{mosimage} La Cassazione, con sentenza n. 26681 del 6 novembre 2008, ha cassato una sentenza di commissione tributaria regionale che aveva ritenuto integrati i presupposti della soggezione di un avvocato all'IRAP. L’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che sussistesse il requisito dell’ "autonoma organizzazione" ma la Cassazione ha ritenuto inadeguatamente motivata la sentenza d'appello che quella "autonoma organizzazione" aveva individuato nel (o, meglio, aveva dedotto dal) livello dei redditi del professionista. Il principio che sembra potersi trarre dalla sentenza della Cassazione è che, per presupporre l’autonoma organizzazione e quindi l’assoggettabilità della attività professionale d'avvocato all’Irap, non sono sufficienti le entrate elevate; dovrebbero essere, invece, le modalità in cui viene svolta l’attività a determinare l’assoggettamento o meno all’Irap. LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA ...
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Scrive tra l'altro la Cassazione: "... il nucleo della decisione impugnata risulta così testualmente motivato: <<... nella fattispecie -contrariamente a quanto asserito dai giugici di prime cure, che hanno accolto il ricorso in quanto il ricorrente ha dimostrato che la sua attività è stata svolta senza impiego di personale dipendente e senza l'impiego di rilevanti capitali- gli elementi e dati forniti dal ricorrente ed evidenziati dall'appellante, evidenziano l'esistenza di una stabile, efficiente organizzazione che ha consentito al contribuente il conseguimento di ricavi, di entità tale da escluderlo sicuramente dalla categoria dei lavoratori autonomi minori, anche senza l'ausilio di personale alle dirette dipendenze, ma che indubbiamente, tenuto conto dell'attività esercitata, procuratore legale, si è avvalsa di collaboratori esterni". Ha concluso la Cassazione che: "... la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente motivata, posto che afferma in termini assolutamente apodittici il ricorso a collaboratori esterni e non rivela l'iter logico attraverso cui è pervenuta alla conclusione della ricorrenza del requisito della autonoma organizzazione idoneo a giustificare l'assoggettamento all'IRAP".
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