(da www.servizi-legali.it )
Ecco l'estratto del verbale della Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense, seduta del 20 febbraio 2013; rel. Cons. Avv. Ubaldo Perfetti:
"(…..omissis…….)
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio. La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.
Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato –data l’eccezionalità dei divieti - nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:
a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest’ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l’esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L’irriducibilità allo schema economico/giuridico dell’impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall’inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore che, come noto, è la persona fisica la quale agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col professionista. Se, da un lato, si esclude che consumatore possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l’impresa, pur se esercitata dalla persona fisica, dall’altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall’amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).
A sua volta quello dell’amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l’art. 9 della recente legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l’art. 1229 c.c., attribuisce all’assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile “(…) per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato” (ivi, art. 1129,terzo periodo, c.c.).
Ciò posto, quanto detto a proposito dell’irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell’amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l’amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l’esercitano.
Residua l’ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l’esercizio della funzione di amministratore come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente.
Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.
Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuatività, è su quello dell’attività svolta professionalmente che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.
A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.
D’altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un’attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell’attività all’area del mandato e di quest’ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest’ultima il citato requisito.
Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l’altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.
(…..omissis….)".
Il chiarimento del CNF arriva dopo che il medesimo aveva dato opposta indicazione (nel senso dell'incompatibilità), rispondendo a una delle FAQ relative alla riforma forense (l. 247/2012).
Alla domanda "L’esercizio della professione è compatibile con l’attività di amministratore di condominio?" (indicata come FAQ n. 32), il CNF aveva risposto sul suo sito: "No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a)."
Era stato sostenuto, dunque, in un primo momento, da parte del CNF, che vi fosse assoluta incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore di condominio. L’attività di amministratore di condominio -ad avviso del CNF, nell'originaria risposta alla FAQ n. 32- sarebbe stata per l'avvocato, "altra" attività di lavoro autonomo; essa sarebbe stata svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Continuità e professionalità sarebbero state, in altri termini, caratteristiche capaci di determinare incompatibilità quali indici dell'esercizio d'una professione ulteriore da parte dell'avvocato, in modalità atta a procurare reddito stabilmente.
Nel dare tali "linee guida interpretative" ai Consigli degli Ordini locali il CNF sembrava dichiararsi a ciò costretto dalla lettera della l. 247/2012: costretto a modificare la sua precedente impostazione, che (nel vigore della legge professionale del 1933) era stata nel senso della compatibilità tra la professione d'avvocato e l'attività d'amministratore di condominio. S'era, infatti, ritenuto in passato che, in assenza di un albo degli amministratori di condominio, l'avvocato potesse svolgere le attività connesse all'incarico di amministratore di condominio, permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine forense.
L'esito della prima interpretazione della riforma forense fornita dal CNF era, dunque, che gli avvocati iscritti agli albi e che svolgano anche la attività di amministratore di condominio avrebbero dovuto optare per l’esercizio di una delle due professioni, pena la cancellazione dall'albo forense. Già i Consigli degli Ordini Forensi invitavano gli iscritti "che si trovino in tale situazione di incompatibilità, a rimuoverla immediatamente onde evitare di incorrere nelle gravi sanzioni disciplinari previste per tali casi" (così il COA di Trani). Però, sulla questione dell'incompatibilità tra esercizio della professione forense e attività di amministratore di condominio il CNF è stato immediatamente ed aspramente criticato per l'indirizo interpretativo restrittivo assunto. E criticato a ragione.
Era evidente, infatti, che -nonostante la recente legge di riforma del condominio (l. 220/2012) e la recente legge di riforma delle professioni "non regolamentate" (l. 4/2013)- quella di amministratore di condominio non è una professione "regolamentata". E' vero, infatti, che "l'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (introdotto dall'art. 25 della l. 220/2012) recita: "Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.iornamento professionale; non serve una laurea in legge, né l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nè l'iscrizione in un albo o collegio)". E' vero, cioè, che sotto molti aspetti ciò delinea la attività di amministratore di condominio come possibile professione "non regolamentata" (la qualificazione "non regolamentata" indica, si bedi, solo la mancata previsione di obbligatoria iscrizione in albo o collegio). Ma quel che conta è che essa attività di amministratore di condominio non sia, appunto, una "professione regolamentata".
