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Riforma forense: Mantini (UDC) apre a Governo sul part time dei dipendenti pubblici

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(da www.servizi-legali.it ) Intervenendo alla Camera, il 24 ottobre 2012, nella discussione sull'art. 19 del progetto di legge di riforma forense, dedicato alle eccezioni alle regole sulle incompatibilità nella professione di avvocato, ha affermato l'On. Pierluigi Mantini (UDC):

"PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente solo per dire che i problemi sollevati dalla collega Bernardini hanno un loro fondamento.
Noi manteniamo il voto dell'UdC coerente con il lavoro fatto in Commissione perché si sa che in questi percorsi, in una riforma difficile come questa dell'ordinamento forense, occorre anche venirsi incontro, trovare punti di mediazione, di compromesso. Però, certamente, nel regime delle incompatibilità vi è qualcosa - che ha segnalato anche il Governo, per il vero, - rispetto alla norma base che pur potrebbe meritare una diversa attenzione. Soprattutto mi riferisco al tema di chi lavora part time nella pubblica amministrazione che ben potrebbe, nel tempo libero, nel rispetto delle norme che tutelano dai conflitti di interesse, ovviamente, esercitare la professione.
È stata fatta complessivamente una scelta che è piuttosto improntata alla comprensibile, da un certo punto di vista, paura dei grandi numeri che sono nell'albo professionale che, ricordo, è ormai composto da 230 mila iscritti, tre volte, quattro volte il numero degli albi degli avvocati dei Paesi europei comparabili
, però rimaniamo perplessi sempre rispetto all'ipotesi e alla soluzione che si debba rendere difficoltoso l'accesso agli outsider, cioè a chi è fuori. In effetti, la professione di avvocato potrebbe essere compatibile anche, ad esempio, con il part time, ma, ripeto nel rispetto delle norme di salvaguardia dai conflitti di interesse, perché lavorare, lavorare di più nel tempo libero non può essere certo criminalizzato, né oggetto di divieti.
Ripeto, questo tema dovrà trovare una migliore soluzione, forse migliore di quella che si è trovata in questa sede.
"

RICORDO CHE IL MINISTRO SEVERINO AVEVA ESPRESSO (IN DATA 5/9/2012) PARERE CONTRARIO ALL'ESAME DELL'ART. 18 DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA IN SEDE LEGISLATIVA ("per la parte in cui stabilisce in via generale tipologie di incompatibilità eccessivamente ampie, come quella relativa a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, a qualsiasi attività di lavoro dipendente anche con orario parziale, ovvero alla qualità di amministratore o consigliere delegato di società di capitali, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi con l’esercizio della professione forense, ovvero limita l’iscrizione in altri albi, senza che vengano enunciati specifici motivi ostativi").

- QUANTO AGLI ARTICOLI 19 E 20, APPROVATI DALLA CAMERA, ESSI MERITANO D'ESSERE ANALITICAMENTE VAGLIATI INNANZI ALL'ASSEMBLEA DEL SENATO PERCHE' COSTITUISCONO LA CONTROPROVA CHE I DIPENDENTI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO DEVONO ESSERE AMMESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE;

- QUANTO ALL'ART. 21, ESSO E' EVIDENTEMENTE IN CONTRASTO  CON L'ART. 2 DEL DPR 137/2012.

MI SPIEGO MEGLIO:

Recita il DPR 137 del 7 agosto 2012, all'art. 2:
"Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale.
"1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.
"

Non si può non riconoscere che il DPR 137/12, esplicitamente affermando che "non sono ammesse limitazioni ... con attività anche abituale e prevalente", stabilisce che è possibile esercitare qualsiasi professione, compresa quella di avvocato, non abitualmente e in maniera non prevalente.
Ne consegue che, di certo, all'esercizio delle professioni, compresa quella di avvocato, non è ammessa alcuna limitazione che impedisca "preventivamente" l'iscrizione agli albi a causa dello svolgimento d'altra attività lavorativa. Tra l'altro per tal genere di limitazione occorrerebbe una deroga espressa che sia oggettivamente fondata su ragioni di pubblico interesse. Ebbene, se l'Italia vuol essere una Repubblica fondata sul lavoro (come l'art. 1 della Costituzione solennemente proclama) tali ragioni di pubblico interesse non possono individuarsi in valutazioni di prudentissima prevenzione "ex ante" di sempre possibili conflitti di interesse (vedasi l'insegnamento di Corte costituzionale 189/2001). Ovviamente dovrà esser definita doverosa, per i Consigli degli Ordini, la verifica della ricorrenza in concreto dell'indipendenza di giudizio intellettule e tecnico nei confronti dell'abilitato (pensiamo, ad es. ad un dipendente pubblico in part time ridotto, che abbia superato l'esame di Stato da avvocato) che abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo professionale. Dunque, niente più impedimenti ex ante all'accesso alle professioni (compresa quella di avvocato) per presunzioni odiose di incompatibilità fondate sullo svolgimento d'altri lavori !

