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Praticante avvocato: durata del patrocinio

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{mosimage} Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che la durata del patrocionio consentito provvisoriamente a praticante avvocato non può eccedere i sei anni neppure se il praticante abbia esercitato le funzioni di giudice onorario. LEGGI DI SEGUITO LA DECISIONE DEL C.N.F. CHE HA RIGETTATO RICORSO AVVERSO DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI AREZZO ...
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Da "Rassegna forense", n. 1/2008: decisione del C.N.F. del 26/2/2007 di rigetto di ricorso avverso decisione del COA di Arezzo del 17/3/2006

" La ratio cui è ispirata la concessione della abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense, attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l'esame di avvocato, bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali, di valore e materia. Pertanto è legittima la previsine della durata di sei anni dell'abilitazione al patrocinio, che non è lasciata alla libera discrezione dell'interessato ma, come previsto dalla l. 242/1988, comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all'iscrizione nel registro dei praticanti e non può essere rimessa alla scelta soggettiva dell'interessato e neppure essere da questi sospesa. Le uniche ipotesi di sospensione ammissibili sono espressamente previstre dalla legge e riguardano le ipotesi di malattia o di servizio prestato a favore dello Stato in adempimento di un obbligo di legge (servizio militare) e non a seguito di una scelta discrezionale dell'interessato."

(Nella specie è stata rigettata la richiesta di un professionista che invocava la sospensione del termine per aver esercitato, per sua libera scelta, le funzioni di giudice onorario). 

 

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