Per fortuna, comunque il CNF ("vestito" da consulente dei COA) è tornato sui suoi passi: la FAQ n. 32, sopra riportata, e la relativa risposta sono scomparse dal sito del CNF, così che della prima, errata, interpretazione resta traccia solo, ormai, nel dossier n. 1/2013, a suo tempo elaborato dall'Ufficio studi del CNF.
Il più recente ragionamento del CNF sembra incentrato su una corretta interpretazione della l. 4/2013 che disciplina i professionisti non organizzati in albi o collegi (tra questi gli amministratori di condominio) stabilendo che ad essi "non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale". Come chiosava ilsole24ore del 19/2/2013, in un articolo intitolato "Il CNF sta studiando la compatibilità. Amministrazione di condominio, avvocati in stand by": "Quindi, in sostanza, sarebbe viceversa consentito a chi possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale (e quindi a chi sia iscritto all'albo degli avvocati) di essere uno dei professionisti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 4/2013. Questa norma, successiva alla legge 247/2012, potrebbe quindi rendere possibile quanto la legge approvata alcuni giorni prima avrebbe vietato, secondo interpretazioni ancora da verificare".
In effetti, l'alternativa tra la professione ("regolamentata") di avvocato e quella ("non regolamentata") di amministratore di condominio appariva assurda e evidentemente incostituzionale, almeno per irragionevolezza (art. 3 Cost.), visto che era lo stesso CNF a riconoscere espressamente, nell'originaria risposta alla FAQ n. 32, (e non v'è ragione di dubitare che ciò sia vero) come "non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione".
MA APPROFONDIAMO, PERCHE', CONFIDO, SARA' UTILE FRA NON MOLTO.
Ebbene, se -come espressamente aveva riconosciuto il CNF nel rispondere alle FAQ sulla legge di riforma forense- le ragioni della stretta sul regime delle incompatibilità imposta dalla legge 247/2012 vanno ricercate nella necessità di rinforzare le garanzie di autonomia e di indipendenza dell’avvocato, ci si doveva domandare su cosa mai potesse ritener fondata (e dunque costituzionalmente legittima) l'incompatibilità tra esercizio della professione forense e attività d'amministrazione di condominio. La risposta era evidente: non si poteva fondare su nessuna seria ragione. Detta incompatibilità era, banalmente, il portato d'una visione parcellizzata delle professioni, che non corrisponde nè all'interesse dei clienti dei professionisti, nè all'interesse dei professionisti (invece veniva il dubbio che corrispondesse agli interessi delle corporazioni, che sono altra cosa rispetto ai professionisti che pretendono di rappresentare).
Facile era la previsione (se il CNF avesse insistito a ritenere incompatibili l'esercizio della professione forense e l'attività d'amministratore di condominio): la Corte costituzionale (se prima non ci avesse pensato il nuovo Parlamento) sarebbe stata presto chiamata a ragionare in maniera unitaria sulle incompatibilità nelle professioni per decidere le questioni di legittimità costituzionale che di certo sarebbero state sollevate in ordine alla legittimità dell'incompatibilità che fosse ritenuta sussistere tra esercizio della professione forense e attività d'amministratore di condominio. Ciò la Corte costituzionale sarebbe stata chiamata a fare partendo dalla considerazione che: 1) non esiste nessuna particolare rilevanza costituzionale della professione di avvocato che possa giustificare la sua presunta eccezionalità rispetto a tutte le altre professioni regolamentate in ordini e collegi; 2) conseguentemente nessun eccezionale limite legislativo all'iscrizione negli albi forensi degli abilitati alla professione di avvocato può esser legittimamente reintrodotto o mantenuto in vigore (per usare una terminologia cara alla Corte di giustizia), ritenendolo fondato sulla necessità di salvaguardia (nel bilanciamento dei valori costituzionalmente protetti) del diritto di difesa (art. 24 Cost.), asseritamente confliggente col principio costituzionale della libertà di accesso degli abilitati alle professioni.
