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Disegno di legge A.S. n. 99 su professionisti dipendenti

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Disegno di legge interessante in particolare gli avvocati dipendenti di Enti pubblici.

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XV LEGISLATURA ———–


    N. 99


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2006

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Disciplina del lavoro dei professionisti dipendenti

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Onorevoli Senatori. – La normativa che disciplina il lavoro dei professionisti dipendenti costituisce un importante e fondamentale passaggio di un processo ormai maturo di cambiamento del lavoro, di cui il giurista ed il legislatore vanno prendendo atto fornendo la necessaria disciplina.

    Infatti, la proposta di direttiva comunitaria, approvata dal Parlamento europeo in prima lettura l’11 febbraio 2004, che prevede una disciplina uniforme in tutti i Paesi membri per l’accesso alle professioni cosiddette «regolamentate», all’articolo 2 espressamente prevede che tutto il coacervo di norme ivi contenute, finalizzate a garantire e sorvegliare, nell’interesse dei «consumatori», lo standard qualitativo dei professionisti intellettuali, si applica a tutti i cittadini che vogliono esercitare, come lavoratori dipendenti o indipendenti, una professione regolamentata.
    Pertanto la disciplina del lavoro vigente in Italia, ormai in gran parte di fonte contrattuale, caratterizzata dall’ampia fungibilità dei ruoli e dalla responsabilizzazione amministrativa dei soli dirigenti, si pone in evidente contrasto con la normativa comunitaria che, invece, è orientata verso la valorizzazione della specializzazione professionale e verso una conseguente forte responsabilizzazione professionale, assoggettata alla severa valutazione dei rispettivi ordini o associazioni, considerati i più titolati a salvaguardare la permanenza di un uniforme ed elevato grado di standard qualitativo.
    Del resto, a ben guardare, già attualmente alcune vigenti normative di derivazione comunitaria, come le norme in materia di lavori pubblici, che hanno «sposato» la filosofia del «professionista capo progetto», con la forte responsabilizzazione professionale del tecnico nominato «responsabile unico del procedimento (RUP)», sono assolutamente inconciliabili con la vigente disciplina del lavoro dipendente atteso che quest’ultima, rinnegando di fatto l’autonomia professionale del RUP, ne prevede la subordinazione gerarchica al dirigente.
    Coerentemente il mondo del lavoro dipendente deve evolversi e congiungersi con quello delle professioni anche per consentire sia un rilevante apporto di conoscenza e professionalità al lavoro in ambito pubblico e privato, sia per favorire mobilità e interazione tra professionalità in ambito diverso, superando il rigido sistema di compartimenti stagni e spesso non comunicanti, che ancora connota la nostra realtà e alimenta derive corporative.
    Si è pertanto pensato con i primi articoli del presente disegno di legge di identificare la realtà giuridica dei professionisti dipendenti sul piano individuale e collettivo. In tal senso, in maniera conforme alla nuova disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, si è voluto conferire al progetto un’impostazione quanto più possibile comune.
    Negli articoli da 2 a 4 è stata affrontata la dimensione contrattuale di tali rapporti, cercando di ricondurli ad ambiti contrattuali capaci di valorizzarne le funzioni, sia dal punto di vista dell’inquadramento, che da quello retributivo.
    L’articolo 4 appare maggiormente incentrato nella tutela di quei valori di formazione, professionalità, assistenza operativa, che soli consentono il raggiungimento dei necessari obiettivi sul mercato.
    I successivi articoli 5 e 6 si occupano in qualche modo delle specificità esterne (rapporto con ordini e deontologia, accesso all’impiego) di cui gli anzidetti rapporti professionali appaiono portatori.
    Guardano pure all’esterno del rapporto contrattuale gli articoli 7, 8 e 9, che favoriscono la libera circolazione delle professionalità e la loro conseguente implementazione. L’articolo 7 estende ai professionisti dipendenti la disciplina che consente e facilità l’interscambio di professionalità dirigenziali tra pubblico e privato. Il successivo articolo 8 vuole invece garantire ai professionisti dipendenti (specialmente dei ruoli tecnici) la tutela piena in caso di invenzioni che agli stessi potrebbe essere sostanzialmente negata a causa della loro specifica collocazione professionale (il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nega qualsiasi forma di compenso qualora il rapporto di lavoro abbia come oggetto specifico l’elaborazione di novità ed invenzioni). Si è inoltre voluto garantire sino in fondo il «libero mercato» dei professionisti, anche dipendenti, garantendo dal punto di vista previdenziale il passaggio dalla professione dipendente alla libera professione e viceversa, mediante la previsione di cui all’articolo 9.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

