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Art. 1, comma 56, l. 662/1996

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L. 23-12-1996 n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 
56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (1) (2) (3).


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(1)  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.

(2)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

(3)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Cost.


 

 

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