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La compensazione non può operare quando "vantaggio" e "danno" non derivano dal medesimo evento

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La Suprema corte, in sentenza 1725/2014 del 28/1/2014,ha statuito che, in caso di licenziamento illegittimo, il datore è tenuto a risarcire il lavoratore per le somme non percepite, senza che si possa da esse detrarre il trattamento pensionistico percepito dal lavoratore. Ciò non solo perchè tale attribuzione risulta acquisita solo in modo apparente e del tutto precario al suo patrimonio, ma anche perchè la compensazione non può operare quando "vantaggio" e "danno" non derivano dal medesimo evento.
La sentenza 1725/2014 cita la sentenza delle Sezioni unite n. 12195/2002 secondo cui: <<In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest’ultimo a norma dell’articolo 18 legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall’interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all’operatività della regola della “compensatio lucri cum damno”>>.

Come, con riguardo ad altro tema, ebbe ad osservare il Prof. Alessandro Pace, la prassi del Consiglio Nazionale Forense mostra che esiste una modalità meno restrittiva rispetto alla cancellazione dall'albo (e quindi in linea con il principio di proporzionalità) al fine di raggiungere lo scopo perseguito dalla normativa italiana sull’incompatibilità, sancita dall’art. 3 della R.D.L. 1578/1933. Infatti, lo scopo perseguito nella normativa può essere parimenti raggiunto, tramite il rinvio alla probità dell'avvocato stesso ed alle regole deontologiche ad esso, comunque, applicabili. Si vedano i seguenti pareri consultabili sul sito del C.N.F.: parere espresso il 3 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto; parere espresso con riferimento ad un senatore avvocato 29 novembre 2002;  parere adottato dal C.N.F., su richiesta di un non meglio precisato «Comune di L.», il 22 novembre 2005.

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