L'art. 13, comma 2, del Regolamento CE n. 883/04 {mosimage} stabilisce che "la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività". Di recente il Tribunale di Arezzo si è pronunciato sul punto con sentenza n. 448/2007 che ha recepito l'orientamento della Cassa Forense.
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