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(da www.servizi-legali.it )
Nella sentenza del C.N.F. n. 156/08 depositata il 17/12/2008 (R.G. 4/08, Presidente f.f. Perfetti, segretario Tirale) si legge:
"La costante interpretazione (sia del Consiglio Nazionale Forense sia della Corte di Cassazione) dell'art. 3 della legge professionale forense ha sempre evidenziato la natura eccezionale della rimozione dell'incompatibilità per gli addetti agli uffici legali d'enti pubblici e la conseguente necessità d'interpretazione restrittiva della norma, non suscettibile d'interpretazione analogica, come va confermato (tra le tante: Cass. 6 agosto 1990, n. 7939; Cass. 26 novembre 1996, n. 10490; Cass. 18 aprile 2002, n. 5559; CNF 3 marzo 2005, n. 42). Ne ha quindi individuato il senso e la ratio nel particolare status derivante dal rapporto d'impiego pubblico che è tale da preservare presumibilmente l'avvocato-dipendente dal rischio di condizionamenti nell'esercizio della sua professione, consentito, in deroga alle norme ordinarie, e limitato al tempo stesso nell'ambito esclusivo del perseguimento degli interessi pubblicistici propri dell'ente d'appartenenza".
Sotto tale profilo andrà adeguatamente apprezzata la natura dell'ente dal quale la richiedente dipende nonchè la tipologia del contratto al proposito stipulato.
Ancora secondo la stabile interpretazione della giurisprudenza, di questo Consiglio quanto della Corte di Cassazione, dovrà essere verificata la sussistenza degli altri requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco speciale.
Che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organica autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica; che gli addetti si occupino, con libertà e autonomia, delle funzioni di competenza con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione d'indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione (su cui , particolarmente, Cass. 23 giugno 1995, n. 7084); che esercitino nell'interesse dell'ente soltanto l'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.
Occorrerà anche verificare la sussistenza nella specie dell'ulteriore elemento della stabilità nell'ufficio legale, come nella più recente giurisprudenza della Cassazione. Il principio di diritto isolato nella sentenza 6 luglio 2005, n. 14213 prevede, infatti, che "l'iscrizione nell'elenco speciale (annesso all'albo) di cui all'art. 3, ultimo comma lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente secondo comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Non si ha siffatto inquadramento quando la destinazione all'ufficio legale dell'ente sia liberamente revocabile dall'autorità amministrativa che l'ha disposta, essendo invece necessario -ai fini dell'iscrizione- che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti".
In effetti, in riferimento alla specie, la formula del contratto di lavoro (formazione e lavoro) e la denominazione dell'entità organica di riferimento, che sembra estendersi ad aspetti contrattuali, indurranno il Consiglio locale all'attento esercizio delle prerogative e potestà conferitegli dall'ordinamento per il governo, nell'interesse della collettività, dell'albo professionale."
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