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La mancata previsione del patteggiamento in sede disciplinare è rimessa alla discrezionalità del Legislatore. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e ss. RDL n. 1578/1933 (ratione temporis applicabili) nella parte in cui non prevedono la possibilità del c.d. patteggiamento della pena in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale. La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso. E’ pertanto inammissibile la prova testimoniale che fosse diretta a contrastare l’efficacia di tale giudicato (Nel caso di specie, l’incolpato -condannato in sede penale con sentenza definitiva- aveva richiesto l’ammissione di un teste a sua discolpa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale. Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (Nella specie, vi era un giudicato penale).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.
La richiesta di prova testimoniale non può essere genericamente formulata. Il principio di autosufficienza del ricorso è applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.N.F., sicché il ricorrente che lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del Consiglio territoriale ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, le circostanze che formano oggetto della prova al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto l’ammissione di una prova testimoniale, rigettata in primo grado, senza tuttavia formulare i relativi capitoli).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92.
Sentenza penale di prescrizione e responsabilità disciplinare. La sentenza penale che dichiari la prescrizione del reato non spiega, di per sè, alcuna automatica efficacia ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato (Nel caso di specie, il COA aveva sanzionato disciplinarmente l’incolpato anche con riferimento al capo di imputazione per il quale il Tribunale penale aveva dichiarato la prescrizione del reato. Il professionista proponeva ricorso al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso in parte qua, corrispondentemente riducendo la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49.
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