Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Praticanti avvocati: 18 mesi di pratica "o quanti sennò"?

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

Così recita il comma 6 dell'art. 9 "Disposizioni sulle professioni regolamentate", del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

"6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente."

INTERESSANTE, AL RIGUARDO, L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE:

riporto dalla newsletter n. 78, del 17 aprile 2012, del Consiglio Nazionale Forense:
"Nuovo tirocinio: richiesta di chiarimenti al ministero della giustizia
Caos sulle nuove regole in materia di tirocinio professionale.
Introdotte dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge Cresci-Italia, hanno ridotto  a 18 mesi il periodo di praticantato valido ai fini dell’esame e lo hanno previsto anche durante il corso di studi universitari.
La nuova disciplina, però, entrata in vigore lo scorso 24 gennaio, non ha previsto norme transitorie ponendo problemi di raccordo con i tirocini già corso. E, inoltre, solleva dubbi sul coordinamento con alcune disposizioni tuttora vigenti, come quelle relative al valore del diploma di specializzazioni ai fini del compiuto tirocinio.
Numerosi Consigli dell’Ordine degli avvocati hanno rappresentato al Consiglio nazionale forense le plurime difficoltà operative derivanti da questi dubbi interpretativi frutto di una tecnica legislativa condizionata dalla fretta di normare senza opportuna riflessione circa la portata della disposizione e le sue conseguenze applicative il tutto aggravato dalla abitudine di lavorare in solitario applicandosi, cioè, a realtà giuridiche complesse senza l'interlocuzione con l'avvocatura.
Il Consiglio nazionale forense è stato pertanto costretto a rappresentare al Ministero - con lettera formale successiva a reiterate richieste avanzate per le vie brevi - questa situazione, i suoi gravi riflessi applicativi e le conseguenze sulla gestione dei tirocini da parte dei singoli Consigli dell'Ordine con invito a chiarire - anche a causa della mancanza di una disciplina transitoria - i vari punti oscuri e contraddittori della normativa e ciò nel più breve tempo possibile."

 

Pubblicità


Annunci

Vi è una sola cosa peggiore dell'ingiustizia: la giustizia senza la spada in mano. Quando il diritto non è la forza, è male (O. Wilde)