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Revoca del part time: diffida del sindacato lavoratori finanziari (SALFI) all'Agenzia Entrate

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Il sindacato autonomo dei lavoratori finenziari (SALFI) in data 15 febbraio 2012 ha diffidato l'Agenzia delle Entrate ad annullare i provvedimenti di revoca e di modifica dei contratti di lavoro part time adottati nei confronti dei dipendenti in applicazione dell’art. 16 della legge n. 183 del 2010 e per l’effetto a disporre il ripristino del rapporto di lavoro alle condizioni precedentemente fissate dal contratto individuale di lavoro. SEGNALO UN REFUSO: L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE (DI RIMESSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE) CHE VIENE INDICATA DAL SALFI COME ORDINANZA 55/2011 E' IN REALTA' L'ORDINANZA 24689/2010 DEL 6/12/2010. IL PROCEDIMENTO 55/2011 E', INFATTI, QUELLO PENDENTE IN CORTE COSTITUZIONALE A SEGUITO DELLA DETTA ORDINANZA DI RIMESSIONE (LA DISCUSSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE E' FISSATA PER IL 22 MAGGIO 2012).

LEGGI DI SEGUITO L'ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE ...

Al Sig. Direttore dell’Agenzia delle Entrate
dott. Attilio Befera

ATTO DI  SIGNIFICAZIONE
INVITO E DIFFIDA

IL SALFi (Sindacato Autonomo dei Lavoratori Finanziari) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, segretario Generale dott. Sebastiano Callipo,

Premesso:

Un cospicuo numero di iscritti alla diffidante O.S. ha riferito che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 della legge 4 novembre 2010 n. 183 - in ragione del quale le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 183/2010,  nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del part time già adottati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 – l’Agenzia delle entrate ha provveduto a revocare, ovvero a modificare, unilateralmente i contratti di lavoro a tempo parziale già in essere.
Il modus agendi seguito così come i provvedimenti di revoca e di modifica adottati dall’Agenzia non appaiono legittimi sotto molteplici profili e sono fonte di danno grave per i lavoratori interessati.
Ed invero, sotto un primo profilo prettamente interpretativo, l’art. 16 della legge n. 183 del 2010 nel prevedere la possibilità di “sottoporre a nuova valutazione” i provvedimenti di concessione del part time già adottati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, non introduce affatto la possibilità di revoca unilaterale dei contratti in essere.
La norma infatti, ove applicata secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso della possibilità di una nuova negoziazione del contratto di part time, mediata da una proposta al lavoratore di ritornare al tempo pieno e non già nel senso, evidentemente colto dall’Agenzia, della introduzione  di un potere d’imperio sulla specifica questione.
D’altra parte, il legislatore nell’indicare la possibilità di cui all’art. 16 citato non ha mancato di raccordarla all’applicazione dei principi di correttezza e buona fede.
Che sia necessario un passaggio negoziale per poter incidere sul contenuto temporale della prestazione lavorativa è evidente sol che si consideri il disposto dell’art. 6 del d.l. n. 79 del 1997 il quale stabilisce al comma 4: “I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze”.
Specularmente, in senso più generale, l’art. 21, sexies della legge n. 241 del 1990 -con riguardo al recesso della pubblica amministrazione dai contratti in generale – dispone che “il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”.
Quindi, mentre ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 79 del 1997 va riconosciuto il diritto del lavoratore al ripristino del tempo pieno, nessun potere risulta attribuito alla pubblica amministrazione di costringere il dipendente a modifiche del part time già concordato.
La conclusione innanzi illustrata appare poi sorretta dalle ripetute pronunce della Corte Costituzionale in tema di sicurezza giuridica e salvaguardia dei diritti quesiti, in ragione dei quali i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale già negoziato hanno diritto di vedere salvaguardato l’affidamento nel permanere di tale rapporto. Si pensi ai dipendenti che dopo la sentenza della Corte Costituzionale  n. 189 del 2001  - che ha dichiarato la compatibilità tra l’esercizio di una libera professione ed il rapporto d’impiego pubblico in regime di part time ridotto - abbiano richiesto la trasformazione del rapporto in un part time particolarmente ridotto (30%) al fine di poter esercitare una libera professione ai sensi dell’art. 1, commi 56 e segg., della legge 662 del 1996.
La necessità di salvaguardia della posizione di costoro è ancor più evidente  poiché l’affidamento di tali dipendenti nella stabilità del loro rapporto a tempo parziale trae origine da una pronuncia della stessa Corte Costituzionale.
Ove non bastasse, recentemente sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nell’ordinanza n. 55/2011 di rimessione alla Corte Costituzionale, ha fornito chiare indicazioni sul punto controverso affermando che: “è necessario rispettare l’affidamento del lavoratore nella stabilità delle leggi qualora esso lavoratore abbia esercitato per numerosi anni il diritto al lavoro in modalità consentite da disposizioni di legge che, ad un certo momento, il legislatore abbia ritenuto di cambiare (ad esempio rendendo discrezionale e non più obbligata per la p.a. la concessione del part time).
In proposito vanno  evidenziati  i  seguenti  punti  fermi  della giurisprudenza costituzionale in tema di  tutela  dell'affidamento  e  c.d. certezza del diritto.  
- Non e' interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina  dei  rapporti  di  durata, anche se  il  loro  oggetto  sia  costituito  da  diritti  soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di  disposizioni  retroattive,  il limite costituzionale della materia penale (art. 25,  secondo  comma, Cost.).
Dette disposizioni  però,  al  pari  di  qualsiasi  precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento  irrazionale  e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da  leggi  preesistenti  mostrando  cosi'  anche  l'affidamento   del cittadino  nella  sicurezza  giuridica,  che   costituisce   elemento fondamentale e indispensabile dello  Stato  di  diritto  sentenze  n. 349/l985 882/1988);  
- l'irretroattivita', pur fuori del campo penale, rappresenta «una regola  essenziale  del  sistema  a  cui,  salva  un'effettiva  causa giustificatrice, il legislatore deve  ragionevolmente  attenersi,  in quanto la certezza dei rapporti  preteriti  costituisce  un  indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei  cittadini» (sentenze 155/1990: 471/1990; 390/1995):
-   interventi  legislativi  modificativi  in  pejus  di   situazioni soggettive  e  attinenti   a   rapporti   di   durata   non   possono arbitrariamente frustrare l'affidamento dei cittadini  fondato  sulla situazione normativa preesistente,  senza  violare  il  principio  di ragionevolezza di cui all'art.  3  della  Costituzione,  nonche',  in ragione degli interessi nella specie coinvolti, agli artt. 4,  35,  e 41 della stessa Costituzione, relativi alle  garanzie  del  lavoro  e della liberta' di iniziativa economica, anche sotto il profilo  della concorrenza (sentenza n. 211/1997);
-   intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i  principi  generali  di  tutela  del  legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche  (sentenze  nn. 24/2009; 74/2008 e 376/1995).
Nella specie effettuato il necessario bilanciamento che si deve compiere tra il perseguimento dell'obiettivo della nuova legge e la tutela da riconoscere al  legittimo  affidamento  nella  sicurezza giuridica nutrita da quanti, sulla base della  normativa  precedente, hanno  conseguito  una  situazione  sostanziale  consolidata, appare evidente che la revoca o la modifica unilaterale e generalizzata dei contratti è del tutto ingiustificata e, percio', irragionevole   traducendosi nella violazione del legittimo affidamento riposto nella possibilita'  di proseguire nel tempo nel mantenimento  di  detto  stato.

