Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

A.S. 393 Nocco XIV legislatura

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–


    N. 393
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NOCCO, PASTORE, GRECO, BUCCIERO, GENTILE, FRAU, DEGENNARO, NESSA, CICOLANI, FERRARA e MARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

———–

Nuove norme sul contenimento del part-time nell’esercizio della professione forense

———–

Onorevoli Senatori. – La normativa dettata dai commi 56, 56-bis e 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.—662, giudicata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n.  189 del 4-11 giugno 2001, deve essere oggetto di analisi sotto il diverso profilo dell’opportunità politica di mantenere in vigore norme che possono compromettere l’assetto di una libera professione che ha la specificità di svolgere attività professionale connessa alle norme costituzionali sul giusto processo.

    Tali norme mirano ad assicurare la effettività della difesa del cittadino in ogni processo, civile, penale, amministrativo, tributario.
    Impegni di formazione e aggiornamento mal si conciliano con la figura di un difensore part-time!
    Tale norma è stata voluta solo nell’ottica del risparmio del costo del personale dello Stato, con la discutibile asserzione che serva anche ad assicurare maggior efficienza per l’apparato dello Stato.
    Contrasta però con le esigenze di tutela di una categoria cui è affidata una funzione sociale primaria costituzionalmente garantita dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.
    Costituisce, inoltre, un grave vulnus nel sistema perché, portando alle logiche conseguenze i princìpi su cui poggia, si aprono le porte all’ingresso in tali categorie, sinora protette, di dipendenti part-time anche con rapporti diversi da quello pubblico.
    Ogni sistema deve seguire una logica legislativa e non si comprende quali ostacoli possano poi porsi alle richieste dei dipendenti privati di equiparazione del loro status a quello dei dipendenti pubblici ai fini dell’iscrizione in albi professionali.
    Non è interesse dello Stato che una funzione sociale così importante, quale quella svolta dall’avvocatura nel ruolo costituzionale che le è affidato possa essere svolta da un avvocato part-time.
    Perché è proprio questa l’altra faccia della medaglia.
    Indubbiamente nel nuovo universo delle professioni la competizione con altri sistemi impone qualche ripensamento sul sistema delle incompatibilità tra rapporto di impiego dipendente e libere professioni.
    Ma con riguardo all’Avvocatura, l’unica deroga ritenuta generalmente compatibile nell’area dei paesi industrializzati e nel contesto europeo è quella della compatibilità tra rapporto di dipendenza con altri avvocati, o società di avvocati, ed esercizio della libera professione.
    Tale unica compatibilità invece in Italia non viene riconosciuta e viene ingiustificatamente prevista la possibilità che l’esercizio della professione sia svolta a part-time da dipendenti pubblici.
    Solo le esigenze dello Stato datore di lavoro non costituiscono un metro di giudizio accettabile ogni qual volta per realizzare tale intento si sacrificano esigenze di efficienza, organizzazione, formazione, di intere categorie di libere professioni.
    D’altro canto nel sistema legislativo italiano è emersa la opposta logica di garantire che professioni che svolgono funzione sociale primaria siano caratterizzate da impegno professionale di formazione e aggiornamento compatibili solo con l’effettività del continuo ed esclusivo esercizio dell’attività. Su tale diversa logica si muove la recente legge sulla difesa d’ufficio che richiede la prova della «competenza» professionale certificata anche da specifici corsi, che peraltro non sono neppure richiesti per assumere la difesa di fiducia?
    Vi sono, pertanto, inconciliabili contraddizioni logiche tra la normativa posta dal part-time e l’intero sistema, che mira alla qualità della prestazione professionale della categoria che figura tra i soggetti protagonisti del giusto processo.
    Tale aspetto pone un problema «politico» di scelta delle regole che devono presidiare all’esercizio di una determinata professione, anche in armonia con quelle che vigono nel contesto europeo.
    Ricordiamo che la professione di avvocato e procuratore legale era in origine caratterizzata dal cosiddetto albo chiuso.
    Tale scelta era dettata dalla necessità di assicurare efficienza e competenza garantendo remuneratività sufficiente a far fronte agli impegni che tali caratteristiche impongono.
    Già l’eliminazione del numero chiuso ha portato questa professione a diventare un’area di parcheggio per molti soggetti alla ricerca di prima occupazione determinando un calo della qualità dei servizi prestati.
    Proprio perché è interesse dello Stato che la qualità dell’esercizio della professione si mantenga su standard confacenti alle esigenze della collettività, che richiede sempre maggiore competenza e specializzazione nei servizi resi dall’avvocatura al cittadino, alle imprese, in una parola alla collettività, non si può compromettere la qualità del servizio ampliando indiscriminatamente l’iscrizione agli albi degli avvocati.
    Tale interesse dello Stato ci induce a proporre la modifica contenuta nel presente disegno di legge.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n.  662, non si applicano per l’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano valide le incompatibilità previste dall’articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Art. 2.

    1. Coloro che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, devono optare tra il mantenimento dell’iscrizione all’albo o il mantenimento del rapporto di impiego dandone comunicazione al Consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione, i Consigli degli ordini degli avvocati provvedeno alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto dal proprio albo.

Art. 3.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Pubblicità


Annunci

... Le cose vere della vita non si studiano nè si imparano ma si incontrano (Oscar Wilde)