AL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE IN DISCUSSIONE IN AULA AL SENATO SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI A SALVAGUARDIA DEI DIRITTI QUESITI DEI "VECCHI AVVOCATI-PART-TIME" IN TEMA DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI
Il testo dell'emendamento all'art. 18, presntato col n. 18.201 dalla Senatrice Germontani (pdl) e, col n. 18.202 dai Sen. Poretti (pd), Perduca (pd), Bonino (pd):
Dopo il comma 1, inserire i seguenti
<<1-bis. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono reiscritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.
1-ter. L'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.>>
Altro emendamento della Sen. Germontani (n. 18.200)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, e` aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1-ter. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, e` abrogato.
1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, puo`, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che e` stato cancellato d’ufficio dall’albo degli avvocati puo`, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati, puo` entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purche´ non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’Amministrazione di appartenenza, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati».
Le ragioni degli emendamenti:
Nell'art. 2, intitolato "Disciplina della professione di avvocato", al comma 3, si legge: "Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nell'art. 21, intitolato "Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori", al comme 3, si legge: "Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscizione secondo la previgente normativa".
Nell'art. 22, intitolato "Avvocati degli enti pubblici", al comma 1, si legge: "Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano participati prevelentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo".
Dunque il ddl sceglie di tutelare il diritto quesito degli avvocati a rimanere iscritti nei vari albi d'avvocati. In particolare:
Nel primo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati iscritti negli albi pur se gli avvocati stessi vi siano stati iscritti senza aver sostenuto l'esame di stato di abilitazione alla professione forense.
Nel secondo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati che risultino iscritti all'albo dei c.d. "cassazionisti" secondo le regole non previgenti, sostituite da altre ben più rigorose.
Nel terzo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati pur se in futuro i loro enti datori di lavoro non saranno più partecipati prevalentemente da enti pubblici; pur se ai medesimi avvocati non verrà più assicurata la piena indipendenza e autonomia della trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente; pur se ai medesimi avvocati non verrà più assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
Analogamente e a maggior ragione, allora, si dovranno tutelare i diritti quesiti degli avvocati che siano stati iscritti negli albi ai sensi dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/96 e cioè di coloro che, già abilitati all'esercizio della professione forense e impiegati pubblici, trasformarono il loro rapporto di lavoro pubblico da full time ad una forma di part time particolarmente ridotta (tra il 30% e il 50%) proprio per fare l'avvocato, in adesione alla "proposta" che loro veniva dallo Stato italiano, interessato a ridurre la spesa per stipendi e massimizzare le professionalità dei dipendenti pubblici ("proposta" espressa, appunto, nei commi 56 e seguenti dell'art. 1 della l. 662/96, legge finanziaria per il 1997).
Essi ridussero il rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto e conseguentemente ottennero l'iscrizione negli albi degli avvocati.
L'affidamento che essi prestarono nella legge dello Stato fu corroborato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189/01 che rigettò la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio Nazionale Forense, il quale riteneva incostituzionale la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio della professione forense.
Solo essi -e non anche le tre categorie di avvocati i cui diritti quesiti vengono salvaguardati dagli artt. 2, 21 e 22 del ddl- possono reclamare la tutela d'un affidamento derivante da sentenza della Corte costituzionale.
Con l. 339/03, inopinatamente, oltre a reintrodurre per l'avvenire un divieto di iscrizione nell'albo degli avvocati per ulteriori dipendenti pubblici a part time ridotto, si dispose, all'art. 2, che ove i soggetti già iscritti ex art. 1, comma 56 e seguenti della l. 662/96, non avessero optato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03 tra impiego pubblico o esercizio della professione, gli stessi soggetti fossero cancellati d'ufficio dagli albi degli avvocati.
La Corte costituzionale n. 390/20066 ha confermato la legittimità della l. 339/03 solo con riguardo al dubbio di costituzionalità inerente la reintroduzione del divieto di iscrizione di ulteriori dipendenti pubblici in part time ridotto che domandavano l'iscrizione agli albi forensi in momento successivo all'entrata in vigore della l. 339/03; non ha invece minimamente trattato la diversa questione della costituzionalità o meno della cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2 della l. 339/03 nei confronti dei "vecchi avvocati-part-time" che, come detto, avevano avuto riconosciuto il massimo grado d'affidamento nella stabilità delle loro scelte per quanto aveva affermato la sentenza della Corte costituzionale n. 189/01.