Dall'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, e "in ogni caso" dal 13 agosto 2012  , sono ammessi solo procedimenti amministrativi di controllo "ex post" (cioè senza creare "a monte" ostacoli all'iscrizione) e "in concreto" degli iscritti all'albo!

Altrimenti che razza di liberalizzazione  sarebbe la tanto sbandierata rifoma delle professioni in senso pro-concorrenziale?

E, inoltre, come sarebbe tollerabile il fatto che ministri, sottosegretari di Stato, viceministri, Commissari governativi (vedasi art. 2 della legge 215/2004 sul conflitto di interesse delle alte cariche dell' Stato), nonchè i parlamentari e tanti altri soggetti titolari di importanti funzioni pubbliche siano ammessi ad iscriversi agli albi professionali (e i commissari del governo, secondo il testo approvato dalla Camera il 9/10/2012, anche ad esercitare la professione di avvocato), mentre non potrebbero fare altrettanto dei semplici impiegati pubblici in part time ridotto oppure dei semplici dipendenti privati? E ancora: aver rimosso (esenza rischi di concreti conflitti di interessi, come ha spiegato la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001) la discriminazione del semplice impiegato pubblico rispetto al ministro, sottosegretario, commissario del Governo, è stato il modo migliore di valorizzare le professionalità legali interne alle amministrazioni pubbliche (ora -dal 13 agosto 2012- i dipendenti pubblici abilitati all'esercizio della professione forense non sono più spinti alle dimissioni per poter lavorare anche nel "libero Foro": BASTA CHE OTTENGANO IL PART TIME RIDOTTO <COSI' ANCHE RENDENDO PIU' FACILE LA RIDUZIONE DELL'AORGANICO DELLA P.A., IMPOSTA CON LA SPENDIG REVIEW>) ed è stato il modo migliore per toglier di mezzo la scusa più facile (mancanza di adeguate professionalità legali nell'organico) che si accampava per disporre affidamenti di una marea di consulenze e incarichi professionali a professionisti del diritto esterni alla pubblica amministrazione. Ricordiamo, al riguardo, che il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Luciano Pagliaro, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, ha descritto come un male endemico la pratica delle "consulenze facili" chieste dalle pubbliche amministrazioni ed ha segnalato che è in continuo aumento il numero delle citazioni in giudizio di funzionari e dirigenti di enti pubblici per l'esternalizzazione  ingiustificata di numerosi incarichi.  NON E' QUINDI IL CASO DI REINTRODURRE, CON L'ART. 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE IL DIVIETO "PREVENTIVO", APPENA ABROGATO IN DATA 13 AGOSTO 2012, DI ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO NELL'ALBO FORENSE. ALTRIMENTI DETTO, NON E' IL CASO DI REINTRODURRE LA APPENA ABROGATA DISCRIMINAZIONE DEL SEMPLICE DIPENDENTE PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO, RISPETTO AL PARLAMENTARE ECC ...

Ecco gli articoli 18,19,20 e 21 del progetto di legge di riforma forense che sono stati approvati dalla Camera ad ottobre 2012:

"1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente e con l'esercizio dell'attività di notaio, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

Art. 20.
(Sospensione dall'esercizio professionale). 
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.       
2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati.     
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Art. 21.
(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.         
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.        
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 13.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente.
7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:       
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;    
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile.