    1. Ai fini di armonizzare la normativa nazionale ai princìpi comunitari in materia di professioni intellettuali ed in esecuzione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tutti i soggetti giuridici, pubblici o privati, che nell’ambito della propria organizzazione o azienda, prevedono l’inserimento di dipendenti i quali, nell’esercizio dei compiti loro assegnati, si assumono a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale e, che per svolgere le loro mansioni, devono essere iscritti in albi o associazioni professionali, sono obbligati a riservare una disciplina giuridica ed economica specifica per tali dipendenti ed un’area di contrattazione separata con l’intervento della rappresentanza di detta categoria aderente ad organizzazioni dei quadri, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro o del Comitato economico e sociale europeo.

Art. 2.

(Trattamento economico)

    1. I soggetti giuridici privati, tenuto indicativamente conto del valore della prestazione di cui alle tariffe professionali e del trattamento economico attribuito ai vertici del lavoro dipendente in azienda, nel pieno rispetto del principio costituzionale di cui all’articolo 36 della Costituzione, attribuiscono il trattamento giuridico economico al personale il cui esercizio dell’attività professionale presupponga obbligatoriamente l’iscrizione ad albi o associazioni professionali per le quali è richiesto il titolo di laurea specialistica o titolo equipollente, di laurea breve o diploma di scuola media superiore.

Art. 3.

(Inquadramento e trattamento normativo)

    1. I soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono obbligati ad attivare appositi ruoli professionali nei termini indicati dall’articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l’inquadramento dei lavoratori che sono inseriti nella propria organizzazione per lo specifico esercizio di attività professionali per le quali sono richieste l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione ai rispettivi albi o associazioni professionali.

    2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste ogniqualvolta le normative di settore richiedono, per lo svolgimento di alcuni compiti, una particolare qualificazione professionale certificata dall’appartenenza ad ordini o associazioni professionali.
    3. Il trattamento giuridico ed economico spettante ai professionisti laureati di cui al presente articolo si attiene ai medesimi princìpi di cui all’articolo 2.
    4. Ai professionisti dipendenti possono essere conferite anche funzioni dirigenziali, ove le leggi che disciplinano i casi di incompatibilità con lo svolgimento delle rispettive professioni intellettuali o leggi ordinistiche lo consentano, senza oneri aggiuntivi.
    5. Il ruolo professionale di cui al presente articolo si articola in due posizioni:

        a) alla prima posizione appartengono gli iscritti in albi o associazioni professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea specialistica o titolo equipollente;

        b) alla seconda posizione appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio di laurea breve o diploma di scuola media superiore.

    6. Sono fatte salve le diverse articolazioni che i soggetti datori di lavoro assumono, che tengano conto, ai fini delle declaratorie contrattuali e dell’inquadramento, dei requisiti professionali stabiliti e richiesti dagli ordini e dalle associazioni professionali.

Art. 4.

(Tutela della professionalità)

    1. Anche in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2103 del codice civile e dall’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i datori di lavoro pubblici e privati garantiscono la dotazione di idonei mezzi strutturali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all’evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario supporto di personale tecnico ed amministrativo funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.

