Da "Rassegna forense", n. 1/2008: decisione del C.N.F. del 26/2/2007 di rigetto di ricorso avverso decisione del COA di Arezzo del 17/3/2006
" La ratio cui è ispirata la concessione della abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense, attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l'esame di avvocato, bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali, di valore e materia. Pertanto è legittima la previsine della durata di sei anni dell'abilitazione al patrocinio, che non è lasciata alla libera discrezione dell'interessato ma, come previsto dalla l. 242/1988, comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all'iscrizione nel registro dei praticanti e non può essere rimessa alla scelta soggettiva dell'interessato e neppure essere da questi sospesa. Le uniche ipotesi di sospensione ammissibili sono espressamente previstre dalla legge e riguardano le ipotesi di malattia o di servizio prestato a favore dello Stato in adempimento di un obbligo di legge (servizio militare) e non a seguito di una scelta discrezionale dell'interessato."
(Nella specie è stata rigettata la richiesta di un professionista che invocava la sospensione del termine per aver esercitato, per sua libera scelta, le funzioni di giudice onorario).
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