Avvocati Part Time

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La diversità di regole sulla riammissione al tempo pieno aiuta a interpretare la l. 339/03

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Argomentazioni ulteriori rispetto a quelle espresse in altro articolo militano a favore della interpretazione costituzionalmente orientata nel senso della salvaguardia dei diritti quesiti del "vecchi avvocati part time" (che è anche una interpretazione conforme al diritto dell'U.E., alla C.E.D.U.) della l. 339/03.

Infatti, la l. 339/03 recita:
"Articolo 1
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto -legge 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”.

Articolo 2 
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part- time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione
”.


QUI SI PRENDE IN ESAME IL COMMA 2 DELL'ART. 2 DELLA L. 339/03

Esso prevede che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad esser reintegrati ad nutum , quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale facoltà non è concessa invece a quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96, abbiano successivamente vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto (configurato tale fin dall’origine o invece per trasformazione di rapporto a tempo pieno): costoro potranno eventualmente richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non ad nutum ma secondo le ordinarie regole.

Tali ordinarie regole sono, attualmente, quelle fissate dal comma 44 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247, il quale ha aggiunto al D.Lgs. 61/2000 il comma 12-ter "Diritto di precedenza", per cui "1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale".

Ebbene, è certo giustificata -quale disciplina di favore rispetto alle ordinarie regole sulla riammissione al full time- la facoltà di esser reintegrati ad nutum concessa ai soli soggetti (di cui al comma 1 dell'art. 2) che hanno rasformato il loro preesistente rapporto di lavoro full time in un part time ridotto  proprio ex art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96.
E' giustificata visto che coloro che, invece, erano già iscritti all’albo forense prima della l. 662/96 e dopo l'entrata in vigore di essa hanno vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto non dovettero rinunciare alla gran parte dello stipendio pubblico (visto che non erano stati titolari d'un rapporto di lavoro pubblico full time) per aderire alla “proposta contrattuale” che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96. Essi, avendo al contrario incrementato i loro redditi da lavoro professionale d'avvocato con quelli derivanti dal nuovo rapporto di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (parzialmente) riparatore (trasformazione del rapporto ad nutum da tempo parziale a tempo pieno) del discredito derivante dall’esser trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1 l. 339/03).
La ratio del comma 2 dell'art. 2 è dunque quella di concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente dal giudizio negativo sulla professionalità e correttezza d'avvocato, insito nel divieto di iscrizione per il futuro di cui all’art. 1. Più precisamente la ratio è quella di concedere il detto privilegio almeno a coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema –prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della “compatibilità integrale” (iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e avvocatura. Ulteriore ratio della disposizione è quella di incentivare, senza imposizioni incostituzionali, la scelta per una attività esclusiva che riduca nel tempo la categoria degli “avvocati part time” (categoria che viene delineata ormai, in forza dell'art. 1 della l. 339/03, quale “categoria ad esaurimento”) per il necessario bilanciamento dell’interesse che ha portato alla reintroduzione del divieto di nuove iscrizioni di impiegati pubblici all'albo forense (art. 1 l. 339/03) e della necessità, pena l’incostituzionalità della novella, di salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time".

 

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