Le cancellazioni d'ufficio dagli albi ex art. 2 della l. 339/03 sono avvenute solo in parte poichè molti Ordini locali ancora attendono, prima di comminarle, che sia decisa la vicenda giurisdizionale di quei pochi sfortunati "vecchi avvocati-part-time" che vennero immediatamente cancellati d'ufficio dagli albi allo scadere del detto trentaseiesimo mese, impugnarono senza successo innanzi al giudice speciale CNF le cancellazioni subite e poi impugnarono innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione le sentenze del Consiglio Nazionale Forense che rigettavano i loro ricorsi.
Per rispetto dell'art. 3 della Costituzione si impone di trattare i diritti quesiti dei detti "vecchi avvocati-part-time" in maniera non deteriore rispetto ai diritti quesiti dei soggetti che addirittura, nel disegno di legge di riforma forense, si ritiene di mantenere iscritti negli albi pur non avendo essi mai superato il detto esame di stato per l'abilitazione all'attività d'avvocato.
Peraltro è stato presentato al Senato il ddl della Sen. Germontani A.S. 1621, teso alla salvaguardia dei diritti quesiti dei c.d. "avvocati-part-time" e analogo progetto di legge è stato presentato alla Camera dall'On. Antonio Borghesi (Atto Camera 2414).
E ancora:
la mancata salvaguardia dei diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time" cozzerebbe in maniera intollerabile, tanto da poterne subito far derivare questione di legittimità costituzionale, con la disciplina delle incompatibilità disegnata dalla riforma della professione d'avvocato in maniera ben meno rigorosa nei confronti di soggetti che ben più dei "vecchi avvocati part time" possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o in situazioni che mettono a rischio l'indipendenza dell'avvocato e inoltre possono avere elevatissime possibilità d'accaparramento di clientela.
Infatti, secondo il ddl di riforma forense, non sono dichiarati in posizione di incompatibilità e non vengono cancellati dagli albi -ma solo sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica (ex art. 19, co 1)- gli avvocati che siano anche ministri, viceministri o sottosegretari di Stato, presidenti di giunta regionale o presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, presidenti di province con più di un milione di abitanti, sindaci di comuni con più di 500.000 abitanti).
Neppure sono sospesi dall'esercizio professionale, durante il periodo della carica, altri soggetti, anch'essi ben più "pericolosi" dei "vecchi avvocati part time" per il bene della indipendenza dell'avvocato, nonchè per il rischio di conflitti di interesse e di accaparramento di clientela: si tratta degli avvocati che siano presidenti di province con meno di un milione di abitanti, oppure siano sindaci di comuni con meno di 500.000 abitanti; o membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consiglieri regionali, membri di giunte regionali, membri di giunte provinciali, membri di giunte comunali.
Contraddittoriamente, poi, tali soggetti sono addirittura posti in posizione di assurdo ulteriore privilegio dall'art. 10, comma 2, dall'art. 20, comma 6, e dall'art. 27, commi 2 e 3, del ddl di riforma forense:
- l'art. 10, comma 2, li esenta dall'obbligo di formazione continua (i sindaci e assessori comunali se il comune ha popolazione superiore a 100.000 abitanti);
- l'art. 20, comma 6, li esenta dalla prova della effettività e della continuità dell'esercizio della professione (i sindaci se il loro comune ha più di 10.000 abitanti; il membro di giunta comunale se il comune ha più di 30.000 abitanti);
- l'art. 27, commi 2 e 3, riconosce loro (in quanto non sospesi dall'esercizio della professione) il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Consigli degli Ordini locali.
Neppure poi (per passare ad altro tipo di rischi per l'indipendenza dell'avvocato e per l'accaparramento di clientela, nonchè ad altro tipo di rischi di conflitti di interesse) sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica, e possono quindi continuare a svolgere la professione, pur con limitazioni territoriali o per materia, gli avvocati che siano anche giudici di pace, o vice procuratori onorari.
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