{mosimage} Il TAR della Sardegna, con sent. n. 7 del 14/1/2008, ha annullato un regolamento comunale che aveva stabilito che l'ufficio legale di un Comune fosse collocato alle dipendenze del Segretario Generale in un settore amministrativo denomunato "staff". Ha tra l'altro affermato la sentenza che : "L'esistenza di un'autonoma articolazione organica dell'Ufficio legale dell'ente risulta indispensabile perchè l'attività professionale, ancorchè svolta in forma di lavoro dipendente, deve essere esercitata, in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con modalità che assicurino, oltre alla libertà nell'esercizio dell'attività di difesa, insita nella figura professionale, anche l'autonomia del professionista. A tale fine l'istituzione di un ufficio legale nell'ambito di un Ente determina l'insorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'Ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione". LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA ...
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 7/2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N.765/2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 765/06 proposto dall’avv. ......., rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Margelli, presso il cui studio in Cagliari, via Besta n. 2, è elettivamente domiciliato;
contro
il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta Municipale del comune di Iglesias n. 132 del 18.7.2006,
con la quale è stato approvato il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, ed in
particolare dell’art. 14 del Regolamento nella parte in cui ha disposto l’organizzazione del
servizio legale alle dipendente del settore staff;
2) del silenzio rigetto, implicitamente formatosi a seguito dell’istanza del ricorrente in
data 14.9.2005, reiterata il 14.12.2005, con la quale veniva richiesta l’istituzione del
servizio legale in forma autonoma di settore;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 novembre 2007 il consigliere
Francesco Scano;
Uditi gli avvocati come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorrente, avv. .........., riferisce di essere dipendente, a seguito di procedura
concorsuale ed in forza di contratto di lavoro del 23.12.2004, del Comune di Iglesias in
qualità di Responsabile dell’Ufficio legale del Comune, nel quale è l’unico avvocato
presente.
Riferisce ancora che, essendo venuto a conoscenza della volontà dell’amministrazione
di provvedere alla riapprovazione del regolamento degli uffici e dei servizi,
ripetutamente oralmente e per iscritto chiedeva che il servizio legale venisse
organizzato secondo legge in forma di settore, retto
da una figura di Avvocato dirigente, e comunque posto in posizione di autonomia ed
estraneità rispetto a tutti gli altri settori dell’ente.
Con l’impugnata delibera la Giunta Comunale ha approvato il nuovo regolamento dei
servizi e degli uffici, confermando il precedente inquadramento del Servizio legale alle
dipendenze del Segretario Generale in un settore amministrativo denominato “Staff”.
A sostegno del ricorso l’avv. .......... fa valere le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 3 R.D.L. 1578/1933; violazione dell’art. 69 comma 11 del D.Lgs
165/2001 e dell’art. 2, comma 3 del D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 30;
2) eccesso di potere per illogicità;
3) violazione dell’art. 107 TUEL D.Lgs 267/2000; violazione dell’art. 13 del
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed eccesso di potere per
contraddittorietà.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 la causa, non costituito il Comune di
Iglesias, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame l’Avv. ............ impugna la delibera, descritta in
epigrafe, con la quale la Giunta Comunale di Iglesias ha approvato il regolamento di
organizzazione dei servizi e degli uffici dell’Ente. In particolare impugna l’art. 14 nella
parte in cui dispone che il Servizio legale sia un’articolazione del Settore Staff e quindi
sia posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale, dirigente di quest’ultimo.
Impugna inoltre il silenzio rigetto che si sarebbe formato sull’istanza “in data
14.9.05, reiterata il 14.12.2005, con la quale veniva richiesta l’istituzione del servizio
legale in forma autonoma di Settore”.
La domanda di annullamento del silenzio è inammissibile.
Al momento della proposizione del ricorso il silenzio era infatti venuto meno, avendo
l’Amministrazione, con l’impugnata delibera di approvazione del nuovo regolamento degli
uffici, adottato un esplicito provvedimento contrario alla richiesta avanzata dal
ricorrente, sul quale si incentra la materia del contendere.
Con riferimento all’impugnata delibera il ricorso deve essere accolto, stante la
fondatezza del primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 3 del R.D.L. 27
novembre 1933 n. 1578.
L’art. 3 dopo aver disposto, al secondo comma, che l’esercizio della professione di
avvocato è “incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul
bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni”, detta, al quarto comma lettera b, una
esplicita eccezione per “gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto
qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo
comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano
la loro opera”, imponendo che essi siano “iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo”
La giurisprudenza che si è occupata dell’interpretazione della disposizione ha chiarito
che “al fine dell'iscrizione negli elenchi speciali annessi all'albo degli avvocati, l'art.
3, ultimo comma, lett. b), r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, richiede che presso l'ente
pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organica autonoma e che coloro i
quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di
competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di
indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di
gestione (Cass. Civ. SS.UU. 18.4.2002 n. 5559).
L’esistenza di un’autonoma articolazione organica dell’Ufficio legale dell’ente risulta
indispensabile perché l’attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro
dipendente, deve essere esercitata, in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con
modalità che assicurino oltre alla libertà nell’esercizio dell’attività di difesa, insita
nella figura professionale, anche l’autonomia del professionista.
A tal fine l’istituzione di un ufficio legale nell’ambito di un ente determina
l’insorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula
una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’Ente stesso, al di fuori,
quindi, di ogni altra intermediazione ( Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16.9.2004 n. 6023; TAR
Molise Campobasso, 9.1.2002 n. 1).
Appare pertanto illegittima l’articolazione organica dettata con l’impugnata delibera,
non potendo l’ufficio legale essere posto alle dipendenze del Settore Staff e, quindi, del
suo Dirigente, il Segretario Generale del Comune, proprio perché la salvaguardia
dell’autonomia e indipendenza dell’attività professionale in discorso, esclude che possa
esservi una subordinazione gerarchica ed una ingerenza nella trattazione degli affari
giuridico legali attinenti specificamente nelle competenze che il professionista può
svolgere in virtù della sua iscrizione all’albo, competenze non rinvenibili nella figura del
Segretario Generale, che non postula la specifica preparazione professionale garantita
dall’iscrizione all’albo.
La fondatezza della censura esaminata esime il Collegio dal esaminare le ulteriori
censure proposte, che restano assorbite.
Il ricorso va pertanto accolto ed annullato l’impugnato regolamento nella parte in cui
disciplina l’ufficio legale come articolazione del settore Staff.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel
dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei
sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Iglesias al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore
del ricorrente, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre IVA e CPA come per
legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2007 dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente,
Rosa Panunzio, Consigliere,
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
Depositata in segreteria oggi 14/01/2008
Il Segretario Generale
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