{mosimage} (è un contenuto "special", vedi SCOPO DEL SITO E ACCESSO AI CONTENUTI) Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2814 del 31 maggio 2007, nel motivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai minimi della tariffa forense, ha formulato argomenti utili a sostenere la mancanza di terzietà del C.N.F. quale giudice speciale. Come può essere ed apparire giudice terzo -si potrà sostenere richiamando il Consiglio di Stato- un soggetto che non è tenuto in ogni sua attività, o anche in una sola delle attività attribuitegli dalla legge, a prendere in considerazione l'interesse generale, bensì quello particolare della categoria professionale dalla quale sono designati i suoi componenti? In particolare ...
Il Consiglio di Stato, V Sezione, scrive nell'ordinanza 2814 del 31 maggio 2007: "8.3 Del resto, anche i componenti del Consiglio Nazionale Forense, cui è demandato di fissare la tariffa degli onorari e delle spese di lite, sono designati dalla categoria professionale di riferimento e pertanto non sono tenuti a prendere in considerazione l'interesse generale e l'interesse delle imprese degli altri settori".
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