Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Parere del C.N.F. che richiama i diritti quesiti

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
{mosimage} Col parere 9 maggio 2007, n. 12-bis, la commissione pareri del C.N.F. (relatore Orsoni) ha espresso parere contrario in relazione ad un quesito rivoltogli dall'Ordine di Siena e riguardante il dipendente di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, che (ex l. 218/1990) aveva potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e che si dubitava potesse continuare ad esservi iscritto anche nel caso in cui fosse "distaccato" presso società controllate dalla banca capogruppo e svolgenti specifiche attività "non strategiche". Il parere è interessante per gli avvocati dipendenti a part time ridotto di pubbliche amministrazioni in quanto conferma la rilevanza, anche per il C.N.F., dei c.d. diritti quesiti. Secondo il C.N.F., infatti, la norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti «rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza» è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici. Costoro -afferma il C.N.F.- hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza e non si tratta con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente.   Leggi di seguito il parere del C.N.F. ...
   e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 
Parere C.N.F.  9 maggio 2007, n. 12-bis.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

"La norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti « rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza » costituisce una norma derogatoria alla disciplina ordinaria delle iscrizioni nell'albo degli avvocati.

Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. C.N.F., sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente, e solo con quell' ente, poi trasformato in società di diritto privato.

Sulla scorta di tali considerazioni deve negarsi la possibilità che i dipendenti dell'istituto bancario possano conservare l'iscrizione nell'elenco speciale anche ove trasferiti presso altre società, pur controllate dalla banca medesima. Quest'ordine di conclusioni è già espresso dalla sentenza del C.N.F. 8 luglio 1997, n. 83, la cui motivazione è pienamente condivisa dalla Commissione.

Il quesito fa, poi, riferimento al caso del "distacco" del personale presso altre società appartenenti al gruppo bancario, con il mantenimento, dunque, della condizione di dipendenti della capogruppo. Anche tale diversa ipotesi pare preclusiva del protrarsi dell'iscrizione nell'elenco speciale: tale permanenza postula, infatti, la esclusiva adibizione del dipendente all'ufficio legale dell' ex istituto di diritto pubblico nonché il vincolo, per tale dipendente, a trattare i soli affari legali proprî dell'ente di appartenenza. Se il dipendente, invece, pur risultando impiegato dalla società capogruppo, si trova a prestare la propria attività a favore di una diversa società di diritto privato, ciò fa venir meno i presupposti di servizio esclusivo che sono sottesi all'iscrizione nell'elenco speciale.

Il quesito proposto deve ricevere, pertanto, risposta di segno negativo."
 

Pubblicità


Annunci

Vi è una sola cosa peggiore dell'ingiustizia: la giustizia senza la spada in mano. Quando il diritto non è la forza, è male (O. Wilde)