gli avvocati “informatori”, attivi presso lo Sportello per il cittadino, potrebbero anche esser pagati col contributo di colleghi decisamente contrari a che, presso uno Sportello per il cittadino istituito nei locali del Consiglio dell'Ordine, si svolga la detta attività di "informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia” ad opera di avvocati concorrenti sul mercato dei servizi professionali di avvocato e, in particolare, nel territorio di riferimento del Consiglio dell'Ordine territoriale.
Si consideri:
Visto che l'art. 1 del regolamento del CNF 2/2013 prevede che "lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza", che senso ha prevedere, nel regolamento, che ciascun avvocato aspirante "sportellista" potrà presentare domanda di iscrizione nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, "indicando le materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello" ? E poi, che senso ha prevedere, all'art. 5, comma 2, del regolamento, che "L’elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l’indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti"? Se nessuna consulenza può esser svolta dall'avvocato che dia informazioni presso lo Sportello, è evidente che è del tutto irragionevole la selezione degli “sportellisti” basata sulla indicazione, da parte degli aspiranti, dei settori d'attività prevalente (peraltro senza controllo dell'effettività e rilevanza dell'attività forense indicata).
Perchè mai, inoltre, gli avvocati non interessati a fare gli "sportellisti" dovrebbero contribuire (coi loro contributi annuali al COA) a far funzionare gli "Sportelli per i cittadini"? Perchè mai, in particolare, dovrebbero contribuire a informare i cittadini "a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure"?
Che poi i rischi di violazione della concorrenza tra avvocati siano -per come è stato scritto il regolamento 2/2013 del CNF- gravi ed evidenti lo dimostra quel che si legge nell'art. 5 del regolamento stesso, ai commi 4 e 5:
"4. All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di sportello".
Appare fondamentale il richiamo alla sentenza del TAR Lazio n. 5151 del 2011 che ha annullato, per carenza assoluta di potere del CNF, il regolamento del CNF che istituiva le specializzazioni senza base di legge. In base a ragionamento analogo a quello che seguì, nell'occasione, il TAR Lazio si dovrà riconoscere che il regolamento 2/2013 del CNF è illegittimo perchè:
1) senza che l'art. 30 della l. 247/12 attribuisca al CNF un tale potere, il regolamento 2/2013 del CNF impone a ciascun COA di organizzare l'attività di informazione e orientamento di cui all'art. 30 l. 247/12 solo attraverso avvocati, ed inoltre impone che l'informazione sia resa anche "a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure";
2) imponendo a ciascun COA di selezionare gli avvocati per l'iscrizione, a domanda, in un apposito elenco che la legge non prevede, crea, nell'unitaria categoria degli avvocati, una inammissibile sottocategoria professionale di legittimati a fornire informazioni e orientamento "ufficiali" riguardo all'esercizio del servizio professionale di avvocato e riguardo all'accesso alla giustizia;
2) imponendo di selezionare gli avvocati interessati a prestare il servizio di informazione e orientamento nello "Sportello per il cittadino" in base a dichiarazioni degli stessi aspiranti "avvocati-sportellisti" circa le materie di propria competenza e, conseguentemente, individuando elenchi -anche se ad uso interno dei COA- di avvocati "para-specialisti": a) viola direttamente la concorrenza tra gli avvocati; b) agevola condotte anticoncorrenziali da parte degli avvocati iscritti nell'elenco degli "sportellisti" (di certo legittimati a illustrare a fondo, ai cittadini che si rivolgono allo Sportello, l'ambito delle competenze professionali specifiche per le quali essi avvocati sono stati ammessi dal COA nell'elenco degli "sportellisti") e con ciò viola l'art. 117 Cost. che impone di salvaguardare la concorrenza anche nei servizi professionali (e si ricordi che la professione di avvocato è naturalmente concorrenziale, come sancì Corte cost. 189/01 !) in un ordinamento professionale che ad oggi non vede ancora realizzata la (prevista dalla l. 247/12) figura dell'avvocato specialista;
3) organizzando lo "Sportello per il cittadino" oltre il potere conferito al CNF, il regolamento impone agli avvocati iscritti all'albo il pagamento di somme non dovute secondo legge e addirittura lo impone al fine di pubblicizzare le procedure di soluzione alternativa delle controversie, le quali sono estranee alle esclusive dell'avvocato (per le quali sole gli enti esponenziali dell'Avvocatura possono chieder soldi agli avvocati).
