Avvocati Part Time

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La legge 112/2010 sul turn over aiuta a interpretare la l. 339/03

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La sezione regionale piemontese della Corte dei conti, con delibera 51/2010, affronta due problematiche interessanti:
1) Nel fornire la prima interpretazione  dell'art. 9, comma 1, della legge 122/2010 (la c.d. "blocca stipendi"), ha stabilito che il "trattamento ordinariamente spettante" nel 2010, il quale costituisce il limite che tutti gli stipendi pubblici non potranno superare nei prossimi tre anni è "quello cui il beneficiario ha diritto nel corso dell'anno di riferimento", anche se concretamente nel 2010 il dipendente non avrà ottenuto la somma spettantegli nell'anno. Per converso, però, l'aver ricevuto nel 2010 il pagamento di somme spettanti precedentemente -ma non nel 2010- non eleverà il tetto retributivo del dipendente nel triennio prossimo.
2) Quanto al turn over conferma che il tetto del 20% delle cessazioni (da intendere come 20% della spesa e 20% dei dipendenti) si applica anche a quegli enti pubblici che non sono soggetti al patto di stabilità e viene a sostituire il precedente limite che impediva soltanto il superamento della spesa che nel 2004 s'era sostenuta per il personale.  
Una considerazione con riguardo all'impatto interpretativo che le dette novità sul turn over devono avere allorchè si cerchi di interpretare la l. 339/03 sui c.d. avvocati part time.
Le disposizioni della egge 112/2010 sul turn over aiutano a interpretare sistematicamente la l. 339/03 nel senso che non penalizzi in maniera evidentemente ingiusta coloro che si fidarono del legislatore della l. 662/1996 (che all'art. 1, commi 56 e ss. spinse i dipendenti pubblici al abbracciare il part time "ridotto" per tentare le sorti della libera professione d'avvocato col paracadute del ritorno eventuale al tempo pieno nel lavoro pubblico. Mi spiego: consentendolo la lettera della l. 339/03, questa leggina si deve intendere nel senso che chi trasformò uil rapporto di lavoro in un part time ridotto per fare l'avvocato avrà un diritto al reintegro al tempo pieno "ad nutum" e non secondo le regole generali, quali sono quelle sul turn over sopra illustrate. Ciò però significa aderire alla ben nota interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 e non a quella fatta propria dal Consiglio nazionale Forense).
LEGGI DI SEGUITO LA DELIBERA 51/2010 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE ...

