Avvocati Part Time

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NO A REVIVISCENZA di norme abrogate contro gli avvocati-part-time (x ud SSUU 8/10/13)

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CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE CENSURE ALLA SENTENZA DELLE SS.UU. n. 11833/2013 (E ALLE SENTENZE "GEMELLE", CON ESSA DEPOSITATE IL 16 MAGGIO 2013), RACCOLTE NELLA MEMORIA IN VISTA DELL'UDIENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE DELL'8 OTTOBRE 2013.

IMPOSSIBILITA' DI RITENERE CHE LA L. 339/03 ABBIA COMPORTATO LA REVIVISCENZA DELLA INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE DI AVVOCATO E IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO (ABROGATA DAL PRIMO PERIODO DEL COMMA 56 BIS DELL'ART. 1 DELLA L. 662/96 -INTRODOTTO DALL'ART. 6 DEL D.L. 79/1997-).

NECESSITA' CHE -OVE DIVERSAMENTE SI RITENGA- SIA PROPOSTA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, PER IL "NATURALE "CARATTERE BILATERALE" DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' " (RIBADITO ANCHE DA CORTE COST. 120/2013 DEL 3 GIUGNO 2013, AI PUNTI 3.2 E 3.3 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO").

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Le sentenze della Cass. a SS.UU. n. 11833/2013 e "gemelle", depositate il 16 maggio 2013, sbagliano nel seguire l'erronea "presupposizione" di Corte cost. 166/12 in ordine alla possibilità giuridica che attraverso la legge 339/03 si sia avuta reviviscenza di norme abrogate e in particolare delle norme che per decenni avevano imposto l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato e che la l. 662/96, art. 1, comma 56-bis aveva abrogato. Sia Corte cost. 166/12 che Cass. SS.UU. 11833/13 e sentenze "gemelle" avrebbero, invece, dovuto argomentare come Corte cost. n. 13/2012 e ritenere non realizzata, ad opera della l. 339/03, la reviviscenza dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e professione forense, precedentemente abrogata dall'art. 6 del d.l. 79/1997.

Della sentenza della Corte costituzionale n. 13/2012 non aveva, ovviamente, potuto tener conto la precedente ordinanza della SS.UU. 24689/10, di rimessione in Corte costituzionale. Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare che l'art. 6 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, introdusse nell'art. 1 l. 662/96, dopo il comma 56, il comma 56 bis, del seguente tenore: "56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione."

Con riguardo alla interpretazione dell’art. 16 del rdl 1578/1933 e della l. 339/03 e alla valenza decisiva della precedente abrogazione (ad opera del primo periodo del comma 56 bis dell'art. 1 della l. 662/96) di tutte le disposizioni che prevedevano una incompatibilità (cioè vietavano l'iscrizione <ovviamente di nuovi professionisti> ad albi professionali e l'esercizio delle relative attività <da parte, ovviamente, dei professionisti già iscritti in albi che sarebbero andati incontro a cancellazione per incompatibilità>) tra impiego pubblico a part time ridotto e tutte le professioni (compresa, dunque, quella d'avvocato), occorre sottolineare l’insegnamento di Corte cost. n. 13 del 24 gennaio 2012.

La sentenza della Corte costituzionale n. 13/2012, al punto 5.3 del "considerato in diritto", analizza la questione dei limiti della possibilità di reviviscenza delle leggi abrogate da referendum o altrimenti abrogate e chiarisce come "il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate ... non opera in via generale e automatica e può essere ammesso solo in ipotesi tipiche e molto limitate".

Indica, detta sentenza, principi che devono applicarsi, dunque, anche all'indagine sulla effettiva portata innovativa dell'ordinamento che può riconoscersi all'art. 1 della l. 339/03, il quale -ricordiamolo- recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni."

Seguendo l'insegnamento di Corte cost. 13/2012, si dovrà dire che "l'abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia sine die", e di conseguenza si dovrà pure dire che l'art. 1 della l. 339/03 non ha comportato reviviscenza -nei confronti di quei dipendenti pubblici a part time che, come il ricorrente, prima dell'entrata in vigore della l. 339/03, avevano ottenuto l'iscrizione all'albo forense ex art. 1, co 56, l. 662/96- dell'incompatibilità in senso proprio (comportante, cioè, non solo divieto di nuove iscrizioni ma anche cancellazioni dagli albi per i soggetti già in questi iscritti e che continavano ad essere anche dipendenti pubblici a part time ridotto) precedentemente vigente per decenni ma poi abrogata dal comma 56 bis sopra riportato.

Infatti, deve riconoscersi (parafrasando quasi Corte cost. n. 13/2012, punto 5.3) che l’ipotesi di reviviscenza della vecchia incompatibilità (ipotesi che è presupposta dalla tesi che legge nell'art. 2 della l. 339/03 la fonte del dovere per i Consigli dell'Ordine di cancellare dagli albi i "vecchi avvocati part time" che non abbiano proceduto, entro il 2 dicembre 2006, alla "autocancellazione") sarebbe ammissibile solo ove si fosse verificata una fattispecie che in realtà non s'è verificata.