La Corte costituzionale avrebbe pure dovuto riconsiderare i limiti alla discrezionalità del legislatore nella regolazione delle professioni. Avrebbe dovuto, nel farlo, partire dalla preliminare affermazione della necessità, da parte di essa Corte costituzionale,
d'un attento "vaglio di ragionevolezza e coerenza" della sopravvenuta l. 247/2012. Avrebbe dovuto sancire che tale preliminare "vaglio di ragionevolezza e coerenza" è condizione ineludibile per un giudizio che confermi la legittimità costituzionale della legge di riforma forense, stante la natura speciale (che non può essere, però, eccezionale) della stessa rispetto alla precedente regolazione legislativa, entrata in vigore il 13 agosto 2012, di tutte le professioni (compresa quella di avvocato), che prevedeva (e per le professioni "regolamentete" diverse da quella di avvocato continua a prevedere): 1) un generale regime di accesso libero alla professione (iscrizione nell'albo) da parte degli abilitati; 2) un correlato dovere di verifica in concreto, da parte dei Consigli dell'Ordine (che può giungere fino alla adozione di sanzione espulsiva, nei casi più gravi), della sussistenza di cause di limitazione della indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista.
La Corte costituzionale non si sarebbe potuta limitare a dire -come si diceva nel passato- che, nel quadro d'una ampia discrezionalità regolatoria del legislatore, la ratio della disciplina delle incompatibilità forensi è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileverebbe neppure la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità (precedentemente il riferimento legislativo era all' "impiego") e (sempre che non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario) la sua remunerazione periodica in ragione della continuità del rapporto professionale.
IN CONCLUSIONE, TRA NON MOLTO, RIPRENDENDO TALI ARGOMENTI PER CENSURARE "ALIUNDE" LA RIFORMA FORENSE, SI POTRA' DIRE (criticando l'affermazione del CNF, nel suo parere del 20/2/2013, secondo cui il fatto che gli amministratori di condominio "debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione") CHE L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E' PROFESSIONE "NON REGOLAMENTATA. Si potra' anche su questa base argomentare per sostenere che o si cambia subito la legge di riforma forense, ridisegnando in radice il regime delle incompatibilità (anche riguardo alla assurda incompatibilità tra avvocato e impiegato pubblico a part time ridotto) oppure la Corte costituzionale cancellerà la assurda previsione delle tante incompatibilità che, tra quelle previste nell'art. 18 della l. 247/2012, non sono presidio di nessuna esigenza concreta di autonomia e indipendenza della professione forense.
Certo questa appare l'alternativa finale, anche se nell'immediato, in forza dell'art. 65, comma 1, della legge n. 247/2012, fino a quando non sarà stato adottato il regolamento che specifichi i casi di cancellazione dall'albo (ex art. 15, comma 2, l. 247/2012) le incompatibilità "innovative" di cui all'art. 18 della legge di riforma forense potranno comportare solo dinieghi di nuove iscrizioni negli albi ma non potranno comportare anche la cancellazione dagli albi forensi per quegli avvocati che negli albi stessi risultino iscritti al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge di riforma.
LEGGI ANCHE, DI SEGUITO, I "VECCHI" PARERI RESI IL 25/6/2009 E IL 14/1/2011 DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NEL SENSO DELLA COMPATIBILITA' TRA ISCRIZIONE ALL'ALBO FORENSE E ATTIVITA' D'AMMINISTRATORE DI CONDOMINI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA TANTO VITUPERATA LEGGE PROFESSIONALE DEL 1933 (CERTAMENTE PEGGIORE E' LA PSEUDORIFORMA FORENSE ATTUATA CON L. 247/2012). CLICCA SU "LEGGI TUTTO"...
