Avvocati Part Time

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I "vecchi avvocati part time" non sono più pericolosi di parlamentari, assessori regionali ecc ...

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La mancata salvaguardia, nella riforma della professione forense, dei diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time" cozzerebbe in maniera intollerabile, tanto da poterne subito far derivare questione di legittimità costituzionale, con la disciplina delle incompatibilità disegnata dalla riforma stessa in maniera irragionevolmente ben meno rigorosa nei confronti di soggetti che ben più dei "vecchi avvocati part time" possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi e in concrete possibilità d'accaparramento di clientela, nonchè in situazioni di rischio per l'indipendenza dell'avvocato.
Infatti, secondo il ddl di riforma forense, non sono in posizione di incompatibilità e dunque non vengono cancellati dagli albi -ma solo sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica (ex art. 19, co 1)- gli avvocati che siano anche ministri, viceministri o sottosegretari di Stato, presidenti di giunta regionale o presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, presidenti di province con più di un milione di abitanti, sindaci di comuni con più di 500.000 abitanti).
Neppure sono sospesi dall'esercizio professionale, durante il periodo della carica, altri soggetti, anch'essi ben più "pericolosi" dei "vecchi avvocati part time" per il bene della indipendenza dell'avvocato, nonchè in ordine al rischio di conflitti di interesse e di accaparramento di clientela: si tratta degli avvocati che siano presidenti di province con meno di un milione di abitanti, oppure siano sindaci di comuni con meno di 500.000 abitanti; o membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consiglieri regionali, membri di giunte regionali, membri di giunte provinciali, membri di giunte comunali.
Contraddittoriamente, poi, tali soggetti sono addirittura posti in posizione di assurdo privilegio dall'art. 10, comma 2, dall'art. 20, comma 6, e dall'art. 27, commi 2 e 3, del ddl di riforma forense:
- l'art. 10, comma 2, li esenta dall'obbligo di formazione continua (i sindaci e assessori comunali se il comune ha popolazione superiore a 100.000 abitanti);
- l'art. 20, comma 6, li esenta dalla prova della effettività e della continuità dell'esercizio della professione (i sindaci se il loro comune ha più di 10.000 abitanti; i membri di giunta comunale se il comune ha più di 30.000 abitanti);
- l'art. 27, commi 2 e 3, riconosce loro (in quanto non sospesi dall'esercizio della professione) il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Consigli degli Ordini locali.   
Neppure poi (per passare ad altro tipo di rischi per l'indipendenza dell'avvocato e per l'accaparramento di clientela, nonchè ad altro tipo di rischi di conflitti di interesse) sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica, e possono quindi continuare a svolgere la professione forense, pur con limitazioni territoriali o per materia, gli avvocati che siano anche giudici di pace, o vice procuratori onorari.

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