Il CNF non potrà esser salvato come giudice speciale se si realizzerà una revisione del CNF medesimo in sede di riforma della professione forense. Lo impedisce la sesta disposizione transitoria della Costituzione. Interessante quanto scrisse la Cassazione a sezioni unite in sentenza 6102 del 13/7/1987 con riguardo al momento fino al quale un giudice speciale analogo al CNF (il Consiglio Nazionale degli Ingegneri) potrà sopravvivere come giudice speciale.
Affermarono le sezioni unite che, in tema di iscrizione nell'albo professionale degli ingegneri, il ricorso al consiglio nazionale degli ingegneri, avverso le deliberazioni del locale consiglio dell'ordine, e poi il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, contro le pronunce di detto consiglio nazionale, secondo le previsioni della legge 24 giugno 1923 n.. 1395 e del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n.. 2537, integrano un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non in contrasto con gli artt. 24 e 113 della costituzione, anche in considerazione del fatto che il consiglio nazionale configura un organo giurisdizionale speciale, istituito prima dell'entrata in vigore della costituzione medesima (quindi escluso dal divieto di cui all'art.. 102 secondo comma di essa, e legittimamente operante fino a quando non venga attuata la revisione contemplata dalla sesta disposizione transitoria).
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