Detta reviviscenza sarebbe ammissibile se la legge 339/03 avesse voluto il mero e integrale ripristino delle norme espunte dall'ordinamento a seguito dell'abrogazione disposta dal legislatore parlamentare, e per far ciò avesse assunto espressamente (cosa non accaduta col comma 1 dell'art. 1 della l. 339/03) per relationem il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata.

Si consideri: l'art. 1 della l. 339/03 non è norma diretta a espungere disposizioni meramente abrogatrici (e cioè il comma 56 bis dell'art. 1 della l. 662/96); non ha come finalità quella di rimuovere il precedente effetto abrogativo. Anzi, l'art. 1 l. 339/03 (per sua piana lettura) non abroga affatto la previgente legislazione, ma -limitandosi a disporre che alle (di necessità nuove) iscrizioni agli albi forensi "non  si applicano" le disposizioni  abrogatrici di cui all'art. 1, comma 56 bis della l. 662/96- ha introdotto una nuova e diversa normativa (rispettosa dei diritti quesiti) e ha disegnato un nuovo sistema delle compatibilità e incompatibilità tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto.

Peraltro, come pure ricorda Corte cost. 13/2012, "sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso. Per questo le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che «se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera d, delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001; analoga disposizione è prevista dalla «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). E anche in altri ordinamenti (quali ad esempio quello britannico, francese, spagnolo, statunitense e tedesco) il ripristino di norme a sèguito di abrogazione legislativa non è di regola ammesso, salvo che sia dettata una espressa previsione in tal senso: ciò in quanto l’abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia sine die."

Pare molto rilevante, a questo punto:

A- il fatto che il legislatore non abbia voluto accogliere la proposta di legge Atto Senato 393, di iniziativa dei Senatori Nocco e altri, ed abbia invece approvato la proposta dell'On. Bonito, divenuta appunto l. 339/03. La proposta di legge dell’On. Nocco espressamente si proponeva di reintrodurre una "incompatibilità" (cioè, non solo divieto di nuove iscrizioni ma anche comminatoria di cancellazioni dagli albi per i soggetti già in questi iscritti e che continuino ad essere anche dipendenti pubblici a part time ridotto); la proposta di legge dell’On. Bonito (poi divenuta l. 339/03), invece, si riferiva a "limiti e divieti di iscrizione";

B- il fatto che l'art. 1 della l. 339/03 indichi i limiti e divieti che continuano ad applicarsi all'iscrizione agli albi degli avvocati con la seguente frase: "i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni". Il riferimento alle "successive modificazioni" non può non ricomprendere in se gli effetti della abrogazione operata con il primo periodo del comma 56bis dell'art. 1 della l. 662/96, introdotto dal d.l. 79/97;

C- il fatto che qualora (svalutando -e non è possibile farlo- il riferimento positivo alle "successive modificazioni" della legge professionale forense del 1933) si intendesse che il richiamo operato dall'art. 1 della l. 339/03 al r.d.l. 1578/1933 (ovviamente riferito all'art. 3 di quel regio decreto) valga quale indicazione espressa della norma di cui si voglia realizzare reviviscenza, si porrebbe in essere una interpretazione fonte di evidente incostituzionalità della norma così interpretata. Infatti, l'affermazione della reviviscenza delle norme dell'art. 3 della legge professionale forense del 1933 che ponevano l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e professione di avvocato non potrebbe che esser riferita esclusivamente alla fattispecie descritta e delimitata dal  riferimento che vien fatto dal primo periodo dell'art. 1 della l. 339/03: la sola fattispecie, cioè, d'una pregressa trasformazione del contratto di lavoro full time in un contratto di lavoro a part time ridotto. In sostanza l'incompatibilità risulterebbe reintrodotta in maniera asimmetrica e monca: varrebbe solo a danno di chi fosse stato dapprima titolare di un rapporto di lavoro pubblico a full time e poi l'avesse trasformato in un part time ridotto onde beneficiare della chance di doppio lavoro concessa con la l. 662/96, art. 1, commi 56 e seguenti. Non varrebbe, invece, nei confronti di chi, già iscritto all'albo forense prima della l. 662/96, avesse poi approfittato di questa ed avesse ottenuto un posto di lavoro direttamente part time (senza rinunciare ad almeno metà stipendio). Ebbene, anche la sentenza della Corte costituzionale 120/2013, del 3 giugno 2013, ai punti 3.2 e 3.3 del "considerato in diritto", ha ribadito il "naturale carattere bilaterale delle cause di incompatibilità". Conseguenza dell'interpretazione qui criticata sarebbe, dunque, l'incostituzionalità della l. 339/03 (che invece è esclusa dalla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 suggerita dal ricorrente).

Si è consapevoli che sia le SS.UU., nell’ordinanza 24689/10, sia la Corte costituzionale, nella sentenza 166/12, hanno ritenuto non praticabile l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 del rdl 1578/1933 e della l. 339/03 proposte dal ricorrente. Ciònondimeno si ritiene che le “esigenze costituzionali” sopra ricordate, esposte nella recenti sentenze della Corte costituzionale n. 13/2012 e 120/2013 (quest'ultima del 3 giugno 2013) impongano un ripensamento.

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