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Delibera n. 51/2010/SRCPIE/PAR
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza dell’8
settembre 2010, composta dai Magistrati:
Dott. Gianfranco BATTELLI Presidente f.f.
Dott. Walter BERRUTI Referendario relatore
Dott. Alessandra OLESSINA Referendario
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12
luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti,
adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come
modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;
Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in
particolare, l’art. 7, comma 8;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza
del 27 aprile 2004 avente a oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva;
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Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 3 luglio 2009
avente a oggetto le modifiche degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
Vista la richiesta proveniente dal Comune di Fenestrelle n. 2275 dell’11
giugno 2010, protocollata in arrivo il giorno 23 successivo, recante un quesito
in materia di spesa per il personale;
Vista l’Ordinanza n. 25/PAR/2010, con la quale il Presidente di questa
Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha
nominato relatore il Referendario Dott. Walter BERRUTI;
Udito il relatore;
Ritenuto in
FATTO
Il Comune di Fenestrelle, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una
richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 L. n. 131/2003, in
materia di spesa per il personale, articolando i seguenti due quesiti.
a) Premesso che l’ente, non soggetto al patto di stabilità, nel corso dell’anno
2010, ha collocato a riposo un’unità di personale, richiamate le innovazioni
recate in materia dall’art. 14 D.L. 21 maggio 2010 n. 78, commi 8,9 e 10, in
corso di conversione in legge, si chiede se possa procedersi all’assunzione di
un’unità di personale con decorrenza 1° gennaio 2011, considerato che, a
seguito, di tale assunzione, la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a
carico dell’amministrazione e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, non supererà il corrispondente ammontare dell’anno
2004.
b) Richiamato il disposto dell’art. 9, comma 1 D.L. n. 78/2010, a mente del
quale per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il
trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
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pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat, non può superare, in
ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto
previsto dal comma 17, secondo periodo, si chiede se il trattamento in
godimento nel 2010 sia da riferirsi al percepito complessivo del 2010 o se
tale trattamento sia quello teorico stabilito con provvedimento del sindaco
che ha attribuito nel corso dello stesso anno la responsabilità di un servizio
con mutamento del salario accessorio.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
è prevista dall’art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, che, innovando il sistema
delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i
comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità
pubblica.
Con deliberazione approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione
delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla
richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti,
soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.
1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla
L. n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione consultiva intestata
alla Corte.
I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno
inoltrati “di norma” per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
L’inesistenza dell’organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla
richiesta di parere, poiché la disposizione normativa usa la locuzione “di
norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da
parte degli enti.
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Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente
dall’organo rappresentativo dell’ente (presidente della giunta regionale,
presidente della provincia, sindaco).
La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Fenestrelle ed è stata
sottoscritta dal Sindaco, dunque, essa, sotto il profilo soggettivo, è
ammissibile.
2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia
della contabilità pubblica.
L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla
Sezione Autonomie nei citati atti d’indirizzo, deve ritenersi riferito alla
“attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore,
ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri,
l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina
del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i
relativi controlli”.
Possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole
richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e
su temi di carattere generale.
La funzione consultiva, poi, non può rivolgersi a quesiti che implichino
valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto d’iniziative giudiziarie,
anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, ne’ può
avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame di organi
della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i
pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce
giurisdizionali.
Sul quesito a), attinente ad una fattispecie concreta, la possibilità di
assumere un’unità di personale in sostituzione di altra collocata a riposo, la
Sezione ritiene, come già in casi analoghi, di poter fornire indicazioni generali
alla luce delle innovazioni apportate dal recente D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
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recentemente convertito in L. 30 luglio 2010 n. 176, cui l’Amministrazione
interessata potrà fare riferimento nell’assumere le decisioni gestionali di sua
esclusiva competenza.
3. Nel merito.
Il primo quesito involge i commi 8, 9 e 10 dell’art. 14 D.L. n. 78/2010
(rubricato “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali”), che recitano:
“8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito
dal seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel
limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.”
Le disposizioni di cui sopra non sono state modificate dalla legge di
conversione (L. n. 176/2010 cit.), pertanto possono essere di seguito
richiamate le considerazioni già svolte in materia da questa Sezione con il
parere n. 46 del 29 giugno 2010.
Il D.L. n. 78/2010 ha eliminato le disposizioni (contenute nell’ultimo periodo
dell’art. 1 comma 562 L. n. 296/2006) introdotte dal comma 121 dell’art. 3
della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Per tutti gli enti non sottoposti al
patto di stabilità restano fermi, dunque, senza possibilità di deroga, gli
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obblighi di cui al comma 562 dell’articolo unico della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007), a mente del quale, giova ricordare, “per gli enti non
sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel
precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Risulta anche sostituito il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. n. 112/2008 con
una nuova disposizione che prevede il divieto di procedere ad assunzioni di
personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti
gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza
delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. Per i
restanti enti è prevista comunque una restrizione delle assunzioni, potendo le
stesse essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell’anno precedente.
Solo per queste ultime disposizioni, che novellano il comma 7 dell’art. 76 del
D.L. n. 112 del 2008, è prevista espressamente l’applicazione con decorrenza
dal 1° gennaio 2011 (con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno
2010). Le altre citate disposizioni del D.L. n. 78/2010, recante “misure
urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, devono
invece ritenersi immediatamente applicabili.
Il Comune istante, pertanto, quale ente non soggetto al patto di stabilità, è
tenuto, senza possibilità di deroga, al rispetto delle previsioni di cui al comma
562 dell’articolo unico della L. n. 296/2006, e dunque all’obbligo di
contenimento della spesa entro il corrispondente ammontare dell’anno 2004
ed al limite all’assunzione di personale delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
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Inoltre dovranno considerarsi gli ulteriori limiti:
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno
sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia
pari o superiore al 40% delle spese correnti;
- per i restanti enti, la possibilità di effettuare assunzioni nel limite del 20 per
cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
Quanto al quesito b), il Comune pone una questione interpretativa dell’art. 9,
comma 1 del citato D.L. n. 78/2010, chiedendo, se bene sì è inteso, se per
“trattamento in godimento nell’anno 2010” si intenda quello
complessivamente percepito nel 2010 ovvero il trattamento stabilito nel
provvedimento di attribuzione (che, nella specie, ha mutato il salario
accessorio in corso d’anno in conseguenza della responsabilità di un servizio).
Il citato art. 9 comma 1 del D.L. prevedeva che: “Per gli anni 2011, 2012
e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche
di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto
dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in
ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto
previsto dal comma 17, secondo periodo.”
Tale disposizione è stata modificata dalla legge di conversione (che ha
appunto sostituito la nozione di “trattamento in godimento” con altra più
specifica) assumendo il seguente tenore: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
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nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da
eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso
d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto
periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità,
malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo
quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma
14.” Queste ultime disposizioni, in particolare, fanno salva l'erogazione
dell'indennità' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere
dall'anno 2010, nonché le risorse destinate al settore scolastico.
Nel nuovo testo della norma, dunque, il limite al trattamento complessivo dei
dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 è dato dal “trattamento
ordinariamente spettante”, quello cui il beneficiario ha diritto nell’anno di
riferimento. Il che, del resto, è conforme al principio, vigente in materia
retributiva in mancanza di espressa deroga, della salvezza dei diritti quesiti.
Sono esclusi dal detto limite (“al netto”) gli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno.
Per quanto riguarda le progressioni di carriera e i passaggi tra aree, queste,
invece, per il triennio in questione (2011-2013) non hanno effetto ai fini
economici, ma solo a quelli giuridici (art. 9, comma 21, terzo e quarto
periodo).
Concludendo, per stabilire il limite al trattamento complessivo dei dipendenti
pubblici per il triennio 2011-2013 dovrà farsi riferimento a quanto
giuridicamente spettante, nei limiti di cui sopra, al dipendente pubblico come
trattamento economico ordinario per l’anno 2010.
P.Q.M.
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Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria
all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nella camera di consiglio dell’8 settembre 2010.
Il Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI
Il Presidente f.f.
F.to Dott. Gianfranco BATTELLI
Depositato in Segreteria il 9 settembre 2010
Per il Dirigente
Dott. Gregorio VALENTINI
F.to Dott. Federico SOLA

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 11:36  

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