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Parere Consiglio nazionale forense 25-06-2009, n. 26 - Quesito del COA di Forlì-Cesena, rel. cons. Allorio.
Si chiede se vi sia incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'attività di amministratore di condominio
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
" La Commissione ritiene di ribadire quanto già espresso con il recente parere 29 gennaio 2009, n. 1, sulla scorta dei precedenti n. 104/2000 e n. 18/1995. Ivi si considera che, come in ogni caso nel quale è stata richiesta di un parere in tema di incompatibilità, è necessario partire dal presupposto che le incompatibilità di cui all'art. 3 l .p.f. rappresentano forme di restrizione di diritti soggettivi perfetti (pur disposte dall'ordinamento in omaggio ad un superiore interesse pubblico) e che perciò vanno applicate con un canone di stretta interpretazione e senza che siano ammissibili letture estensive.
L'attività di amministratore di condominio si configura, in particolare, come un'attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. cod. civ.); l'amministratore è nominato dall'assemblea dei condomini e può essere da questa in ogni tempo revocato.
Si evince chiaramente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l'attività inerente all'incarico gestorio può essere svolta dall'amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato.
Del pari, in assenza di un albo degli amministratori di condominio (v., sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 57/2007) il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Pertanto, ad abundantiam, va ricordato che l'amministratore di condominio dovrà svolgere qualunque attività, anche se del tutto estranea a quelle tipiche della professione forense, nel pieno rispetto dei canoni di dignità e decoro della professione forense.
Perciò si ritiene che nulla osti - in sé - a che l'avvocato ricopra l'incarico di amministratore di condominio."
Parere Consiglio nazionale forense 14-01-2011, n. 17
Quesito del COA di Verbania, rel. cons. Picchioni.
Il quesito riguarda la possibilità per un avvocato iscritto al libero foro di assumere la presidenza di un'associazione di lavoratori autonomi e di professionisti di settore diversi da quelle legale e, ulteriormente, se presso lo studio dello stesso possa stabilirsi la sede di tale associazione (nello specifico di amministratori di condominio) indicandosi come numeri di telefono, fax ed e-mail quelli dell'avvocato.
"Per costante orientamento di questo consiglio (v. i pareri 29 gennaio 2009, n. 1 e 15 giugno 2009, n. 26) non sussiste ipotesi di incompatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e l'iscrizione all'albo degli avvocati onde sotto tale profilo pare compatibile anche l'assunzione dell'incarico di Presidente di un'associazione di liberi professionisti (ancorché delle più varie estrazioni professionali) che si siano riuniti per perseguire gli scopi comuni di utilità della loro professione.
Completezza di esposizione vuole non si dimentichi come - per quanto attiene l'evidenziazione del numero di telefono e di tutti quegli altri dati, riferibili al singolo professionista che, in virtù dello stabilimento presso lo studio legale della sede dell'associazione, risultano come riferibili anche a quest'ultima - possa porsi un problema di incanalamento di potenziale clientela determinato dalla necessità di rivolgersi esclusivamente al numero dello studio-associazione per quei terzi che, quand'anche non interessati nell'immediato a prestazioni legali, potrebbero in futuro divenire clienti dello studio proprio in virtù dell' "occasionale" contatto iniziale.
Giova ricordare che per giurisprudenza di questo Consiglio (sentenza n. 137 del 27/10/2008) viola l'art. 19 c.d.f. l'avvocato presso il cui studio sia ubicata un'associazione di categoria quando, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pone in essere un potenziale accaparramento di clientela, che potrebbe trovare origine e causa proprio nel riferirsi ad un professionista operante nella duplice veste di avvocato del libero foro e di rappresentante di associazione, talché la commistione dei ruoli potrebbe essere strumentalmente utilizzata per acquisire pratiche legali.
La verifica della ricorrenza nel concreto dell'ipotesi prospettata integra accertamento rimesso al potere esclusivo del Consiglio dell'Ordine territoriale".
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