La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 26681/08, depositata l'8/11/08 ha stabilito che il ricorso a collaboratori esterni non può essere dedotto come necessariamente connaturato all'elevato reddito professionale realizzato e, dunque, che un elevato reddito professionale non consente di automaticamente dedurre la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, idoneo a giustificare l'assoggettamento all'IRAP. LEGGI DI SEGUITO I PASSAGGI CARDINE DELLA SENTENZA 26681/08 DELLA CASSAZIONE ...
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Il giudice di merito aveva dato torto ad un contribuente avvocato che aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP. Il giudice d'appello, infatti, aveva affermato: "gli elementi e i dati forniti dal ricorrente e evidenziati dall'appellante evidenziano l'esistenza di una stabile, efficiente organizzazione che ha consentito al contribuente il conseguimento di ricavi, di entità tale da escluderlo sicuramente dalla categoria dei lavoratori autonomi minori, anche senza l'ausilio di personale alle dirette dipendenze, ma che indubbiamente, tenuto conto dell'attività esercitata, procuratore legale, si è avvalsa di collaboratori esterni". La Cassazione 26681/08 ribalta la decisione e statuisce (su ricorso del contribuente avvocato che -deducendo omessa e contraddittoria motivazione- aveva censurato la decisione impugnata per aver affermato del tutto apoditticamente la sussistenza di autonoma organizzazione rivelata dall'esistenza di collaboratori esterni) "che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, deversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamante motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autoorganizzata per il solo lavoropersonale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07); che, fermo tale principio, la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente motivata posto che afferma in termini assolutamente apodittici il ricorso a collaboratori esterni e non rivela l'iter logico attraverso cui è giunta alla conclusione della ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione idoneo a giustificare l'assoggettamento all'IRAP".
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