In ogni caso, quand’anche volesse ritenersi  - ma così non è - che l’art. 16 del collegato lavoro abbia innovato il quadro normativo, attribuendo alla p.a. il potere autoritativo di revoca del part time anche senza il consenso del dipendente, la norma non potrebbe essere applicata per contrasto con il diritto dell’Unione europea direttamente applicabile.
Ed invero, la clausola 5, comma 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, cui la direttiva 15/12/1997 n. 97/81/CE pubblicata in G.U.C.E. del 20 gennaio 1998 ha dato attuazione, esclude che una norma nazionale possa prevedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale senza il consenso del lavoratore.
La questione è stata recentissimamente ripresa dal Tribunale di Trento dapprima con l’ordinanza cautelare del 4 maggio 2011 Giudice dott. Beghini e successivamente con la sentenza n. 112 del 2011 con la quale, previa la disapplicazione dell’art. 16 del c.d. collegato lavoro, ha annullato il provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale era stato revocato unilateralmente il contratto di part time stipulato con una dipendente, pur in presenza di una volontà contraria di questa.
Tutto quanto innanzi premesso e significato, attesa l’evidente illegittimità dei provvedimenti di revoca dei contratti di part time già in essere in danno dei dipendenti iscritti al Sindacato SALFi, sorretta da numerose pronunce giurisdizionali;
atteso l’interesse degli stessi dipendenti al ripristino delle posizioni oggetto dei provvedimenti di revoca e del danno dagli stessi subito;
attesa altresì l’esigenza di evitare l’instaurarsi di una serie di inevitabili momenti contenziosi che certamente non contribuirebbero al sereno esplicarsi delle delicate funzioni demandate al personale delle Agenzie fiscali, in specie nell’attuale situazione socio economica, il SALFi in persona del suo legale rappresentante p.t., in favore e nell’interesse dei dipendenti suoi iscritti

Invita e diffida

L’Agenzia delle Entrate in persona del suo Direttore, legale rappresentante pro tempore, ad adottare nel termine di giorni venti dalla presente opportuni provvedimenti di annullamento dei provvedimenti di revoca e di modifica dei contratti di lavoro part time adottati nei confronti dei dipendenti in applicazione dell’art. 16 della legge n. 183 del 2010 e per l’effetto disponga il ripristino del rapporto di lavoro alle condizioni precedentemente fissate dal contratto individuale di lavoro.

Roma, 15 febbraio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

 

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