{mosimage} La ratio delle incompatibilità con l'esercizio della professione forense è quella di salvaguardare indipendenza e autonomia di giudizio e di iniziativa nella difesa e nel patrocinio degli interessi del cliente (Cass. SS.UU. n. 2848/76 e C.N.F. 26/1/1985). Correlativamente (vedasi anche C.N.F., 29/11/04) il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche volte ad assicurare al professionista la necessaria autonomia e indipendenza (art. 3 della legge professionale del 1933) valgono anche nei confronti del praticante avvocato che esercita il patrocinio. La iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati non richiede invece la inesistenza di tutte le cause di incompatibilità previste per l'ammissione al patrocinio (C.N.F., 22/6/1978).
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