    2. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti i datori di lavoro promuovono e favoriscono l’aggiornamento professionale, nonché la partecipazione dei professionisti a convegni di studio, a corsi di attività scientifiche, nonché a corsi di specializzazione tenuto anche conto della disciplina comunitaria.
    3. I professionisti dipendenti possono, altresì, fruire per ogni anno di anzianità maturata, di quindici giorni di permesso o aspettativa non retribuiti per svolgere attività formativa, didattica, esami, nonché docenza nelle materie di pertinenza. Detti periodi possono essere cumulati per il massimo di un semestre continuativo.
    4. I datori di lavoro stipulano a favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo professionale, relativamente alle attività professionali da essi svolte, apposite polizze assicurative di responsabilità civile e professionale per i rischi e i danni colposi anche a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza. Il pagamento del premio è posto a carico dei datori di lavoro medesimi.
    5. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio delle attività professionali loro affidate, i datori di lavoro assumono a loro carico ogni onere relativo alla difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale o da un eventuale perito di comune gradimento.

Art. 5.

(Accesso)

    1. L’accesso alle qualifiche del ruolo professionale relativamente alle pubbliche amministrazioni avviene per concorso pubblico indetto dalle singole amministrazioni o dai singoli enti pubblici, ovvero per corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della pratica professionale, alle quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi o associazioni professionali indicati nei bandi di concorso, in possesso dei titoli di studio richiesti e degli eventuali titoli di professionalità e di specializzazione.

    2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo professionale e nelle corrispondenti aree e categorie il personale che svolge rispettivamente nelle pubbliche amministrazioni o nelle aziende private, in forza di regolare inquadramento, funzioni per il cui svolgimento è necessaria l’iscrizione in albi o associazioni professionali.

Art. 6.

(Autonomia professionale)

    1. Il rapporto tra i professionisti appartenenti al ruolo professionale o comunque come tali inquadrati ed utilizzati, nell’ambito delle strutture amministrative o aziendali, si sviluppa nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia e di deontologia professionale anche sul piano della gestione tecnica e finanziaria.

    2. I professionisti di cui all’articolo 2 sono altresì esonerati dall’obbligo di presentare i piani di gestione e rispondono dell’incarico ricevuto direttamente al legale rappresentante dell’ente, nel rispetto del principio di autonomia professionale e sono soggetti al codice deontologico professionale, oltre che al controllo delle eventuali autorità indipendenti specificamente istituite.

Art. 7.

(Mobilità)

    1. L’articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, recante disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato, è esteso al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3, della presente legge.

    2. All’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnano prioritariamente a tali uffici proprio personale dipendente che abbia titolo e qualifica di avvocato ovvero reperisce il detto personale facendo ricorso a procedure di mobilità anche temporanea concordata con gli interessati prima di procedere all’assunzione di personale idoneo esterno».

Art. 8.

(Invenzioni)

    1. Per i dipendenti con la qualifica di professionisti dipendenti, l’apposita retribuzione di cui all’articolo 23 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere prevista in forma scritta nell’ambito del contratto individuale ed in termini adeguati all’importanza della invenzione. In caso contrario, al professionista spetta comunque all’atto della risoluzione del rapporto, apposita indennità commisurata al periodo lavorato, all’inquadramento, alla retribuzione oltre che all’importanza dell’invenzione.

Art. 9.

(Contribuzione)

    1. Nel caso di passaggio dal ruolo professionale o dalla qualifica di professionista dipendente a quella di professionista lavoratore autonomo o viceversa, i rispettivi periodi contributivi di professionista dipendente e di professionista lavoratore autonomo, possono essere ricongiunti senza onere economico alcuno per il professionista medesimo.

Art. 10.

(Praticantato)

    1. Il periodo di attività presso strutture rette da professionisti dipendenti alle dirette dipendenze dagli stessi ed in attività coerente con la professione, è riconosciuto, previa valutazione dei competenti ordini, come praticantato professionale.

Art. 11.

(Inderogabilità)

    1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e si applicano altresì alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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