Come accennavo, il ministro Severino ha censurato in parte (nel suo parere sul passaggio alla Commissione giustizia della Camera in sede legislativa) il progetto di legge di riforma forense Atto Camera 3900, riconoscendo che non potrà contraddire il DPR 137/12. Il ministro ha affermato che -se si vuole rispettare il DPR 137/12- all'esercizio della professione di avvocato non deve essere ammessa alcuna limitazione (come invece si prevede all'art. 18 della proposta di legge Atto Camera 3900) che impedisca "preventivamente" l'iscrizione agli albi a causa dello svolgimento d'altra attività lavorativa, autonoma o di dipendente a part time. Ebbene, il ministro avrebbe pure dovuto riconoscere che, nell'affermare che "non sono ammesse limitazioni ... con attività anche abituale e prevalente", il DPR 137/2012 stabilisce chiaramente che è possibile esercitare qualsiasi professione, compresa quella di avvocato, non abitualmente e in maniera non prevalente.

Ma, come pure accennavo, il ministro a dimenticato di evidenziare, nel suo parere del 5/9/2012, come pure gli articoli 19 e 20 della proposta di riforma forense, nel testo approvato dalla Commissione giustizia della Camera, chiaramente impongano di coerentemente ammettere all'iscrizione all'albo forense anche i dipendenti pubblici a part time ridotto. E, infatti, se ammesso ad esercitare la professione forense, il dipendente pubblico a part time ridotto -riguardo al rischio di conflitti di interesse, di accaparramento di clientela e di carenza di indipendenza intellettuale e tecnica, per tutto quanto spiegato da Corte cost. 189/01- non è certo più "pericoloso" di (e non può essere discriminato, quanto al divieto di iscrizione all'albo, rispetto a):

A) un insegnante o ricercatore in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (art. 19, comma 1);

B) un docente o ricercatore universitario a tempo pieno (art. 19, comma 2);

C) un Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 l. 400/88 (inspiegabilmente l'art. 20 approvato dalla Camera dimentica la figura del Commissario straordinario del Governo e si limita aindicare, tra quelle enumerate dall'art. 1 della l. 215/04, solo l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato);

D) un presidente di provincia diversa da quella di Trento e di Bolzano e con non più di un milione di abitatnti (art. 20, comma 1);

E) un sindaco di comune con non più di 500.000 abitatnti (art. 20, comma 1, della proposta di riforma forense approvata dalla Camera);

F) un giudice di pace, un vice procuratore onorario, un giudice tributario, un mediatore, un avvvocato che sia sostanzialmente dipendente di un altro avvocato, un avvocato che sia socio di minoranza di una società di capitali per l'esercizio della professione.

SOTTOLINEO: IL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE (ATTO CAMERA 3900), SI MANIFESTA DISCRIMINATORIO A FAVORE DEI SOLITI "POTENTI" PURE PER QUANTO DISPONE AGLI ARTICOLI 20 E 21, COME APPROVATI DALLA CAMERA AD OTTOBRE 2012:

1) INVENTA, ALL'ART. 20, LA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON MANTENIMENTO, PERO', DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO. E' UN TRATTAMENTO PRIVILEGIATO CHE VERREBBE RISERVATO AGLI "ALTI PAPAVERI" (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL SENATO, DELLA CAMERA, DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI GIUNTA REGIONALE, DELLA PROVINCIA DI TRENTO E BOLZANO, DI PROVINCIA CON PIU' DI UN MILIONE DI ABITANTI, MINISTRO, VICEMINISTRO, SOTTOSEGRETARIO DI STATO,MEMBRO DELLA CORTE COSTITUZIONALE O DEL C.S.M., SINDACO DI COMUNE CON PIU' DI 500.000 ABITANTI), MENTRE SAREBBE PPRECLUSO AI NORMALI LAVORATORI, I QUALI PER IL RICORRERE DI CAUSE CHE POSSONO METTERE A RISCHIO L'INDIPENDENZA O LA PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, O DELL'ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA, VEDREBBERO RESPINTA LA LORO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO, EX ART. 18, O DALL'ALBO VERREBBERO BELLAMENTE CANCELLATI, EX ART. 20, COMMA 1 (ALTRO CHE SOSPESI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE !).  

2) CREA UNA ULTERIORE DISCRIMINAZIONE A FAVORE DEI SUDDETTI "ALTI PAPAVERI" , ALL'ART. 21, COMMA 6, OVE SOLO PER  ESSI  PREVEDE CHE LA PROVA DELL'EFFETTIVITA', ABITUALITA', E PREVALENZA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NON E' RICHIESTA DURANTE IL PERIODO DELLA CARICA.

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