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Non sempre incompatibile l'attività di avvocato nel Comune

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{mosimage} Il C.N.F. con parere 89/2005 ha chiarito che quel che occorre indagare, al fine di riconoscere o meno sussistente l'incompatibilità di cui all'art. 3 della legge professionale in caso di attività prestata da avvocato presso un Comune a seguito di contratto di diritto privato, è la "presenza di elementi che, al di là del nomen iuris, accomunino in concreto il rapporto ricorrente nel caso di specie a quello di lavoro subordinato". Ciò "anche in presenza di contratti di diritto privato o di altre forme di incarico conferite da enti pubblici locali a professionisti legali". Indici di riconoscibilità del rapporto di lavoro subordinato, incompatibile con la professione forense, paiono al C.N.F., nella fattispecie sottoposta al suo esame, "l'equiparazione ai dipendenti dell'ente, l'orario di lavoro ed il vincolo a prestare attività dietro retribuzione". Leggi di seguito il parere del C.N.F. n. 89/2005 ... 


                  Parere del C.N.F. del 14 dicembre 2005, n. 89
            Quesito del COA di Barcellona Pozzo di Gotto, rel. cons. Orsoni
            Il Consiglio dell'Ordine rimettente chiede se possa essere iscritto
            all'albo un abilitato all'esercizio della professione, il quale,
            sulla base di un contratto di diritto privato, presti la propria
            opera a favore di un Comune, nell'ambito di un Progetto di utilità
            collettiva ai sensi della legislazione regionale siciliana.
            Contrario.
            La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

            La costante interpretazione fornita dalla Commissione
            dell'incompatibilità di cui al terzo comma dell'art. 3, R.D.L. 27
            novembre 1933, n. 1578, è nel senso che, anche in presenza di
            contratti di diritto privato o di altre forme di incarico conferite
            da enti pubblici locali a professionisti legali, ciò che deve essere
            innanzitutto oggetto di esame, e che è idoneo a determinare il
            ricorrere della predetta situazione di incompatibilità, è la
            presenza di elementi che, al di là del nomen iuris , accomunino in
            concreto il rapporto ricorrente nel caso di specie a quello di
            lavoro subordinato.
            Nello specifico, la legge regionale Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85
            prevede una forma di provvidenza economica a beneficio degli enti
            locali della Regione affinché possano, sulla base di specifici
            progetti di durata prefissata ed inseriti in apposita graduatoria
            (Progetti di utilità collettiva), assumere il personale necessario
            allo svolgimento dei relativi compiti.
            In particolare il Dec. Ass. Reg. 3 ottobre 1997, n. 744 (in G.U.R.S.
            20 dicembre 1997) prevede che gli Uffici provinciali del lavoro
            avviino all'assunzione, nell'ambito dei progetti in questione, i
            soggetti che ne abbiano fatto domanda sulla base di idonea
            graduatoria (artt. 3 e 4).
            Agli assunti spetta un trattamento economico pari al trattamento
            contrattuale dei dipendenti dello stesso livello o qualifica
            funzionale dell'ente proponente il progetto (art. 5).
            L'elemento differenziale tra i soggetti coinvolti nei Progetti di
            utilità collettiva ed i comuni impiegati negli enti locali consiste
            principalmente nella relazione intercorrente tra impiego offerto e
            progetto da realizzare, e nella modalità attuativa, che nel primo
            caso è quella del contratto di diritto privato a tempo determinato,
            pieno o parziale (cfr. Circ. Ass. Reg. Lav. 30 giugno 1999, n. 351,
            in G.U.R.S. 7 luglio 1999).
            L'equiparazione ai dipendenti dell'ente, l'orario di lavoro ed il
            vincolo a prestare attività dietro retribuzione paiono
            indiscutibilmente ascrivere la fattispecie sottoposta alla nozione
            di lavoro subordinato, incompatibile con l'esercizio della
            professione forense.  

 

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