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Lo scioglimento delle Camere travolge la p.d.l. A.C. 615-A

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{mosimage} Ecco perchè lo scioglimento delle Camere travolge il progetto di legge ordinaria A.C. 615-A proposto dall'On. Mazzoni e perchè la sola chance che ormai residua per la salvaguardia dei diritti quesiti dei c.d. avvocati part time iscirtti all'albo ex l. 662/96 è costituita dagli emendamenti proposti alla legge di conversione del "milleproroghe". Leggi di seguito un passo tratto dal sito della Camera ( http://es.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed874/s030.htm )

Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 874 del 14/3/2001
   Modalità e limiti all'esercizio delle principali funzioni parlamentari durante il periodo di prorogatio.
PRESIDENTE. L'articolo 61, secondo comma, della Costituzione, dispone che, fino a quando non sono riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. Per prassi consolidata, formatasi in tema di lavori parlamentari in regime di prorogatio, le Camere sciolte si limitano a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente doverosi ovvero urgenti, restando di regola ad esse preclusa in tale fase ogni attività tipicamente riconducibile ad espressione di indirizzo politico.
Sulla base della prassi relativa ai periodi di prorogatio, possono trarsi le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'esercizio delle principali funzioni dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi della Camera.
Per quanto concerne l'attività legislativa, la prassi consente di procedere, in Assemblea, all'esame dei soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti ed indifferibili.
A tale proposito si segnalano: i disegni di legge di conversione di decreti-legge (in quanto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, prevede che a tale fine le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni); i disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti, presentati a norma dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed il disegno di legge comunitaria, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari; i progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione; gli altri progetti di legge per i quali - in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo - si registri il consenso unanime dei gruppi circa l'esigenza di esaminarli.
L'attività legislativa delle Commissioni nel periodo di scioglimento delle Camere dovrà essere informata ai medesimi principi che presiedono allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, attesa anche la funzionalità dell'attività referente e consultiva di tali organi rispetto ad essa. Sulla base dei medesimi criteri - in funzione dell'attività legislativa e consultiva (sugli schemi di atti normativi del Governo) delle Commissioni - si svolgono altresì i lavori del Comitato per la legislazione.
Con riferimento ai progetti di legge, a decorrere dalla data del decreto di scioglimento sono considerati irricevibili i disegni di legge di iniziativa del Governo che non rivestano quei caratteri di necessità ed urgenza che ne consentano la trattazione, nonché le proposte di legge di iniziativa parlamentare, anche se finalizzate all'abbinamento ai disegni di legge di conversione presentati.
Quanto ai progetti di legge che risultino già presentati, ma che non siano stati annunciati all'Assemblea antecedentemente alla data del decreto di scioglimento delle Camere, non si procede alla loro assegnazione alle Commissioni.
Per prassi costante sono preclusi la presentazione e l'esame di atti di indirizzo.
Per quanto riguarda gli atti di sindacato ispettivo, nella XII legislatura è stata ammessa la presentazione di interrogazioni relative ad attività svolte dal Governo nel periodo di scioglimento e in cui fossero coinvolte in modo diretto competenze e responsabilità attuali dell'esecutivo.
La Presidenza, nel confermare tale prassi, ammetterà le sole interrogazioni aventi ad oggetto attività o comportamenti attuali del Governo, ovvero resi noti nel periodo successivo allo scioglimento delle Camere. Solamente di tali atti si procederà alla pubblicazione. Non saranno pertanto ammessi atti che, riguardando comportamenti dell'esecutivo precedenti allo scioglimento delle Camere, avrebbero potuto essere presentati prima di tale data.
Nel caso di interrogazioni a risposta scritta, la Presidenza ne solleciterà la risposta da parte del Governo contestualmente alla presentazione. Ove fossero presentate interrogazioni a risposta orale (anch'esse, evidentemente, entro i limiti sopra indicati), tempi e modalità del loro svolgimento in Assemblea saranno valutati dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.
Eventuali deroghe potranno essere previste in sede di Commissione, in presenza del consenso unanime dei presidenti di gruppo ed in relazione al verificarsi di fatti o di iniziative di straordinaria rilevanza.
Sulla base dei precedenti, l'Assemblea potrà altresì procedere alle seguenti ulteriori attività: esame di proposte della Giunta relativa a richieste di deliberazioni di cui agli articoli 68 e 96 della Costituzione; attività connesse alla verifica dei poteri ed alle dimissioni di deputati, in quanto l'articolo 17-bis, comma 4, del regolamento della Camera, dispone che «per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni, la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento»; deliberazioni in materia di conflitti di attribuzione; esame del conto consuntivo e del bilancio preventivo della Camera dei deputati.
In relazione a tali attività - in funzione istruttoria rispetto all'Assemblea - potranno essere convocate la Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e la Giunta delle elezioni.
Potrà altresì essere convocata la Giunta per il regolamento relativamente alle questioni d'interpretazione regolamentare del cui esame il Presidente ritenga di investirla. Ove si verifichi l'unanimità dei consensi dei gruppi, potranno essere convocate riunioni anche per l'esame di eventuali proposte di modifica al regolamento, da sottoporre all'Assemblea.
Saranno considerati ricevibili gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare. Tali atti, unitamente alle relazioni e ai documenti trasmessi anche da altri organi, saranno assegnati alle Commissioni competenti.
È infatti consentita alle Commissioni - per prassi costante - l'espressione di pareri ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera (su nomine e schemi di atti del Governo) e di rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, del regolamento (su schemi di atti normativi del Governo).
Nel periodo di prorogatio non è consentito alle Commissioni di dare luogo a comunicazioni del Governo e ad audizioni (informali o ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera) se non sulla base della previa intesa con il Presidente della Camera e dell'unanime consenso dei presidenti dei gruppi.
Analogamente, salvo che siano acquisiti il necessario assenso del Presidente della Camera e l'unanime avviso dei rappresentanti dei gruppi in Commissione, le Commissioni non possono procedere all'esame e all'approvazione dei documenti conclusivi di indagini conoscitive già concluse.
Prosegue, infine, la normale attività dell'Ufficio di Presidenza, dei relativi Comitati, del Collegio dei questori, nonché degli organi per la tutela giurisdizionale, dei quali potranno essere previste riunioni anche durante il periodo di scioglimento delle Camere, secondo quanto previsto dalle relative disposizioni regolamentari e dalla prassi consolidata in materia.
 

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... Le cose vere della vita non si studiano nè si imparano ma si incontrano (Oscar Wilde)