CON RIGUARDO AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPARE FONDAMENTALE IL RICHIAMO ALL'ART. 101 DEL T.F.U.E.
Dispone, tra l'altro, l'art. 101 TFUE: “1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune...”.
Sulla base degli insegnamenti della sentenza della Corte di giustizia resa il 28 febbraio 2013 nella causa C-1/12 si dovrà ritenere che il regolamento del CNF 2/2013 configura una restrizione della concorrenza, vietata dall'art. 101 T.F.U.E. perchè:
1) gli Ordini professionali sono associazioni di imprese ai fini dell'applicazione delle regole U.E. sulla concorrenza;
2) un regolamento adottato da un Ordine professionale deve essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese;
3) il fatto che l'Ordine sia tenuto per legge ad attivare uno “Sportello per il cittadino” teso a fornire "informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia” non sottrae le norme regolamentari promulgate da un Ordine professionale dall'applicazione dell'art. 101 TFUE.;
4) la mancanza d'una incidenza diretta del regolamento del CNF 2/2013 sull'attività economica dei membri dell'Ordine non incide sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE dal momento che la violazione censurata al medesimo Ordine professionale concerne un mercato nel quale lo stesso Ordine esercita un'attività economica (attraverso “camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa);
5) il regolamento 2/2013 del CNF impone condizioni discriminatorie per una parte sostanziale del mercato rilavante, a vantaggio del Consiglio dell'Ordine che abbia istituito “camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa”, nonché a vantaggio degli avvocati che operino presso lo Sportello per il cittadino o presso le “camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa” istituite presso il Consiglio dell'Ordine. L'esistenza di queste ultime deve esser oggetto d'una vera e propria pubblicità obbligatoria all'interno dello Sportello per il cittadino. Una tale pubblicità dovrebbe decantare sempre e comunque all'ignaro cittadino “i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure", cosa che francamente rasenta la violazione del divieto di pubblicità ingannevole, comparativa e elogiativa, di cui all'art. 17 del codice deontologico forense;
6) il regolamento 2/2013 del CNF elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilavante, con una compartimentazione dello stesso (sostanzialmente “per territori” e “bacini di utenza”, corrispondenti alle residenze professionali degli avvocati, visto che sono le residenze professionali che determinano la iscrizione presso l'albo di uno o di altro Consiglio dell'Ordine territoriale) a favore degli iscritti in ciascun albo territoriale. Ciò perchè il regolamento 2/2013 non consente che presso lo Sportello per il cittadino istituito presso un Ordine territoriale possano operare gli avvocati iscritti presso altri Ordini forensi.
Per le ragioni sopra esposte già è stato chiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di attivarsi, ai sensi dell'art. 21-bis della l. 287/1990, contro l'illegittimo regolamento del CNF n. 2/2013, qualificandolo atto amministrativo generale, lesivo della concorrenza tra tutti gli avvocati italiani. In particolare è stato chiesto all'Antitrust: 1) di emettere un parere motivato per indicare al Consiglio Nazionale Forense le violazioni delle norme a tutela della concorrenza nel servizio professionale di avvocato poste in essere dal medesimo C.N.F. con il suo Regolamento n. 2/2013 del 19/4/2013 “Norme per la modalità di accesso allo Sportello del cittadino”;
2) di agire, successivamente, in giudizio innanzi al TAR Lazio per l'annullamento del regolamento 2/2013 del C.N.F..
La richiesta all'Antitrust è stata formulata anche se non sono stati ancora emanati i regolamenti attuativi da parte dei singoli Consigli degli Ordini degli Avvocati. Ciò perchè i medesimi Consigli degli Ordini sono dichiarati, nel regolamento 2/2013 del CNF, tenuti ad istituire lo “Sportello per il cittadino” entro il 30 novembre 2013 (vedasi art. 8 del regolamento 2/2013), “in conformità” alle indicazioni del medesimo regolamento (vedasi art. 1).
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