
Con sentenza 9/6/2008, n. 56 - Pres. Perfetti - Rel. Bassu - P M. Martone (massima pubblicata su Rassegna Forense, n. 4/2008, Ottobre-dicembre 2008) il Consiglio Nazionale Forense ha statuito che: "L'impugnazione avanti il C.N.F., alla stregua delle previsioni di cui al r.d.l. n. 1578/33 e n. 37/34 così come interpretate dalla costante giurisprudenza sia di questo Consiglio Nazionale Forense che della Suprema Corte
, è ammessa contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all'albo o di cancellazione dall'albo, nonchè in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, sicchè il ricorso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, quale è evidentemente la tenuta dell'elenco dei difensori d'ufficio".
Per un inquadramento sistematico è utile ricordare che al potere giudiziario afferiscono i magistrati dell'ordine giudiziario, protetti dalle particolari garanzie di autonomia e indipendenza di cui all'art. 104 Cost., ed altri organi, i c.d. giudici speciali, non inquadrati nel suddetto ordine (Cfr. S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Cedam, Padova, 1964, 285-286).
E' evidente che se in sede di riforma forense si amplia l'ambito della giurisdizione del C.N.F. anche a controversie quali quella oggetto della citata sentenza, il C.N.F. viene configurato come giudice speciale NUOVO e pertanto inammissibile nel nostro ordinamento ai sensi del divieto costituzionale di istituire nuovi giudici speciali (art. 102, comma 2, Cost. e VI disposizione transitoria e finale).
LA PROVVISTA DI GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NON SI PUO' AMPLIARE. NON E' DUNQUE MEGLIO, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI NON PARCELLIZZAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CANCELLARE LA CORPORATIVA GIURISDIZIONE DOMESTICA A FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA (TAR e CONSIGLIO DI STATO)?
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