La sentenza della Cassazione n. 20425 del 29/9/2010 ha ammesso la ricongiunzione, all'interno della "gestione commercianti", dei contributi versati nella "gestione lavoratori dipendenti".
Interessante la considerazione conclusiva della sentenza per cui "apparirebbe ben poco coerente che, avendo la legislazione degli anni '90 riconosciuto la possibilità per i liberi professionisti di ricongiungere i contributi AGO nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto (cfr. art. 1 l. 45/90 recante "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i lberi professionisti"), si negasse analoga facoltà ai lavoratori autonomi, il cui sistema assicurativo risulta assai più omogeneo all'AGO di quello delle casse di categoria dei liberi rofessionisti".
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