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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 21 giugno 2013

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Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare. Il termine di sei (ora: tre) mesi previsto dall’articolo 297 (ora: 305) cpc per la riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica (Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
NOTA:
In senso conforme:
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129.

Per la riassunzione del procedimento disciplinare è sufficiente la relativa delibera consiliare. Ai fini della riassunzione del procedimento disciplinare, già sospeso in attesa del giudizio penale, è sufficiente la delibera di riassunzione, la cui notificazione è infatti necessaria ai soli fini della citazione dell’incolpato a comparire nel rispetto dei termini a difesa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

La riduzione dei capi di incolpazione non richiede una nuova delibera di apertura del procedimento. L’eliminazione di uno degli originari capi di incolpazione non ha comporta l’apertura di un nuovo procedimento in quanto non produce aggravamento, ma riduzione, della posizione dell’incolpato, sicché non richiede la delibera di nuova apertura dello stesso (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con riferimento a tutti i capi di imputazione contestatigli dal pubblico ministero. Successivamente assolto in sede penale con riferimento ad uno dei capi di imputazione, il COA si limitava a riassumere il procedimento disciplinare, medio tempore sospeso ex art. 295 cpc, corrispondentemente riducendo l’originario capo di incolpazione. Il professionista eccepiva quindi la “nullità del procedimento disciplinare per mancata delibera di nuova apertura dello stesso”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

La prescrizione interrotta decorre ex novo. L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare comporta il decorso di un nuovo periodo di prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

Il consigliere che abbia difeso una controparte dell’incolpato non ha perciostesso l’obbligo di astenersi. Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere dell’Ordine assista, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49.

Valide le comunicazioni fatte personalmente all’incolpato anziché al suo difensore. Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa, sicché le relative comunicazioni ove fatte direttamente all’interessato anziché al suo difensore non comportano alcuna nullità, giacché consento comunque all’incolpato di esercitare pienamente il diritto di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato l’incolpato lamentava la mancata notifica della delibera di riassunzione ad uno dei due difensori, nominato nel corso del procedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
NOTA:
In senso conforme, CNF, 19.3.2007, n. 16; 29.11.2004, n. 289; 14.10.2004, n. 233.
In arg. cfr. pure:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7
- Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981
- Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819
- Cassazione Civile, sentenza del 09 luglio 1991, n. 07551, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Di Ciò V- P.M. Paolucci P (Conf).

 

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